Analizzare il potenziale per le PMI svizzere di un'iscrizione allo sportello unico "One-Stop Shop" dell'UE per il rendiconto dell'IVA
22.3384 · Postulato · 2022-04-11
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto sui vantaggi e gli inconvenienti derivanti da una partecipazione della Svizzera allo sportello unico One-Stop Shop dell'UE per il rendiconto dell'IVA sui beni e servizi elettronici. Oggetto di esame deve essere in particolare il potenziale di tale partecipazione per le PMI svizzere, gli adeguamenti legislativi necessari e l'eventuale perdita in termini di sovranità.
Una minoranza della Commissione (Friedli Esther, Aeschi Thomas, Amaudruz, Burgherr, Dettling, Matter Thomas, Tuena) propone di respingere il postulato.
Begründung
Soltanto in tedesco
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Se la Svizzera partecipasse allo sportello unico one stop shop (OSS) dell'UE, l'unico vantaggio per le imprese svizzere sarebbe quello di poter dedurre nel rendiconto all'AFC la loro cifra d'affari proveniente dalla prestazione di servizi elettronici nell'UE offerti a persone non contribuenti (servizi elettronici "business to consumer", B2C). Le imprese svizzere possono difatti già utilizzare l'OSS in qualsiasi Stato membro dell'UE per dedurre la cifra d'affari che realizzano con la prestazione di tali servizi nell'UE.
Anche se la Svizzera dovesse partecipare allo sportello unico one stop shop dell'UE, le imprese svizzere dovrebbero comunque tassare ogni servizio ai fini dell'IVA secondo le regole locali dello Stato membro dell'UE in cui il cliente usufruisce del loro servizio. A tal fine l'impresa dovrebbe sapere, per ogni Stato membro, cosa è considerato come un servizio elettronico, se questo è imponibile e a quale aliquota. Inoltre, per ogni Stato membro sarebbe necessario definire quali regole di fatturazione sono applicabili.
L'IVA riscossa dall'impresa svizzera in uno Stato membro dell'UE potrebbe sì essere dedotta nel rendiconto all'AFC ma secondo i regolamenti dell'UE. Per ogni Stato in cui si riscuote l'IVA, la cifra d'affari e l'imposta dovrebbero essere dichiarate separatamente, secondo le rispettive aliquote d'imposta. Questo processo non può essere paragonato al sistema svizzero di conteggio dell'IVA che, al momento, è molto semplice. Oltre alle imprese svizzere, anche le imprese di Paesi non appartenenti all'UE potrebbero dedurre nel rendiconto all'AFC i loro servizi elettronici forniti ai clienti nell'UE. L'AFC dovrebbe verificare poi se gli importi dell'IVA che deve versare alle autorità fiscali estere sono giustificati.
Viceversa, le imprese con sede nell'UE, che forniscono in Svizzera solamente servizi elettronici B2C, non dovrebbero più dedurre nel rendiconto all'AFC l'IVA riscossa dai loro clienti svizzeri e liechtensteiniani, ma potrebbero versarla alle autorità fiscali dello Stato membro dell'UE in questione. Come emerso dalle discussioni all'interno dell'UE, sarebbe quasi impossibile verificare se le imprese estere riscuotono correttamente l'IVA svizzera e se le autorità fiscali dell'UE trasmettono correttamente tale gettito alla Svizzera.
Inoltre, l'adesione della Svizzera allo sportello unico dell'UE comporterebbe la stipula di un accordo internazionale. Dal momento che il Principato del Liechtenstein costituisce assieme alla Svizzera territorio comune di applicazioni ai fini dell'IVA, dovrebbe anch'esso stipulare un accordo con l'UE. Infine, è bene sottolineare che il processo di attuazione richiederebbe modifiche ai sistemi informatici dell'AFC così come risorse umane aggiuntive, in ragione dell'aumento del carico di lavoro in termini di controllo.
Poiché i vantaggi e gli inconvenienti derivanti da una partecipazione della Svizzera allo sportello unico one stop shop dell'UE sono stati esposti dal Consiglio federale a più riprese (cfr. Ip. Dobler 16.3939 e Ip. Vonlanthen 17.4209), l'Esecutivo non ritiene necessaria la redazione di un nuovo rapporto in materia.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.