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Se nel 2010 fosse stata accolta, a quanto ammonterebbe oggi il gettito fiscale aggiuntivo generato in seguito all'Iniziativa per imposte eque?

24.1062 · Interrogazione · 2024-12-20

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

L’iniziativa popolare federale «Per imposte eque. Basta con gli abusi nella concorrenza fiscale (Iniziativa per imposte eque)», sottoposta al voto nel 2010, chiedeva una parziale armonizzazione fiscale, ovvero che:

- per le persone sole, l’aliquota fiscale marginale delle imposte cantonali e comunali sul reddito applicabile alla quota di reddito imponibile che eccede 250 000 franchi ammonti almeno al 22 per cento; e


- per le persone sole, l’aliquota fiscale marginale delle imposte cantonali e comunali sulla sostanza applicabile alla quota di sostanza imponibile che eccede 2 milioni di franchi ammonti almeno al 5 per mille.

Se l’iniziativa fosse stata accettata e quindi entrata in vigore il 1° gennaio 2012, a parità delle altre condizioni, a quanto ammonterebbe presumibilmente rispetto alla situazione attuale il gettito fiscale aggiuntivo in base a ipotesi realistiche riguardo alle effettive aliquote fiscali marginali, alla compensazione della progressione a freddo, ai limiti massimi aumentati per le coppie tassate congiuntamente, le persone sole con figli e le persone bisognose che vivono in comunione domestica (secondo il testo dell’iniziativa e la documentazione)? Se i rispettivi dati non sono disponibili, devono essere fatte stime attendibili.

Stellungnahme des Bundesrates

L’iniziativa popolare federale «Per imposte eque. Basta con gli abusi nella concorrenza fiscale (Iniziativa per imposte eque)» chiedeva l’introduzione di aliquote d’imposta minime per i redditi e i patrimoni elevati. Concretamente, l’iniziativa prevedeva che a partire da un determinato importo del reddito e della sostanza imponibili nei Cantoni e nei Comuni venissero applicate aliquote fiscali marginali minime. Il testo dell’iniziativa richiedeva un’interpretazione e, se l’iniziativa fosse stata accolta, si sarebbe resa necessaria un’attuazione legislativa (anche se l’iniziativa prevedeva l’attuazione a livello di ordinanza qualora la legge di esecuzione non fosse entrata in vigore nei 3 anni successivi all’accettazione). Sarebbe dunque spettato al legislatore stabilire per le coppie tassate congiuntamente e per le persone sole con figli un limite più elevato a partire dal quale sarebbe stata applicabile un’aliquota fiscale marginale minima. Non sono state definite nemmeno le modalità con le quali i Cantoni avrebbero attuato l’iniziativa basandosi sulle prescrizioni della legislazione federale. È pure immaginabile che i Cantoni interessati avrebbero effettuato adeguamenti tariffari al di sotto dei valori soglia stabiliti. L’attuazione dell’iniziativa avrebbe inoltre generato cambiamenti nel comportamento dei contribuenti. Molto probabilmente il numero di immigrati con un reddito e una sostanza elevati sarebbe diminuito e le partenze verso l’estero dei contribuenti appartenenti a tale categoria sarebbero aumentate. Alla luce di quanto precede non è nemmeno chiaro in che misura la Confederazione e i Cantoni avrebbero adottato delle misure per contrastare la perdita di attrattiva della piazza economica svizzera. A prescindere da tali problematiche, effettuare stime attendibili sulle ripercussioni finanziarie che risulterebbero oggi se l’iniziativa fosse stata accolta rappresenta una notevole sfida riguardo alla rappresentatività dei dati disponibili riguardo all’evoluzione dei redditi e della sostanza da allora e alla loro attuale imposizione presso i Cantoni e i Comuni. La Confederazione dispone solo di una parte di tali informazioni e dovrebbe dunque completarle con ulteriori ipotesi. Già nel quadro del messaggio del 6 marzo 2009 il Consiglio federale aveva rinunciato all’elaborazione di un’analisi quantitativa delle ripercussioni finanziarie. Ora, decorsi più di 14 anni dal rifiuto dell’iniziativa popolare, una stima simile si baserebbe ancor più su mere supposizioni.

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