Lexipedia

20.4353 · Mozione · 2020-11-30

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare le basi normative dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione affinché i detentori svizzeri di veicoli possano disporre di una terza targa d'immatricolazione per rimorchi.

Begründung

Possedere una targa ripetitrice da applicare su rimorchi di ogni tipo, dai portabiciclette alle roulotte, è un'esigenza sempre più sentita tra i possessori di veicoli in Svizzera.

Tale agevolazione amministrativa consentirebbe di montare un portabici

e apporvi la placca supplementare senza la briga di dover prima spostare le targhe. La misura, attesa da tempo, comporta vantaggi per molte persone a fronte di un rischio di abuso ridotto.

I rimorchi dotati di placca d'immatricolazione propria possono essere collegati a qualsiasi motrice adatta. Ai cittadini svizzeri è preclusa la possibilità di utilizzare una targa ripetitrice a causa dell'inerzia della Confederazione: in altri Paesi questo sistema si rivela efficace già da tempo.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

È necessario distinguere i portatutto posteriori (come i portabiciclette) dai rimorchi.

In caso di utilizzo dei primi la targa deve rimanere visibile, motivo per cui occorre staccare la placca posteriore dal veicolo e apporla sul portabici: in molti considerano brigosa questa operazione. Le autorità competenti stanno perciò lavorando all'introduzione di una terza targa (cd. ripetitrice) per tali accessori, prevista nell'autunno 2021.

I rimorchi invece dispongono già di una targa propria, che ne garantisce il controllo periodico, importante per la sicurezza stradale. In sua assenza, inoltre, non sarebbe consentito viaggiare all'estero, poiché la Convenzione dell'8 novembre 1968 sulla circolazione stradale (Convenzione di Vienna; RS 0.741.10) prevede che i rimorchi debbano avere un proprio numero di immatricolazione (cfr. art. 36 n. 2 e all. 2).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.