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Garanzie di soggiorno e prospettive future per i rifugiati afghani già in Svizzera nonché accoglienza di altri rifugiati

21.4004 · Interpellanza urgente · 2021-09-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

L'attuale situazione in Afghanistan non lascia indifferenti neanche noi in Svizzera. La presa di potere da parte dei Talebani ha messo tristemente fine alla fallimentare politica di intervento.

Le condizioni in Afghanistan non permettono un rientro dei rifugiati che si trovano già nel nostro Paese e la Svizzera è chiamata a contribuire alla protezione di coloro che sono fuggiti dai Talebani.

1. Il Consiglio federale è disposto a rilasciare visti umanitari ai membri delle famiglie allargate di Afghani che vivono in Svizzera, per permettere loro di entrare nel nostro Paese, come aveva già fatto in occasione del conflitto siriano?

2. È possibile concedere rapidamente l'asilo agli 800 profughi afghani attualmente in procedura di asilo. Il Consiglio federale è disposto a trattare prioritariamente queste domande pendenti?

3. È disposto a rinunciare definitivamente a rimpatriare i profughi afghani ancora in Svizzera, la cui domanda di asilo è stata oggetto di una decisione negativa definitiva? Tratta le domande di riesame o le seconde domande d'asilo di queste persone in via prioritaria?

4. È disposto a sospendere immediatamente tutti i rinvii Dublino pendenti riguardanti cittadini afghani se vi è il rischio di rinvii a catena in Afghanistan?

5. Un rimpatrio degli oltre 11 500 Afghani ammessi provvisoriamente in Svizzera è impensabile per i prossimi anni. Un'integrazione agevolata anche nella vita lavorativa, possibile con un permesso B, sarebbe nell'interesse sia delle persone toccate sia della Svizzera. Il Consiglio federale è disposto a esaminare in modo proattivo lo status degli interessati? In caso negativo, è disposto ad informare proattivamente gli interessati su come possono richiedere il permesso B (quali rifugiati ammessi provvisoriamente) presentando una nuova domanda?

6. È disposto ad accogliere un contingente di rifugiati provenienti dall'Afghanistan ed eventualmente anche persone particolarmente vulnerabili (donne, famiglie, minori non accompagnati), già precedentemente fuggiti e registrati come rifugiati per i quali l'ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) ha rilevato un'esigenza di reinsediamento permanente?

7. In che modo garantisce che tutti gli ex collaboratori della Svizzera e delle organizzazioni sostenute dal nostro Paese, comprese le loro famiglie, ricevano rapidamente un visto umanitario?

8. È disposto a modificare la legislazione al fine di permettere alle città e ai Cantoni che lo desiderano di accoglie altri rifugiati a proprie spese?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La legislazione in materia di asilo e stranieri permette il ricongiungimento famigliare per i membri del nucleo famigliare, ossia il coniuge e i figli minorenni. Un'azione umanitaria analoga a quella del 2013 in occasione della crisi siriana non è prevista. I due conflitti sono molto diversi: mentre nella guerra civile siriana diversi milioni di persone sono fuggiti nei Paesi limitrofi, la situazione dell'Afghanistan dopo la presa di potere dei talebani non è al momento chiara. Attualmente è quasi impossibile lasciare l'Afghanistan. L'agevolazione del rilascio dei visti favorirebbe pertanto soprattutto persone che vivono da molti anni in Iran o in Pakistan e la cui vita e integrità fisica non sono quindi direttamente minacciate. Inoltre, l'attuale diaspora afghana è molto più numerosa di quella siriana nel 2013 e quindi è maggiore anche il numero delle persone che avrebbero diritto all'agevolazione. Se si applicassero gli stessi criteri adottati nella crisi siriana, circa 11 000 persone in Svizzera potrebbero far valere le agevolazioni nel rilascio dei visti per parenti stretti e lontani. A titolo di paragone: nel 2013 le agevolazioni decise in favore dei cittadini siriani hanno permesso a circa 2700 persone in Svizzera di chiederle per i loro famigliari. Per ciascuna di queste persone fino a 80 famigliari hanno sollecitato un visto d'entrata. L'attuazione di questa operazione nel 2013 è stata molto impegnativa anche sul piano logistico e ha comportato un massiccio onere lavorativo per le rappresentanze svizzere all'estero. Ne sono conseguiti tempi di attesa di vari mesi per gli interessati, in contraddizione con il carattere immediato e temporaneo dell'azione condotta all'epoca.

