Quali possibilità ha la Confederazione di limitare il transito a vuoto di autocarri per il trasporto di animali nel loro viaggio di rientro dall'UE?
23.4367 · Interpellanza · 2023-12-11
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
In Svizzera il transito su strada di animali vivi è vietato per motivi inerenti alla protezione degli animali (OPAn, art. 175). Tuttavia, gli autocarri adibiti al loro trasporto, ripuliti e vuoti, possono rientrare attraverso la Svizzera; che è poi quello che effettivamente fanno.
Per quanto riguarda il trasporto di animali nell'UE, la Corte dei conti europea ha individuato in un'analisi notevoli carenze nel monitoraggio e nei controlli ufficiali (marzo 2023). Tra i problemi più gravi rilevati vi è la mancanza o l'insufficiente numero di controlli circa la durata del trasporto e le condizioni degli animali. Vengono ad esempio sottoposte a lunghi viaggi anche le vacche «di fine carriera» ritenute non idonee al trasporto. Inoltre, le sanzioni non hanno alcun effetto deterrente.
Il trasporto di animali è dettato principalmente da fattori economici. Nelle varie regioni dell'UE i settori dell’allevamento e della macellazione degli animali da reddito presentano un elevato grado di specializzazione e concentrazione. L'Italia è, ad esempio, un grande importatore netto di bovini.
A causa del divieto di transito di animali vivi in Svizzera, i trasportatori scelgono percorsi alternativi, più lunghi. Ciò non riduce, ma aumenta la sofferenza degli animali; il che non era certo nelle intenzioni del Consiglio federale.
Limitando o vietando il transito a vuoto in Svizzera si potrebbe migliorare complessivamente il benessere degli animali, dato che il trasporto di animali vivi da nord a sud nell'UE risulterebbe meno interessante in termini di costi.
Alla luce di quanto suesposto, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.
La Confederazione rileva i transiti a vuoto (n. di autocarri all'anno) attraverso la Svizzera?
Di quali possibilità giuridiche dispone la Confederazione per estendere il divieto al trasporto a vuoto?
Vi sono altre possibilità di limitare il trasporto a vuoto?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) non rileva dati amministrativi relativi alle corse a vuoto o al trasporto a vuoto. L'Ufficio federale di statistica raccoglie queste informazioni solamente per i veicoli nazionali mediante rilievi a campione presso le imprese nell'ambito della rilevazione del trasporto merci (RTM), (Traffico merci stradale con veicoli pesanti (oltre 3,5 t) | Ufficio federale di statistica (admin.ch) disponibile in tedesco e in francese. 2. In base agli articoli 9 e 10 dell'Accordo sui trasporti terrestri Svizzera-UE (ATT), i trasporti di transito (comprese le corse a vuoto) attraverso la Svizzera non sono soggetti a restrizioni per quanto riguarda il trasporto di merci su strada. La Svizzera ha inoltre liberalizzato i trasporti di transito nel traffico merci su strada con numerosi Stati terzi, tenendo conto delle norme nazionali. Il divieto di trasporto di transito su strada attraverso la Svizzera di animali vivi è sancito dall'articolo 15a della legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) e dall'articolo 175 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn). Se ne tiene inoltre conto nell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (allegato 11, appendice 5, capitolo V, punto 2; RS 0.916.026.81). Un divieto delle corse a vuoto costituirebbe una soluzione ad hoc svizzera che, in definitiva, non potrebbe essere giustificata dalla protezione degli animali nel nostro Paese. Anche dal punto di vista giuridico non è possibile applicare un tale divieto. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, ATT, la Svizzera è tenuta a garantire «uno scorrimento più agevole del traffico sull’itinerario tecnicamente, geograficamente ed economicamente più adatto per tutti i modi di trasporto contemplati dall’Accordo». A tal proposito vanno osservati sia il principio in base al quale occorre evitare una deviazione del traffico nelle regioni alpine (art. 30 ATT) sia i principi secondo cui non vanno introdotte restrizioni quantitative unilaterali, le condizioni d’uso fra tratti transalpini devono essere comparabili e non bisogna creare distorsioni nei flussi di traffico nelle regioni alpine (art. 32 ATT). Da quanto risulta, neanche in altri Paesi esistono divieti analoghi per le corse a vuoto nel traffico di transito. 3. Evitare le corse a vuoto è opportuno dal punto di vista sia ambientale che economico, indipendentemente dalla modalità di trasporto o dalle merci trasportate. La Svizzera incentiva il trasferimento del traffico merci transalpino dalla strada alla rotaia attraverso l'adozione di appositi strumenti. In particolare la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) contribuisce a evitare inutili corse a vuoto. Nel quadro della sua introduzione, negli anni 2001–2004 è stata adottata una soluzione di contingentamento temporanea per le corse a vuoto in transito attraverso la Svizzera. Non è stata fatta, tuttavia, alcuna distinzione in merito alla tipologia dei veicoli interessati. Oggi, un sistema di contingentamento di questo tipo sarebbe in contraddizione con gli obiettivi dell'ATT.