22.4162 · Interpellanza · 2022-09-29
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Secondo una statistica europea, quasi due terzi dei consumatori hanno difficoltà a capire quali prodotti siano davvero ecologici. Questo dato non sorprende affatto se si considera che le indicazioni ambientali sono presenti sul 76 % dei prodotti non alimentari e che il greenwashing è molto diffuso. Alcune indagini condotte da alcune associazioni di consumatori mostrano che molte dichiarazioni fanno apparire i prodotti più ecologici di quanto non siano in realtà. Nonostante la legge sulla concorrenza sleale (LCSI) condanni la diffusione di affermazioni inesatte o fuorvianti nelle pubblicità, sulle confezioni o con altri mezzi, nella pratica ciò non avviene. Eppure, i consumatori non saranno in grado di capire quali prodotti siano effettivamente rispettosi dell'ambiente se le dichiarazioni ambientali non risultano veritiere.
Attualmente, la legislazione europea sta adottando misure più incisive contro le dichiarazioni ambientali ingannevoli: la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali si concentra proprio su questo punto e il Parlamento sta discutendo una revisione che mira al rafforzamento della lotta al greenwashing. Esiste già un elenco di criteri che stabiliscono quali atti costituiscano greenwashing e quali condizioni le dichiarazioni ambientali debbano soddisfare. Alcuni Stati membri particolarmente zelanti hanno persino emanato linee guida individuali, spesso elaborate in collaborazione con gli operatori del mercato e le associazioni dei consumatori.
Sulla base di quanto appena descritto, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. In che modo la Confederazione intende rivedere la LCSI per affrontare le sfide legate al greenwashing?
2. Come valuta la regolamentazione delle pratiche pubblicitarie mediante linee guida sviluppate in collaborazione con gli attori sopra citati?
3. È prevista la regolamentazione di specifiche dichiarazioni quali "prodotto a emissioni zero" e "prodotto ecologico"?
4. Si intende stilare una "lista nera" di pratiche commerciali sleali vietate dalla legge, specificamente per il greenwashing e per le dichiarazioni ambientali?
5. Per integrare l'attuale sistema di reclami che non permette ancora di ridurre il greenwashing, che tipo di monitoraggio a monte delle dichiarazioni potrebbe essere messo in atto?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Per greenwashing si intende una pratica pubblicitaria ingannevole che le aziende compiono quando promuovono indebitamente i loro prodotti e servizi come ecologici, rispettosi dell'ambiente e del clima o ancora a zero emissioni. L'iniziativa parlamentare 21.457 Pasquier-Eichenberger "Stop all'ecoriciclaggio pubblicitario", presentata il 15 giugno 2021, propone di vietare il greenwashing integrando l'articolo 3 capoverso 1 lettera i della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI; RS 241) con una disposizione corrispondente. Il Consiglio nazionale e la commissione incaricata della questione non hanno però dato seguito all'iniziativa. La LCSI vieta in generale le dichiarazioni inesatte o fallaci di merci, opere e prestazioni. Pertanto, anche le dichiarazioni ambientali ingannevoli rientrano nel suo campo di applicazione. Tuttavia, il diritto svizzero non impone alle aziende di giustificare o comprovare la veridicità delle dichiarazioni ambientali utilizzate sui loro prodotti e non si esprime sull'uso di dichiarazioni come "prodotto a emissioni zero" o "biodegradabile". Secondo l'Amministrazione federale, una regolamentazione in questo senso dovrebbe essere anzitutto esaminata in modo approfondito ed eventualmente integrata nella legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01). Considerato il rifiuto dell'iniziativa parlamentare 21.457 Pasquier-Eichenberger, il Consiglio federale non intende comunque sottoporre la LCSI a revisione.
2. Non esiste attualmente un esplicito mandato all'attenzione dell'Amministrazione federale, di emanare linee guida sul greenwashing insieme alle cerchie economiche interessate.
3. L'uso di termini ambientali specifici nelle dichiarazioni sui prodotti dovrebbe essere regolamentato dalla LPAmb (si veda la risposta al punto 1) e tale regolamentazione andrebbe esaminata in maniera approfondita. In quest'ambito la Svizzera segue gli sviluppi in atto nei Paesi dell'UE.
4. L'interpellante fa riferimento all'allegato I della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, che elenca le pratiche commerciali "considerate in ogni caso sleali" (la cosiddetta lista nera delle pratiche commerciali vietate). Questa è però una lista generica di pratiche commerciali sleali che non si limita al greenwashing. Una nuova proposta della Commissione europea del marzo 2022 prevede che la lista venga ampliata per includervi dieci nuove pratiche riguardanti specificamente il greenwashing. Come indicato al punto 1, il Consiglio federale non intende rivedere la LCSI.
5. Secondo l'articolo 10 capoverso 3 LCSI, la SECO può adire le vie legali a nome della Confederazione al fine di condannare le pratiche commerciali sleali, ma solo se riceve un numero sufficiente di denunce (si veda la risposta del Consiglio federale all'intervento 21.4011 Michaud Gigon "Azione della Confederazione in materia di concorrenza sleale"). La LCSI non prevede inoltre una sorveglianza del mercato.
Risposta del Consiglio federale.