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22.3789 · Mozione · 2022-06-16

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento una revisione della legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) con lo scopo di precisare i criteri concernenti la contabilizzazione delle entrate e delle uscite straordinarie agli articoli 13 e 15. La modifica deve in particolare far sì che le operazioni simili vengano contabilizzate nello stesso modo per garantire la certezza del diritto, l'affidabilità e la trasparenza della preventivazione e della presentazione dei conti della Confederazione.

Begründung

Con l'adozione delle misure di sostegno durante la pandemia di COVID-19, il bilancio straordinario della Confederazione ha assunto una grande rilevanza per la prima volta dall'introduzione della norma complementare al freno all'indebitamento. Le uscite straordinarie contabilizzate per far fronte alla pandemia rientrano tra gli eventi eccezionali che sfuggono al controllo della Confederazione conformemente a quanto disciplinato nell'articolo 15 LFC. Nonostante ciò, su richiesta del Consiglio federale, nel preventivo 2021 il Parlamento ha iscritto nel bilancio ordinario una serie di voci di spesa legata alle misure COVID, fintantoché il limite di spesa del freno all'indebitamento ha potuto essere rispettato nel bilancio ordinario. Successivamente, quando si è delineato che le uscite sarebbero state più elevate del previsto, nel quadro della aggiunta al preventivo è comunque stato necessario trasferire singole uscite nel bilancio straordinario.

Sul fronte delle entrate, con il preventivo 2022 il Consiglio federale ha chiesto di contabilizzare come ricavo straordinario la quota della distribuzione dell'utile della Banca nazionale svizzera (BNS) spettante alla Confederazione che supera l'importo di base previsto dalla nuova convenzione 29 gennaio 2021 sulla distribuzione dell'utile della BNS. Tuttavia, la base legale per la contabilizzazione delle distribuzioni degli utili a titolo straordinario e per la distinzione tra importo di base e importi supplementari non è chiara.

Ciò mette a repentaglio la certezza del diritto, l'affidabilità e la trasparenza nel bilancio della Confederazione. La decisione di contabilizzare le operazioni a titolo ordinario o straordinario si ripercuote sul freno all'indebitamento. Ha inoltre delle conseguenze per il limite di spesa e per il margine di manovra del Parlamento nel bilancio ordinario. Perciò, ai fini del freno all'indebitamento è fondamentale che la decisione poggi su criteri e fondamenti legali chiari.

L'adeguamento delle basi legali dovrebbe garantire che operazioni simili vengano contabilizzate nello stesso modo. Devono essere stabiliti requisiti chiari per la contabilizzazione nel bilancio ordinario e nel bilancio straordinario. Non si tratta di limitare o estendere i criteri per la contabilizzazione nel bilancio straordinario, bensì di precisarli per creare maggiore certezza del diritto, affidabilità e trasparenza.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Lo strumento riguardante la possibilità di registrare entrate e uscite straordinarie offre alla Confederazione la flessibilità necessaria per affrontare casi eccezionali. Essa può quindi temporaneamente sostenere uscite straordinarie che eccedono l'importo massimo ordinario in base al freno all'indebitamento (art. 126 cpv. 3 Cost.). Secondo l'articolo 15 della legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), ciò è possibile in caso di eventi eccezionali che sfuggono al controllo della Confederazione. Inoltre, il fabbisogno finanziario supplementare deve ammontare complessivamente almeno allo 0,5 per cento del limite di spesa (attualmente circa 400 mio.). Se l'onere supplementare è inferiore a tale importo, deve essere compensato nel bilancio ordinario.

La disposizione derogatoria del freno all'indebitamento ha carattere potestativo e va quindi intesa come norma sussidiaria. Si applica se l'importo dell'onere supplementare eccezionale supera il quadro ordinario. Nel 2020, le uscite straordinarie per contrastare le conseguenze della pandemia ammontavano a 14,7 miliardi e nel 2021 a 12,3 miliardi. Per il 2022 si prevedono altri 6,6 miliardi di uscite straordinarie. Oltre agli importi molto elevati, la gestione della crisi è stata caratterizzata dal fatto che è durata diversi anni e ha comportato un gran numero di misure.

Conformemente a tale contesto, il Consiglio federale ha quindi richiesto uscite straordinarie solamente se queste non potevano essere finanziate dal bilancio ordinario (principio della sussidiarietà). A seconda del margine di manovra disponibile nel bilancio ordinario, le singole misure sono state gestite come ordinarie in un anno e come straordinarie in quello successivo. Tale procedura è conforme all'idea di base del freno all'indebitamento, secondo cui le uscite straordinarie sono utilizzate solo sussidiariamente. Secondo la norma complementare al freno all'indebitamento (art. 17b LFC), le uscite straordinarie devono essere compensate nel bilancio ordinario sull'arco dei sei esercizi annuali successivi oppure mediante entrate straordinarie. È quindi opportuno ricorrere il meno possibile alle uscite straordinarie, dal momento che riducono il margine di manovra negli anni successivi.

Per quanto concerne le entrate straordinarie, la LFC stabilisce che possono essere considerate come tali in particolare le entrate straordinarie da investimenti e le entrate straordinarie da regalie e concessioni (art. 13 cpv. 2 LFC). A titolo di esempio, il messaggio sul freno all'indebitamento menziona il prodotto della vendita delle azioni Swisscom o delle concessioni rilasciate dall'Ufficio federale della comunicazione (UFCOM). I picchi di entrate associati non devono provocare un aumento del volume delle spese (FF 2000 4104).

In base all'attuale accordo del 29 gennaio 2021, la distribuzione dell'utile della Banca nazionale svizzera (BNS) è suddiviso in un importo di base e in quattro possibili distribuzioni supplementari a seconda dell'utile risultante dal bilancio. Dal 2021, le distribuzioni supplementari della BNS all'attenzione della Confederazione sono state contabilizzate come entrate straordinarie e utilizzate per la compensazione del disavanzo causato dal coronavirus risultante nel conto di ammortamento. Ciò tiene conto del fatto che le distribuzioni supplementari sono significativamente meno probabili rispetto alla distribuzione dell'importo di base.

La possibilità di prevedere uscite ed entrate straordinarie è uno strumento di politica finanziaria correlato solo in minima parte alla presentazione dei conti. Il Consiglio federale respinge pertanto la modifica richiesta della LFC: il margine di manovra che le disposizioni sulle uscite e sulle entrate straordinarie concedono all'Esecutivo e al Parlamento è necessario perché gli eventi eccezionali non possono essere definiti in anticipo. La presentazione dei conti garantisce una trasparenza adeguata. Inoltre, il Consiglio federale fornisce informazioni dettagliate sulle entrate e sulle uscite straordinarie nel preventivo e nel consuntivo.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.