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21.4293 · Interpellanza · 2021-10-01

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

1. Su quali studi scientifici il Consiglio federale basa le proprie decisioni di politica sanitaria? Su quali canali i cittadini possono reperirli e, se non sono reperibili, il Consiglio federale è disposto a pubblicarli in modo da facilitarne l'accesso a tutti?

2. Come valuta il Consiglio federale il legame tra l'interesse pubblico che consiste nel salvaguardare la capacità ospedaliera limitando di fatto i diritti fondamentali e l'obbligo dei Cantoni e della Confederazione di fornire cure mediche di base sufficienti e di qualità (art. 117a Cost.)?

3. Questo interesse pubblico è realizzabile, tenuto conto del fatto che dal 13 aprile 2020 i posti letto nei reparti di terapia intensiva sono passati da 1536 a 863 unità (calo del 40 %)?

4. In questo ambito, il Consiglio federale è al corrente che alcune aziende private (cliniche o ricercatori svizzeri le cui soluzioni vengono utilizzate in tutto il mondo, ma non in Svizzera) hanno fatto un'offerta ai servizi pubblici nel tentativo di sgravarli in qualche modo e che queste offerte sono state rifiutate?

5. Perché il Consiglio federale non risponde ai cittadini (lettera dell'associazione "Le virus des libertés" del mese di giugno sul certificato sanitario o lettere dell'avvocato Jacques Schroeter) o lo fa in modo lacunoso (ad es. moratoria Réinfosanté Suisse) quando questi mettono in discussione i provvedimenti adottati e i loro effetti sul piano giuridico, sanitario ecc.? Non è questa una violazione del suo dovere di informazione?

6. L'introduzione di un passaporto sanitario non richiede una base legale formale, chiara e dettagliata, tenuto conto delle conseguenti gravi restrizioni dei diritti fondamentali (art. 36 cpv. 1 Cost.)? In caso affermativo, è sufficiente l'attuale base legale sulla quale dovranno esprimersi i cittadini il prossimo 28 novembre?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale mette a disposizione le sue conoscenze scientifiche per il superamento della pandemia tramite una serie di canali d'informazione. In primo luogo, si avvale della consulenza della Swiss National COVID-19 Science Task Force, che siede in organismi di ricerca europei e internazionali e lavora a stretto contatto con i settori pertinenti dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). L'UFSP commissiona inoltre ricerche bibliografiche mirate su COVID-19 e SARS-CoV-2. Inoltre, finanzia diversi progetti di ricerca su questioni specifiche, come la sieroprevalenza nella popolazione svizzera o il rilevamento del SARS-CoV-2 nelle acque reflue, i cui risultati confluiscono anch'essi nel bagaglio di conoscenze. Non da ultimo, l'UFSP assicura lo scambio con le associazioni specialistiche del settore medico e di altri settori. Le singole decisioni strategiche del Consiglio federale si basano quindi su un gran numero di considerazioni scientifiche consolidate.

Per garantire una comunicazione trasparente, il 5 novembre 2020 è stato istituito il dashboard COVID-19 che, nei giorni feriali, fornisce le cifre attuali sulla situazione epidemiologica e viene integrato con ulteriori indicatori, se necessario. Ulteriori informazioni in merito alle ricerche e ai progetti di ricerca in corso si possono trovare sul sito web dell'UFSP. Inoltre, la Science Task Force pubblica periodicamente cosiddetti policy brief su argomenti attuali relativi alla pandemia di COVID-19. I progetti di ricerca e innovazione finanziati in toto o in parte dalla Confederazione sono pubblicati sul sistema d'informazione ARAMIS.

2 e 3. Nella fase attuale della pandemia è prioritaria la protezione del sistema sanitario. Come il Consiglio federale ha già esposto nella sua risposta all'interpellanza 21.3998 del Gruppo socialista "Pandemia e cure. Per un'uscita coordinata dalla crisi", il compito di garantire e pianificare capacità sufficienti nel sistema sanitario rientra nella competenza dei Cantoni. Durante la pandemia di COVID-19 si è rivelata un punto critico soprattutto la creazione di capacità nelle cure intense, mentre in altri settori, secondo il Consiglio federale, un'assistenza di elevata qualità non è mai stata messa in discussione. Non è possibile aumentare ad hoc e su larga scala le risorse nel settore delle cure intense e la ragione di ciò non risiede nell'area infrastrutturale della capacità di posti letto, bensì nella disponibilità di personale infermieristico altamente specializzato.

4. I Cantoni hanno tratto insegnamento dalle prime ondate della pandemia di COVID-19 e predisposto opportune pianificazioni per quanto riguarda le capacità ospedaliere. Le capacità di alcuni ospedali privati sono incluse nei rispettivi rapporti sui tassi di occupazione degli ospedali. La decisione su quali ospedali devono segnalare il loro tasso di occupazione compete ai Cantoni.

5. Il Consiglio federale informa regolarmente sullo stato attuale della pandemia di COVID-19 e spiega i provvedimenti adottati. L'UFSP assicura inoltre un'informazione trasparente nei confronti del pubblico attraverso vari canali, come spiegato nella risposta alla domanda numero 1. In più, per quanto possibile, le richieste di informazioni pervenute ricevono una risposta dagli organi competenti entro un periodo di tempo ragionevole. Quanto ai casi citati, l'UFSP ha risposto più volte agli autori delle lettere menzionate.

6. L'articolo 6a della legge COVID-19 (RS 818.102) costituisce la base legale formale che permette alla Confederazione di stabilire i requisiti del documento (denominato certificato COVID-19) che certifica l'avvenuta vaccinazione contro la COVID-19, la guarigione da un'infezione da COVID-19 o il risultato del test COVID-19 del suo titolare. Il certificato COVID è riconosciuto a livello internazionale, viene rilasciato su richiesta ed è disponibile per tutti. Tuttavia, l'articolo 6a della legge COVID-19 non disciplina i casi nei quali il certificato COVID-19 è richiesto.

Le regole relative alle restrizioni di accesso a strutture, impianti e manifestazioni ai titolari di certificati sono stabilite nell'ordinanza COVID-19 situazione particolare (RS 818.101.26). Quest'ultima si basa sull'articolo 6 capoverso 2 lettere a e b della legge sulle epidemie (LEp, RS 818.101), che autorizza il Consiglio federale, in situazioni particolari, a ordinare provvedimenti nei confronti di persone, provvedimenti nei confronti di strutture e manifestazioni accessibili al pubblico, provvedimenti di protezione dei lavoratori, nonché l'obbligo a carico dei Cantoni di notificare le capacità nell'assistenza sanitaria. Le restrizioni ai diritti fondamentali, oltre ad avere una base legale, devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di un diritto fondamentale altrui, essere proporzionate allo scopo perseguito e non violare l'essenza dei diritti fondamentali. Il Consiglio federale procede a un esame delle condizioni di restrizione dei diritti fondamentali prima di adottare i provvedimenti presi sulla base dell'articolo 6 LEp. Nelle prime fasi della pandemia, il Consiglio federale ha deciso, sulla base dell'articolo 6 LEp, la chiusura di strutture e l'annullamento di manifestazioni. Rispetto ad altri provvedimenti presi in precedenza, l'estensione del certificato obbligatorio è meno restrittiva e permette di adottare provvedimenti volti a contenere la propagazione del virus senza dover chiudere strutture o addirittura vietare l'esercizio di determinate attività.

Risposta del Consiglio federale.