Cosa fa il Consiglio federale per evitare che siano importati in Svizzera capi d'abbigliamento prodotti in condizioni di schiavitù?
23.3782 · Interpellanza · 2023-06-15
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Quella del tessile è una delle industrie più grandi e globalizzate del mondo. Purtroppo in molti Paesi produttori le norme sociali e del lavoro sono insufficienti, cosa che si traduce in sfruttamento, salari bassi, condizioni di lavoro disumane e persino in lavoro forzato. Soprattutto in Cina, che con una quota del 25-30 per cento è ancora in vetta alle statistiche sull’importazione di prodotti tessili, il lavoro forzato è stato documentato in varie regioni dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani e da organizzazioni non governative. La popolazione svizzera si aspetta giustamente che i vestiti e le scarpe vendute nel nostro Paese non siano stati prodotti in violazione della libertà sindacale o addirittura in condizioni di schiavitù. A differenza di altri Paesi, tuttavia, la Svizzera si affida esclusivamente all’autoregolamentazione delle aziende e svolge attività di sensibilizzazione per garantire che i capi di abbigliamento importati siano stati prodotti nel rispetto dei diritti umani e del lavoro. Alla luce di quanto esposto, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Quali misure ha adottato il Consiglio federale per sensibilizzare i membri della «Swiss Retail Federation» o le associazioni di categoria attive nel settore dell’abbigliamento e del tessile al problema del lavoro forzato statale e alla restrizione della libertà sindacale?
2. In che modo il Consiglio federale valuta se le attività di sensibilizzazione svolte finora hanno indotto le aziende tessili a modificare le loro pratiche?
3. È previsto un ampliamento delle attività di sensibilizzazione?
4. Quali azioni saranno intraprese se non si compiono progressi sui fronti del lavoro forzato e delle restrizioni alla libertà sindacale?
5. A che punto si trova l’analisi da parte dell’Ufficio federale di giustizia della proposta dell’UE sull’obbligo di diligenza annunciata dal Consiglio federale in risposta all’interpellanza Ryser 22.3783?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale si aspetta che le aziende stabilite e/o operanti in Svizzera – comprese quelle del tessile e dell’abbigliamento – adempiano adeguatamente le loro responsabilità in materia di diritti umani. Per sostenerle nell’attuazione della dovuta diligenza lungo le rispettive catene del valore, l’Amministrazione federale svolge regolarmente dei workshop nel quadro del Piano d’azione nazionale su imprese e diritti umani 2020–2023 (PAN), in particolare con le associazioni dell’industria tessile e quindi anche con i membri di Swiss Retail Federation. Le imprese e le autorità aggiudicatrici possono attingere a un ampio ventaglio di strumenti e guide per identificare eventuali rischi all’interno delle loro catene del valore. La Svizzera finanzia inoltre il programma Better Work dell’Organizzazione Internazionale del lavoro (OIL) e della Società finanziaria internazionale (IFC). Coinvolgendo tutte le parti interessate, tale programma contribuisce a promuovere lungo l’intera catena del valore dell’industria tessile il rispetto delle leggi nazionali e delle norme fondamentali del lavoro, comprese quelle sul lavoro forzato e sulla libertà sindacale. Il programma è anche inteso a sensibilizzare le aziende svizzere. Infine, la Confederazione sostiene l’iniziativa multi-stakeholder Sustainable Textiles Switzerland 2030 che intende contribuire in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile nell’industria del tessile e dell’abbigliamento svizzero.
2. È stato svolto uno studio sull’attuazione della dovuta diligenza da parte delle imprese svizzere in conformità con i Principi delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, con le Linee guida dell’OCSE per imprese multinazionali e con la Guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d’impresa responsabile. Nel contempo è stato valutato il Piano d’azione nazionale su imprese e diritti umani 2020-2023 (PAN). I risultati, attualmente in fase d’analisi, fungeranno da base per l’aggiornamento del PAN. Anche i programmi di cooperazione allo sviluppo economico vengono rivalutati periodicamente. Il programma Better Work si basa su indicatori consolidati per il monitoraggio e la valutazione e intrattiene partenariati universitari per misurare in modo indipendente il proprio impatto su lavoratori e imprese.
3. Le attività di sensibilizzazione delle imprese sui diritti umani sono in continua espansione. A titolo d’esempio si può citare il Forum svizzero «Imprese e diritti umani» organizzato dalla Confederazione, che si terrà il prossimo 18 ottobre 2023.
4. Il divieto del lavoro forzato e il diritto alla libertà sindacale rientrano tra i principi e i diritti fondamentali dell’OIL, l’organismo dell’ONU responsabile delle questioni inerenti al lavoro. Il sistema di sorveglianza dell’OIL è finalizzato a identificare casi in cui gli Stati membri non rispettano gli standard internazionali del lavoro. La Svizzera vi partecipa attivamente e può pronunciarsi sui casi rinvenuti in occasione della Conferenza internazionale del lavoro.
5. Il rapporto (www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/wirtschaft/gesetzgebung/verantwortungsvolle-unternehmen/bericht-entwuerfe-nachhaltigkeitspflichten-eu.pdf), pubblicato il 2 dicembre 2022, illustra le differenze tra il diritto svizzero e la proposta dell’UE sulla dovuta diligenza delle aziende e fornisce una prima valutazione sulle sue eventuali ripercussioni per l’economia svizzera. Il 2 dicembre 2022 il Consiglio federale ha deciso di analizzare a fondo queste ripercussioni entro la fine del 2023 per evitare che le imprese svizzere si ritrovino in una situazione di svantaggio competitivo. L’analisi è in corso e viene svolta da una società di consulenza esterna.