2. Nel trattare le domande, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) continua ad adempiere il suo mandato legale di esaminare ogni singolo caso e di concedere ad ogni persona lo status previsto dalla legge. Nel marzo 2019 è entrata in vigore la legge riveduta sull'asilo (LAsi; RS 142.31; RU 2018 2855), che prevede un'accelerazione generale delle procedure. Questa velocizzazione si applica naturalmente anche alle domande d'asilo di cittadini afghani.

3. In seguito agli sviluppi in Afghanistan, l'11 agosto 2021 la SEM ha sospeso gli allontanamenti e le pertinenti decisioni. Già dal 2019 non sono stati più eseguiti allontanamenti. Se le persone dovranno tornare in Afghanistan dipende dall'evolversi della situazione in loco e viene costantemente valutato.

In linea di massima, la citata accelerazione generale delle procedure prevista per legge riguarda anche le domande successive, sulle quali si deciderà non appena gli attuali sviluppi in Afghanistan permetteranno una valutazione finale.

4. Il Consiglio federale non ritiene necessario sospendere eventuali trasferimenti di cittadini afghani nel quadro di Dublino. Nella procedura Dublino, ogni singolo caso è esaminato in base alle circostanze concrete. Particolare attenzione è riservata alla difficile situazione in cui versa attualmente l'Afghanistan. Se un trasferimento nello Stato competente per l'esame della domanda di asilo dovesse comportare un caso di rigore, la Svizzera può decidere di trattare la domanda (cosiddetta clausola di sovranità). Nella procedura Dublino, tuttavia, spetta in linea di massima allo Stato Dublino competente esaminare gli eventuali ostacoli all'allontanamento. Il sistema Dublino si basa sulla premessa secondo cui tutti gli Stati dell'UE e quelli associati rispettano i loro impegni di diritto internazionale.

5. Non esiste una base giuridica che permetta di riesaminare d'ufficio le procedure d'asilo concluse. Una persona ammessa provvisoriamente ha la possibilità di presentare una nuova domanda scritta nella quale illustra in dettaglio i pericoli concreti cui sarebbe esposta in caso di ritorno in Afghanistan. A seconda del contenuto, la nuova domanda è trattata come domanda di riesame o domanda multipla. Una simile domanda influirebbe sulla concessione dell'asilo soltanto se la persona ammessa provvisoriamente può almeno dimostrare che, in caso di ritorno in Afghanistan, sarebbe perseguitata in modo mirato e per un motivo rilevante ai sensi del diritto in materia di asilo.

La possibilità di presentare una nuova domanda è sufficientemente nota (art. 111b e art. 111c LAsi), pertanto il Consiglio federare non ritiene al momento necessario fornire informazioni specifiche a tale riguardo.

6. L'attuale programma di reinsediamento 2020/21 prevede l'ammissione di un massimo di 1600 rifugiati particolarmente vulnerabili. Tale contingente tiene già conto dei rifugiati afghani provenienti dalla Turchia. Per il biennio 2022/23, il Consiglio federale ha fissato un contingente di reinsediamento pari a 1600 rifugiati al massimo, cui si aggiungono 300 persone del contingente di reinsediamento del 2020/21, che non sarà esaurito completamente a causa della pandemia di COVID-19 e delle relative restrizioni di viaggio. Nel quadro del nuovo programma di reinsediamento, Egitto, Libano e Turchia sono stati identificati come Paesi prioritari di primo asilo. Nel caso di reinsediamento dalla Turchia, l'accento sarà posto sull'accoglienza di rifugiati vulnerabili dall'Afghanistan. A seconda degli sviluppi, il Consiglio federale si riserva il diritto di modificare le priorità.La Svizzera esaminerà un'eventuale partecipazione a un'operazione di accoglienza coordinata su scala internazionale. In autunno si terrà una conferenza sul reinsediamento organizzata dalla Commissione UE, in occasione della quale l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR) comunicherà probabilmente nuove esigenze concrete. La Svizzera parteciperà alla discussione europea e in tale ambito esaminerà, d'intesa con i Cantoni, le richieste avanzate dall'ACNUR riguardanti l'accoglienza di profughi afghani particolarmente vulnerabili. Per un'eventuale partecipazione della Svizzera sarà determinante il bisogno di aiuto umanitario risultante dalla situazione attuale.

