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22.3257 · Mozione · 2022-03-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Con la presente mozione chiedo di modificare la LDFR in modo che una persona avente diritto ai pagamenti diretti si veda automaticamente riconosciuta la qualifica di coltivatore diretto per acquisire un immobile o un'azienda agricola. Solo nel caso in cui il richiedente non adempisse i criteri che gli consentono di percepire i pagamenti diretti (p.es. agricoltura a titolo di passatempo), e solo in un secondo momento, l'esame della nozione di coltivatore diretto verrebbe effettuato dall'autorità cantonale.

Begründung

La nozione di coltivatore diretto di cui all'articolo 9 LDFR è un concetto importante del diritto agrario poiché è una delle condizioni per ottenere un'autorizzazione per acquisire un immobile o un'azienda agricola. La nozione di coltivatore diretto e l'interpretazione fatta dai tribunali sono talvolta in contraddizione con lo sviluppo dell'agricoltura svizzera. La Confederazione, infatti, auspica un certo sviluppo imprenditoriale delle aziende. In quest'ottica, il Consiglio federale ha abolito il limite di reddito che consente di ottenere pagamenti diretti. In una recente sentenza (2C_520/2021), il Tribunale federale ha stabilito che un agricoltore che aveva richiesto l'autorizzazione per acquisire una nuova azienda agricola ubicata a più di 15 km dal suo domicilio non dovesse essere ritenuto un coltivatore diretto. Il Tribunale federale, infatti, ha reputato che se il limite del raggio d'esercizio usuale menzionato è applicabile soltanto agli immobili è perché "all'atto dell'acquisizione di un'azienda ci si attende dalla persona in questione che il suo domicilio si trovi sulle terre dell'azienda o nelle sue vicinanze".

In un'altra causa del Canton Friborgo (sentenza del 23 novembre 2021 del Tribunale cantonale; 603 2021 2), il Tribunale cantonale ha negato la qualifica di coltivatore diretto a un agricoltore indipendente per l'acquisizione di un immobile agricolo adducendo, come motivazione, che questo agricoltore era titolare "solo" di un CFP come addetto alle attività agricole e che tale formazione non fornisce le conoscenze necessarie per gestire un simile immobile. Eppure questa formazione dà diritto ai pagamenti diretti (art. 4 ordinanza sui pagamenti diretti, OPD; RS 910.13). Ringrazio il Consiglio federale di accogliere questa proposta.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR; RS 211.412.11) non prevede requisiti concreti in materia di formazione per i coltivatori diretti (art. 9 LDFR). Coloro che intendono acquisire suoli agricoli devono, da un lato, coltivare loro stessi il suolo agricolo (art. 9 cpv. 1 LDFR) e, dall'altro, disporre delle necessarie capacità (art. 9 cpv. 2 LDFR). La formulazione vigente "capacità necessarie secondo la concezione usuale nel Paese" consente di adeguarsi all'evoluzione nell'agricoltura e nell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale. In tal modo è possibile tenere in considerazione anche le circostanze nel singolo caso. I requisiti relativi alle conoscenze pertanto si differenziano a seconda della superficie da acquisire, dell'azienda, della sua posizione e della gestione. Se si acquisisce un'azienda agricola (art. 5 e 7 LDFR), questa deve essere anche diretta personalmente (art. 9 cpv. 1 LDFR).

La citata sentenza del Tribunale federale 2C_520/2021 datata 21 dicembre 2021, verte sull'essenza della coltivazione diretta, segnatamente della gestione autonoma del suolo (TF 107 II 33 E. 2, TF 115 II 181 E 2b). Il Tribunale federale, così come già in un primo tempo il Tribunale cantonale, è giunto alla conclusione che l'acquirente non adempiva i requisiti della coltivazione diretta, stabilendo altresì che il requisito in materia di formazione o il ricevimento di pagamenti diretti in questo contesto non svolgevano alcun ruolo. Per il Tribunale federale sono stati determinanti la grande distanza di circa 70 chilometri dal luogo di domicilio (E. 6.3), le dimensioni delle superfici già gestite (circa 168 ha) e l'età dell'acquirente (E. 6.5) al fine di stabilire che la condizione della gestione autonoma del suolo non era adempiuta. La LDFR indirettamente impedisce l'accumulo di superfici di proprietà da parte di una singola persona, poiché il lavoro in azienda deve essere svolto in gran parte in maniera autonoma, per cui è necessario un domicilio nelle vicinanze del luogo di lavoro. L'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13) è nettamente meno rigida ed esige, oltre alla formazione professionale di base (art. 4 OPD), solo un domicilio in Svizzera (art. 3 cpv. 1 lett. a OPD). Il lavoro nelle aziende deve essere svolto con manodopera propria dell'azienda solo nella misura del 50 per cento (art. 6 cpv. 1 OPD). La collaborazione del proprietario o del capoazienda non è un requisito per l'ottenimento dei pagamenti diretti.

Il principio della coltivazione diretta è l'elemento cardine più importante del diritto fondiario rurale e non deve essere indebolito adeguandolo alle disposizioni dell'OPD. L'obiettivo della LDFR è rafforzare la posizione del coltivatore diretto e promuovere la proprietà fondiaria rurale, segnatamente le aziende familiari (art. 1 LDFR). Nell'ambito del Messaggio concernente l'evoluzione della politica agricola a partire dal 2022 (PA22+; FF 2020 3567) il Consiglio federale ha pertanto proposto un potenziamento del principio della coltivazione diretta. L'uniformazione della distanza secondo l'uso locale per l'acquisizione di terreni era stata però respinta a grande maggioranza nella consultazione sulla PA22+.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.