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Trasferire le misure di sostegno finanziario previste nella legge Covid-19 in una legge Covid-19 sugli aiuti finanziari

21.3402 · Mozione · 2021-03-19

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un progetto che preveda di trasferire le misure di sostegno finanziario attualmente contenute nella legge COVID-19 (RS 818.102) in una legge COVID-19 sugli aiuti finanziari.

Begründung

Dalla sua entrata in vigore, la legge COVID-19 è stata modificata a più riprese. All'inizio questa legge disciplinava principalmente i provvedimenti sanitari per contenere la diffusione del coronavirus, ma poi è diventata sempre più un atto normativo di politica economica che prevede l'erogazione di numerosi aiuti finanziari a sostegno dei settori colpiti. I promotori del referendum contro la legge COVID-19, lanciato nell'autunno 2020, osteggiano soprattutto i provvedimenti sanitari e, più in generale, si oppongono alla facoltà conferita al Governo di applicare il regime di diritto di necessità. Sugli aiuti finanziari, invece, non vi è dissenso. Tuttavia, la non accettazione della legge COVID-19 raccomandata dal comitato referendario avrebbe conseguenze devastanti per i settori colpiti. Infatti l'intera legge cesserebbe di essere applicata e verrebbe così a mancare anche la base legale per gli aiuti finanziari, sui quali non vi è praticamente dissenso. In tal modo non solo i settori colpiti dalla pandemia non potrebbero più garantire il proprio sostentamento economico a seguito delle restrizioni, ma da un giorno all'altro sarebbero anche privati degli aiuti finanziari. Per evitare ciò, si dovrebbe agire tempestivamente per trasferire le misure di sostegno finanziario previste nella legge COVID-19 in una nuova legge COVID-19 sugli aiuti finanziari, che sottostà anch'essa a referendum facoltativo.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La votazione sul referendum contro la legge COVID-19 (RS 818.102) si terrà il 13 giugno 2021. Se il Popolo dovesse votare a favore del referendum contro la legge COVID-19, quest'ultima resterebbe in vigore fino al 26 settembre 2021 in virtù dell'articolo 165 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost., SR 101), secondo cui le leggi dichiarate urgenti possono avere validità di un anno anche senza l'esecuzione di una votazione popolare.

Se il 13 giugno 2021 il Popolo dovesse respingere il progetto normativo, tutte le modifiche della legge COVID-19 approvate dall'Assemblea federale e applicate con urgenza dal momento della sua entrata in vigore, il 25 settembre 2020, decadrebbero il 25 settembre 2021, senza essere sostituite. In tal modo perderebbero automaticamente la loro base legale anche tutte le ordinanze emanate dal Consiglio federale in virtù della legge COVID-19 e verrebbero annullate. Dopo il 25 settembre 2021 non si potrebbe più ricorrere, quindi, neanche ai provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese (art. 12 legge COVID-19), agli aiuti finanziari per i settori specifici o ai provvedimenti nel settore degli eventi (art. 11a della legge COVID-19). E così decadrebbe anche il prolungamento del termine quadro necessario per la riscossione delle indennità giornaliere supplementari dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Rinnovare la legge COVID-19 una volta respinta dal Popolo, ad esempio mediante un prolungamento urgente della durata di validità, non è ammesso (art. 165 cpv. 4 Cost.), così come non è concesso apportare modifiche materiali all'atto normativo. Questo divieto di rinnovamento consente di evitare la perpetuazione del diritto di urgenza, che il popolo ha successivamente respinto in votazione, mediante una seconda applicazione della procedura di urgenza.

Il diritto costituzionale consentirebbe allora soltanto la trasposizione di singole disposizioni della legge COVID-19 in una o più leggi già esistenti e non dichiarate urgenti. Per trasferire le disposizioni sui diversi aiuti finanziari contenute attualmente nella legge COVID-19 in un'altra legge federale bisognerebbe tuttavia percorrere l'intera procedura legislativa ordinaria. Non sarebbe possibile porre in vigore tali disposizioni senza interruzioni il 26 settembre 2021, poiché la Costituzione vieta di ricorrere al diritto di urgenza per una simile legge e perché per l'entrata in vigore bisognerebbe attendere che scada il termine di referendum.

Se il popolo il 13 giugno 2021 dovesse esprimersi in favore del referendum, ciò non inciderebbe in alcun modo sugli aiuti finanziari concessi durante la durata di validità della legge COVID-19. Inoltre sarebbe possibile concedere gli aiuti finanziari previsti dalla legge COVID-19 fino al 25 settembre 2021 e le prestazioni precedentemente assicurate o convenute contrattualmente potranno essere versate anche dopo il 25 settembre 2021. A molte imprese potrebbero essere stati assicurati aiuti finanziari ai sensi della legge COVID-19 già prima di questa data.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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