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22.3125 · Mozione · 2022-03-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare le basi legali (art. 16j cpv. 3 lett. d LIPG) affinché i padri o i secondi genitori il cui figlio nasce morto o muore alla nascita abbiano diritto al congedo di paternità previsto dalla legge alle stesse condizioni di quelle applicate nell'ambito del congedo di maternità se la gravidanza è durata almeno 23 settimane.

Begründung

Perdere un bambino durante la gravidanza o il parto oppure nei suoi primi giorni di vita è fonte di immensa sofferenza. Concedere a un padre o a un secondo genitore da uno a tre giorni di congedo, o anche cinque in alcune istituzioni, soprattutto pubbliche, è ampiamente insufficiente. Il trauma generato da un tale evento richiede di prendere del tempo per sé e di stare con la madre o il secondo genitore.

Proponiamo quindi di modificare la LIPG affinché il padre o il secondo genitore possa beneficiare del congedo di paternità di due settimane previsto dalla legge alle stesse condizioni di quelle applicate per il congedo di maternità "se la gravidanza è durata almeno 23 settimane" (art. 23 cpv. 2 OIPG). Infatti, se il figlio nasce morto o muore alla nascita, la madre ha diritto all'indennità di maternità a condizione che la gravidanza sia durata almeno 23 settimane.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Come già indicato nel parere in risposta alla mozione 21.3734 Gysin Greta "Congedo paternità anche in caso di morte del nascituro", il Consiglio federale è cosciente della difficile situazione cui sono confrontati i genitori alla morte di un figlio. Anche il padre, o il secondo genitore, è colpito emotivamente da questo triste evento.

Il congedo di paternità mira principalmente a permettere al padre di abituarsi alla nuova situazione familiare venutasi a creare con l'arrivo del neonato e di instaurare la relazione padre-figlio (18.441 Iniziativa parlamentare. Controprogetto indiretto all'iniziativa sul congedo di paternità. Rapporto della CSSS-S del 15 aprile 2019; FF 2019 2815, in particolare pag. 2824). Dal canto suo, il congedo di maternità si prefigge di consentire alla madre di occuparsi del neonato e di instaurare la relazione madre-figlio, ma anche di farla riposare dopo la fatica della gravidanza e del parto.

Per questo motivo è giustificato un disciplinamento diverso per il padre, secondo cui non sussiste alcun diritto all'indennità di paternità, se il figlio nasce morto o muore alla nascita (art. 16j cpv. 3 della legge sulle indennità di perdita di guadagno [LIPG; RS 834.1]). Se il figlio è nato morto o la gravidanza è durata almeno 23 settimane senza giungere al termine, si tratterebbe di un congedo per la morte del figlio, che attualmente non è previsto dalla legislazione. Se del caso, può entrare in linea di conto quale congedo usuale secondo l'articolo 329 capoverso 3 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) o quale assenza per la quale il datore di lavoro è tenuto versare il salario, trattandosi di un impedimento del lavoratore inerente alla sua persona, se le condizioni di cui all'articolo 324a CO sono soddisfatte.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.