La violazione delle condizioni di lavoro obbligatorie costituisce una concorrenza sleale qualificata e deve essere perseguita penalmente
21.470 · Iniziativa parlamentare · 2021-06-17
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Nella Commissione del Consiglio nazionale
Zusammenfassung
Legge...
Wortlaut
L'articolo 23 capoverso 1 della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) è completato come segue:
"Chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 o 7 è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria".
Begründung
La legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) qualifica come comportamento sleale l'inosservanza di condizioni di lavoro imposte anche al concorrente da norme giuridiche o per contratto o conformi agli usi professionali o locali (art. 7). Simili comportamenti possono essere oggetto di una procedura civile ordinaria, che permette alle parti lese di ottenere, se del caso, un risarcimento.
La LCSl prevede altresì disposizioni penali. Ai sensi dell'articolo 23 LCSl determinati comportamenti possono dar luogo a una sanzione penale, giacché i reati in questione sono perseguibili a querela di parte e non automaticamente. I comportamenti sleali sono definiti agli articoli 3, 4, 5 e 6 LCSl, ossia:
- i metodi sleali di pubblicità e di vendita e altri comportamenti illeciti (art. 3);
- l'incitamento a violare o a rescindere un contratto (art. 4);
- lo sfruttamento di una prestazione d'altri (art. 5);
- la violazione di segreti di fabbrica e di affari (art. 6).
Gli altri comportamenti sleali, in particolare l'inosservanza delle condizioni di lavoro stabilite per legge o per contratto previste dall'articolo 7, non rientrano in queste disposizioni penali.
Il mancato rispetto delle condizioni di lavoro legali causa un notevole pregiudizio a terzi, in particolare alle aziende che rispettano le regole. Negli appalti pubblici, dove il prezzo è il criterio decisivo per ottenere un contratto, non è raro che un'impresa si aggiudichi un appalto sulla base di un livello di prezzo che può essere raggiunto solo eludendo le regole, ossia frodando le assicurazioni sociali o non rispettando le condizioni legali di lavoro. L'impresa onesta si vedrà invece esclusa dalla gara di appalto. Anche negli appalti privati le imprese disoneste, non pagando i contributi sociali o offrendo salari inferiori al minimo applicabile, possono offrire ai loro clienti prezzi molto più bassi di quelle che rispettano il quadro legale e contrattuale.
Le imprese disoneste adottano dunque un comportamento che costituisce una concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 7 LCSl. Qualora le autorità di vigilanza riscontrassero in seguito tali malversazioni, nella maggior parte dei casi è troppo tardi per correggere la situazione. Beninteso questi atti possono essere oggetto di un'azione civile da parte delle imprese danneggiate; tuttavia tali procedure si rivelano delicate e sono raramente coronate da successo. In questi casi si constata inoltre che i tribunali sono riluttanti a disporre provvedimenti cautelari o a ordinare provvedimenti superprovvisionali; l'impresa disonesta può quindi concludere i propri lavori indisturbata per poi scomparire nel nulla, mentre l'azione intentata viene abbandonata.
Si può dunque concludere che spesso la procedura civile non è sufficiente per dissuadere certe imprese che ricorrono a pratiche scorrette. Ne consegue che l'inclusione di un comportamento sleale ai sensi dell'articolo 7 LCSl nell'elenco dei comportamenti che possono dar luogo a una sanzione penale a querela di parte sarebbe molto più efficace per combattere contro le frodi ai danni delle assicurazioni sociali e il dumping salariale, che sono pratiche dannose per le imprese oneste, i loro dipendenti e la società nel suo insieme.
È utile ricordare che non si tratta di obbligare tutti i datori di lavoro ad applicare le stesse condizioni di lavoro, il che sarebbe contrario alla libertà economica. Questo fatto è d'altronde confermato dalla giurisprudenza. Si tratta semplicemente dell'obbligo di rispettare condizioni sociali minime obbligatorie, come quelle previste dai contratti collettivi di lavoro (CCL) dichiarati di obbligatorietà generale o dai contratti normali di lavoro (CNL) con salari minimi vincolanti ai sensi del Codice delle obbligazioni.