20.4140 · Mozione · 2020-09-24
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare gli articoli 118 e 119 del Codice penale affinché la scelta di abortire non sia sottoposta ad alcuna condizione, senza tuttavia sopprimere il regime dei termini.
Begründung
A tenore dell'articolo 119 capoversi 1 e 2 del Codice penale (CP) in combinato disposto con l'articolo 118 CP, la donna che sceglie volontariamente di interrompere la sua gravidanza è punibile tranne se, "in base al giudizio di un medico, [l'interruzione] è necessaria per evitare alla gestante il pericolo di un grave danno fisico o di una grave angustia psichica" oppure se ,"su richiesta scritta della gestante che fa valere uno stato di angustia, è effettuata entro dodici settimane dall'inizio dell'ultima mestruazione da un medico abilitato ad esercitare la professione".
Perché l'aborto non sia penalmente punibile occorre dunque, in sostanza, che la donna si trovi in uno stato di grave angustia psichica e che essa motivi la sua decisione per iscritto oppure che la gravidanza rappresenti un pericolo di un grave danno fisico.
Secondo il Consiglio federale, come indicato nel suo parere relativo all'ultima modifica della pertinente legge nel 1998, "nella nuova regolamentazione dell'interruzione della gravidanza non [doveva] essere determinante unicamente il diritto di autodeterminazione della donna" (FF 1998 4285, in particolare 4288).
Dal 1998, tuttavia, il diritto della donna a disporre del proprio corpo si è imposto come principio giuridico in numerosi Paesi occidentali.
In Canada, ad esempio, la Corte Suprema ritiene che obbligare una donna, dietro la minaccia di una sanzione penale, a portare a termine la gravidanza a meno che non soddisfi determinati criteri indipendenti dalle proprie priorità ed aspirazioni costituisce un'ingerenza profonda nei confronti del suo corpo.
La legislazione penale francese punisce unicamente l'interruzione di gravidanza senza il consenso dell'interessata (art. 223-10 del Codice penale francese). Nella legislazione belga sono state di recente soppresse le condizioni di stato di grave angustia per, in realtà, depenalizzare l'aborto.
Il diritto svizzero deve pertanto adeguarsi e la scelta di abortire non deve essere sottoposta a condizioni. Il diritto, fondamentale, di ogni donna a disporre del proprio corpo deve essere riconosciuto in maniera incondizionata, senza tuttavia trascurare l'esigenza di un sostegno medico e psicologico.
In sintesi, si tratta di adeguare una base legale la cui formulazione è infantilizzante, senza modificare il vigente regime dei termini e l'attuale presa in carico delle pazienti.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'interruzione della gravidanza non è punibile se è necessaria per evitare alla gestante il pericolo di un grave danno fisico o di una grave angustia psichica (art. 119 cpv. 1 CP). Non è nemmeno punibile se, su richiesta scritta della gestante che fa valere uno stato di angustia, è effettuata entro 12 settimane dall'inizio dell'ultima mestruazione da un medico abilitato ad esercitare la professione (art. 119 cpv. 2 CP). Questo cosiddetto regime dei termini tiene pertanto conto del diritto di autodeterminazione della donna.
I Paesi come il Canada, in cui per l'interruzione non punibile della gravidanza durante tutto il periodo di gestazione occorre soltanto il consenso della donna, sono l'eccezione. Molto più numerosi sono i Paesi in cui la protezione della vita futura è prioritaria e in cui l'interruzione della gravidanza è pertanto consentita soltanto a condizioni mediche estremamente restrittive. Anche nei Paesi come la Francia o il Belgio, in cui l'interruzione della gravidanza è punibile soltanto se praticata senza il consenso della gestante, esiste un regime dei termini, disciplinato in una legge speciale.
Numerosi Stati prevedono un disciplinamento comparabile a quello svizzero. Anche se diversi Paesi europei non prevedono più che nel regime dei termini la gestante faccia valere uno stato di angustia, questa condizione, come applicata in Svizzera, non limita tuttavia il diritto di autodeterminazione della donna. Lo stato di angustia non deve infatti essere oggettivo, ossia dimostrato da una perizia. Basta già una gravidanza non desiderata. È sufficiente che la gestante faccia valere questo stato di angustia oralmente o in maniera non verbale dinanzi al medico.
Le disposizioni del CP sull'interruzione della gravidanza si fondano su una ponderazione che tiene conto sia del diritto di protezione del nascituro sia del diritto di autodeterminazione della donna. In vigore dal 1° ottobre 2002, sono il frutto di un confronto politico intenso e di lunga durata. Attualmente non sussiste alcuna necessità pratica di modificarle e il Consiglio federale non ritiene opportuno riprendere la discussione su questi interessi opposti.
Proposta del Consiglio federale
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.