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21.467 · Iniziativa parlamentare · 2021-06-17

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Le basi giuridiche necessarie, in particolare l'articolo 38 della Costituzione federale, sono modificate in modo che un determinato numero di anni di residenza legale in Svizzera dia diritto alla cittadinanza svizzera. La procedura di naturalizzazione è centralizzata e si svolge esclusivamente a livello federale.

Begründung

Un buon 25 per cento della popolazione che risiede in modo permanente in Svizzera non ha la cittadinanza svizzera. Questo costituisce un problema centrale della nostra politica democratica. Alla base dell'idea democratica sta la formula "Nessun potere senza partecipazione alle decisioni". Chi sottostà a una legislazione deve avere la possibilità di partecipare alla sua elaborazione. Il numero crescente di cittadini che non hanno il diritto di voto e di eleggibilità dà luogo a uno squilibrio e, in ultima analisi, mette in discussione la sovranità della popolazione che a tutti gli effetti vive nel Paese. La soluzione qui proposta slegherebbe la questione della cittadinanza dal luogo di nascita o dalla nazionalità dei genitori, collegandola al reale centro d'interessi. Già oggi la legge stabilisce come condizione per presentare una domanda di naturalizzazione per decisione dell'autorità un soggiorno complessivo di almeno dieci anni in Svizzera, di cui tre negli ultimi cinque anni precedenti il deposito della domanda (art. 9 cpv. 1 lett. b LCit). Nel calcolo della durata del soggiorno, il tempo che il richiedente ha trascorso in Svizzera tra l'8° e il 18° anno d'età è computato due volte (cpv. 2). Questa disposizione potrebbe per esempio essere ripresa per analogia.