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21.3683 · Interpellanza · 2021-06-10

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

- Esistono statistiche sulla violenza in rete?

- Esistono uffici preposti al sostegno delle vittime di violenza in rete?

- Quali sono le misure di intervento per sensibilizzare, informare e prevenire la violenza virtuale per la popolazione già adottate da cantoni e confederazione?

- Quali cantoni hanno attivato programmi di informazione e prevenzione nelle scuole?

- Quali cantoni hanno un programma di prevenzione e azione contro la violenza in rete?

- II sostegno dei consultori d'aiuto alle vittime di reati è garantito anche alle vittime di reati online?

- Le vittime di violenza in rete vengono sostenute anche quando i reati non possono essere segnalati alle autorità, per un problema di anominato dell'autore oppure per paura di ripercussioni? Il sostegno è anche finanziario?

- I consultori d'aiuto alle vittime di reati sono adeguatamente formati per far fronte a questo fenomeno e quindi

consigliare e sostenere le vittime in maniera consona?

Begründung

L'avanzata dei social media e dei blog ha portato ad un aumento massiccio di fenomeni di violenza, odio e bullismo in rete. Fenomeni che non sono ovunque, ma cosi diffusi che è tutt'altro che improbabile rimanerne vittime in maniera inaspettata. Non tutte le vittime sono in grado di agire in maniera adeguata. La violenza in rete può cosi avere ripercussioni gravi e diventare molto pericolosa, soprattutto per i più deboli della società. Un problema esacerbato dal fatto che il contenuto violento si diffonde molto velocemente in rete ed è quasi impossibile da eliminare.

A differenza della violenza e del bullismo classico, quelle di rete non lascia momenti di tranquillità alla vittima, perché essa è raggiungibile sempre e ovunque si trovi. Inoltre i fenomeni di violenza online pongono una serie di problemi di non facile risoluzione, come l'anonimato della rete, i legami tra autori delle violenze e le azioni coordinate tra più autori.

Pur essendo in rete, la violenza virtuale ha un impatto sul mondo reale, arrivando fino a portare atti di violenza fisica (omicidio del politico della CDU Walter Lübke, 2019) o portando al suicidio (Céline Pfister, 13 anni, Spreitenbach, 2017).

Oggi non di rado le autorità si appellano alla protezione della personalità del possibile autore della violenza in rete e rinunciano cosi alla verifica del possibile autore, anche quando gli indizi sono schiaccianti. Alla protezione della vittima, si antepone quelle dell'autore della violenza: una grande ingiustizia. Le vittime si sentono così perse e non sostenute a sufficienza dalle autorità che dovrebbero difenderle.

Stellungnahme des Bundesrates

La statistica criminale di polizia (SCP) indica in generale il numero di reati violenti commessi, secondo una definizione che include reati prestabiliti. A partire dai dati del 2020, la SCP comprende anche reati che presentano una componente cosiddetta "digitale". Tra i reati selezionati nell'ambito della criminalità digitale, tre sono impiegati anche nelle analisi sulla violenza, ovvero l'estorsione (art. 156 del Codice penale [CP]), la minaccia (art. 180 CP) e la coazione (art. 181 CP). Più precisamente, tra gli 883 reati di estorsione commessi nel 2020, 538 presentano una modalità digitale. Tra i reati di minaccia (art. 180 CP), la quota è nettamente inferiore: 163 reati in modalità digitale su un totale di 11 027 reati. Infine, per quanto concerne la coazione, sono stati commessi in modalità digitale 122 reati su 2843.

Il Consiglio federale è del parere che, oltre alle disposizioni di diritto penale, l'alfabetizzazione mediatica sia una delle misure più importanti per prevenire la violenza in rete. Per questo motivo, premesso che il ruolo della Confederazione è sussidiario rispetto alle attività cantonali, dal 2011 la Confederazione è impegnata in questo ambito con la piattaforma Giovani e media. Sul sito Internet giovaniemedia.ch sono indicati gli organi competenti per l'alfabetizzazione mediatica nei singoli Cantoni. Per contro, non esiste una panoramica generale da cui si evinca in quali Cantoni vengono svolti programmi di prevenzione o azione contro la violenza in rete. Altrettanto vale per i programmi di informazione e prevenzione nelle scuole. Per rafforzare la protezione della popolazione contro le ciberminacce, nel 2020 è stato istituito il Centro nazionale per la cibersicurezza (NCSC). In qualità di centro di competenza, esso funge anche da interlocutore per la popolazione e formula raccomandazioni su come agire contro diverse ciberminacce. Inoltre, la Prevenzione Svizzera della Criminalità (PSC), servizio intercantonale specializzato nel settore della prevenzione della criminalità, si adopera per contrastare vari fenomeni della violenza in rete (p. es. ciberbullismo e sextortion). Dall'inizio del 2021 l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) può sostenere con aiuti finanziari, in virtù dell'ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (RS 311.039.7), misure per la prevenzione e la lotta contro la violenza in questo ambito (https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/servizi/finanzhilfengewalt.html). In questo contesto viene sostenuto il progetto "NetzAmbulanz - Gender-based Cyber Violence (GBCV) Kompetenzzentrum" dell'associazione NetzCourage. Con gli aiuti finanziari si intende contribuire ad analizzare e sviluppare un'offerta di consulenza e di servizi per le persone interessate dalla violenza in rete, se questa è rivolta contro le donne e le ragazze oppure viene esercitata nell'ambito della violenza domestica.

Le vittime di violenza in rete possono chiedere prestazioni quali il sostegno di consultori di aiuto alle vittime di reati secondo la legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5), se la loro integrità psichica o sessuale è stata direttamente lesa (art. 1 LAV). Questo può avvenire, ad esempio, se il reato di violenza in rete può essere classificato quale minaccia (art. 180) o coazione (art. 181 CP). I consultori di aiuto alle vittime di reati sono competenti per qualsiasi forma di violenza, anche nei casi in cui questa avviene online e in precedenza non è stata sporta alcuna denuncia penale. Tali consultori hanno la possibilità di provvedere alle conseguenze finanziarie del reato. Si distingue tra aiuto immediato (p. es. spese per la prima assistenza), aiuto a lungo termine (p. es. terapie), indennizzo (p. es. indennità in caso di perdita di guadagno) e riparazione morale. La Confederazione può concedere contributi finanziari a organizzatori di corsi per la formazione degli specialisti dei consultori di aiuto alle vittime di reati. Non è tuttavia in grado di valutare le conoscenze tecniche di cui queste persone dispongono per far fronte alla violenza in rete. I consultori rientrano infatti per principio nella competenza dei Cantoni.

Risposta del Consiglio federale.