21.3053 · Mozione · 2021-03-03
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare le disposizioni doganali o le ordinanze in modo che, in linea di principio, il latte non possa essere importato nel traffico di perfezionamento per la produzione di formaggio.
Begründung
La Svizzera è un Paese di pascoli. Le nostre caratteristiche topografiche sono ideali per la produzione di latte, che è la materia prima più importante dell'agricoltura svizzera. Tuttavia, dall'abolizione dei contingenti lattieri i prezzi per la produzione di latte sono estremamente sfavorevoli. Con prezzi così bassi i produttori non possono lavorare in modo da coprire i costi. Perciò non è assolutamente giustificabile che oggi si possa importare latte dall'estero per poterlo poi trasformare in formaggio in Svizzera. In questo modo vengono scardinati i normali meccanismi di mercato nel mercato interno. L'importazione di latte nel traffico di perfezionamento per la produzione di formaggio va quindi fermata. Per la produzione di altri prodotti può essere concessa un'autorizzazione stagionale per il traffico di perfezionamento in caso di estrema penuria di latte. Se in Svizzera il latte verrà pagato ad un prezzo adeguato ai costi, allora questa materia prima sarà disponibile in quantità sufficienti sia oggi che in futuro. Con il traffico di perfezionamento si tenta di abbassare il prezzo in Svizzera. Il Consiglio federale deve rimediare a questo punto debole della legge. Il latte, una materia prima importantissima per l'agricoltura svizzera, non può essere vittima di questa lacuna normativa. Il possibile svantaggio di prezzo per le aziende svizzere che lavorano il latte proveniente dal mercato interno viene compensato già oggi al 100 per cento dal supplemento per il latte trasformato in formaggio, dalla normativa in sostituzione della "legge sul cioccolato" e dai contributi supplementari ai produttori.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il traffico di perfezionamento è in generale ammesso, sempre che nessun interesse preponderante vi si opponga (art. 12 cpv. 1 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane [LD; RS 631.0]). Sono considerati tali gli interessi di polizia delle epizoozie, di politica sanitaria e di natura ecologica. Per il traffico di perfezionamento attivo con prodotti agricoli, compresi quelli di base, sono previste ulteriori restrizioni. Ai sensi dell'articolo 12 capoverso 3 LD tale traffico è possibile solo se:
- non sono disponibili prodotti svizzeri dello stesso genere in quantità sufficiente (p. es. se un'impresa necessita di prodotti di base di un determinato marchio o in una determinata qualità non disponibili in Svizzera); o
- gli inconvenienti dovuti al prezzo delle materie prime necessarie per tali prodotti non possono essere compensati con altri provvedimenti (p. es. se il prezzo di mercato che il produttore di formaggio deve pagare per il latte risulta più alto rispetto al prezzo d'acquisto all'estero, anche dopo la deduzione del supplemento per il latte trasformato in formaggio e per il latte commerciale [15 cts. in totale]).
Se uno di questi due criteri è soddisfatto e se nessun interesse preponderante vi si oppone, il traffico di perfezionamento è ammesso anche per i prodotti agricoli.
Il traffico di perfezionamento è uno strumento collaudato e utilizzato anche a livello internazionale. Consente all'industria nazionale di produrre per l'esportazione, senza lo svantaggio legato al prezzo delle materie prime. Ciò contribuisce alla competitività dell'industria svizzera e anche a mantenere i posti di lavoro in Svizzera. Un'industria di trasformazione efficiente è anche nell'interesse dell'agricoltura, poiché si tratta delle stesse aziende che acquistano significative quantità di latte svizzero. In periodi in cui sul mercato interno vi è un'offerta eccedentaria di latte, tali capacità di trasformazione sono importanti e contribuiscono a ristabilire l'equilibrio del mercato. Grazie ai supplementi versati solo per il latte svizzero trasformato in formaggio, la materia prima indigena - fino a una certa differenza di prezzo rispetto all'UE - è più competitiva del latte importato nel traffico di perfezionamento. Pertanto è improbabile che si consolidi un traffico di perfezionamento duraturo.
Il Consiglio federale è del parere che il latte per la produzione di formaggio non debba essere escluso dal traffico di perfezionamento. Ciò penalizzerebbe gli operatori attivi nella trasformazione del latte rispetto ad altre imprese che trasformano altri prodotti agricoli. Per il traffico di perfezionamento valgono condizioni chiare. Le restrizioni esistenti tengono già conto della particolare sensibilità dei prodotti agricoli, compresi quelli di base.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.