7. In seguito alla decisione della Svizzera del 13 agosto 2021 di chiudere temporaneamente la sua rappresentanza a Kabul e di accogliere i collaboratori locali della Direzione dello sviluppo e della cooperazione e i loro familiari nel quadro di un'azione umanitaria, 387 persone con un legame con il nostro Paese hanno potuto lasciare l'Afghanistan in una delle più grandi operazioni di evacuazione organizzate dalla Svizzera. Il Dipartimento federale degli affari esteri ha concluso l'operazione il 27 agosto 2021.

Da allora le possibilità di evacuare per volo le persone direttamente dall'Afghanistan sono molto limitate. Come gli altri Stati, la Svizzera non dispone al momento di una rappresentanza in Afghanistan. La Svizzera esamina pertanto, tramite la sua ambasciata ad Islamabad, eventuali possibilità per evacuare Svizzeri e cittadini stranieri con permesso di soggiorno valido in Svizzera.

Gli Afghani che hanno lasciato il territorio afghano e si trovano in pericolo hanno la possibilità di domandare un visto umanitario in una rappresentanza svizzera all'estero. Il diritto svizzero prevede che le persone la cui vita o integrità fisica sono direttamente, seriamente e concretamente minacciate possono presentare di persona una domanda di visto umanitario presso una rappresentanza svizzera all'estero. Secondo la prassi consolidata, queste persone devono avere un legame stretto e attuale con la Svizzera. Questo può essere il caso se la persona esercitava comprovatamente un'attività lucrativa esposta per un'organizzazione statale svizzera fino a poco prima della presa di potere da parte dei Talebani. Se l'attività era svolta per un'organizzazione non governativa svizzera, questa organizzazione deve essere stata sostenuta finanziariamente dalla Confederazione. La persona deve tuttavia presentarsi fisicamente alla rappresentanza svizzera; solo in questo modo sono soddisfatti i requisiti relativi al controllo di sicurezza e alla verifica dei criteri per il rilascio di un visto umanitario. Inoltre, un tale visto d'entrata per la Svizzera può essere rilasciato soltanto da un'autorità svizzera abilitata a rilasciare i visti.

8. Il sistema svizzero d'asilo poggia sul principio della responsabilità condivisa. La procedura d'asilo e l'ammissione diretta di persone bisognose di protezione competono alla Confederazione. Queste persone sono poi assegnate ai Cantoni, che le ripartiscono tra i Comuni. Questo modo di procedere, basato sulla ripartizione dei compiti tra Confederazione, Cantoni, città e Comuni sancita dalla Costituzione, va mantenuto. Il principale interlocutore per le città e i Comuni è quindi il rispettivo Cantone. Le città e i Comuni sono tuttavia attori essenziali nel settore dell'asilo, in particolare in quello dell'integrazione. Il Consiglio federale è pertanto disposto a considerare le loro richieste al momento dell'esame della politica di ammissione federale. Un esempio è il gruppo di accompagnamento Reinsediamento, in cui l'Unione delle città svizzere, l'Associazione dei Comuni svizzeri e rappresentanti dei Cantoni sono coinvolti attivamente all'impostazione dei programmi di reinsediamento. La SEM ha inoltre commissionato uno studio che esamina le esperienze maturate da altri Paesi nella partecipazione della società civile ad azioni umanitarie di accoglienza. La SEM esamina, in base a questo studio, quali strumenti applicati all'estero sono possibili in Svizzera nel quadro delle disposizioni legislative e delle basi finanziarie esistenti. Il suddetto gruppo di accompagnamento è coinvolto sia nello studio esterno sia nell'analisi della SEM.

Risposta del Consiglio federale.

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