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21.3025 · Interpellanza · 2021-03-01

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

La medicina complementare, che comprende anche la medicina antroposofica e l'omeopatia, è destinata a tutti. Conformemente al risultato della votazione tenutasi nel 2009 sull'iniziativa popolare Sì alla medicina complementare", le pertinenti prestazioni devono essere assunte dall'assicurazione di base della cassa malati. I medicamenti omeopatici e antroposofici prescritti da un medico sono rimunerati dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) in base ai prezzi che figurano nell'elenco delle specialità (ES 70.01).

I requisiti più severi posti dalle autorità per i medicamenti della medicina complementare hanno causato ai fabbricanti interessati un maggior onere per la loro fabbricazione e omologazione. I costi supplementari non hanno potuto essere ripercossi sui prezzi, dato che quelli che figurano nell'ES sono i prezzi massimi. Questo costringe i fabbricanti a vendere sotto costo diversi di questi medicamenti. Inoltre, si riconosce chiaramente la tendenza a ridurre sempre più l'assortimento. Dalla revoca dall'ES sono particolarmente toccate, per esempio, le gocce oftalmiche, la cui produzione è molto costosa. Recentemente, un'azienda svizzera di punta nel campo della produzione farmaceutica ha deciso di aumentare i prezzi di alcuni medicamenti omeopatici e antroposofici (gocce oftalmiche e triturazioni), il che ha portato alla cessazione della rimunerazione di questi medicamenti da parte dell'AOMS in base al numero 70.01 dell'ES.

La tendenza dei fabbricanti a uscire dal sistema di rimunerazione in base al numero 70.01 dell'ES, unita alla riduzione dell'assortimento, riduce sempre più il numero dei medicamenti di medicina omeopatica e antroposofica rimunerati dall'AOMS. La rimunerazione di questi medicamenti sta lentamente slittando verso le assicurazioni complementari, creando così una medicina a due velocità e impedendo progressivamente alle persone meno abbienti l'accesso alla medicina complementare.

Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Ritiene che il rafforzamento della tendenza dei fabbricanti a uscire dal sistema di rimunerazione in base al numero 70.01 dell'ES costituisca un problema?

2. Come intende affrontare la riduzione dell'assortimento e garantire alla popolazione l'approvvigionamento con medicamenti omeopatici e antroposofici?

3. Come intende impedire una medicina a due velocità nella medicina complementare?

4. Come valuta lo stato dell'attuazione del mandato costituzionale di cui all'articolo 118a "Sì alla medicina complementare"?

Stellungnahme des Bundesrates

1. / 3. / 4. A differenza di quanto accade in molti altri Paesi europei, in Svizzera i farmaci della medicina complementare sono rimborsati in ampia misura. Medicinali finiti della medicina complementare figurano con nomi e prezzi nell'elenco delle specialità. Secondo il capitolo 70.01 dell'elenco, sono rimborsati i medicamenti omeopatici e antroposofici fabbricati da farmacie o, su mandato di queste ultime, da aziende farmaceutiche in base a preparazioni magistrali. Nel capitolo sono riportati i prezzi forfettari che dipendono, tra l'altro, dalla quantità e dalla forma galenica dei preparati. L'elenco dei farmaci antroposofici e omeopatici omologati che possono essere fatturati secondo il capitolo 70.01 comprende attualmente quasi 10 000 prodotti. Si può pertanto concludere che la varietà dei farmaci della medicina complementare rimborsati in Svizzera è tuttora molto grande.

Il Consiglio federale non rileva una tendenza che lasci presagire problemi di approvvigionamento. La medicina complementare offre tuttora una gamma molto vasta di farmaci, rimborsata peraltro in ampia misura dall'AOMS in base al capitolo 70.01. Questi farmaci sono quindi ampiamente considerati in sede di omologazione e rimborso. Il Consiglio federale non ritiene necessario adottare ulteriori misure.

2. Nel 2015 e 2016 l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha riesaminato i prezzi dei farmaci inclusi nel capitolo 70.01 dell'ES per verificarne l'economicità. Dopo l'aumento generalizzato dei prezzi nel 2008, l'UFSP non ha autorizzato ulteriori rincari. Come per gli altri farmaci, l'UFSP può approvare in via eccezionale domande di aumento dei prezzi debitamente giustificate, a condizione che il criterio dell'economicità sia soddisfatto. Il Consiglio federale è del parere che i farmaci della medicina complementare non debbano essere privilegiati rispetto agli altri e che si debbano applicare le stesse condizioni: per poter concedere un aumento dei prezzi deve essere garantito l'approvvigionamento in farmaci della popolazione svizzera e devono mancare alternative terapeutiche. I fabbricanti sono liberi di presentare all'UFSP una domanda di aumento dei prezzi motivata.

Risposta del Consiglio federale.

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