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Assenze sul posto di lavoro. Creare trasparenza fra le parti sociali e predisporre misure mirate

24.3154 · Postulato · 2024-03-13

Dipartimento delle Finanze

Trasmesso al Consiglio federale

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di redigere, coinvolgendo le parti sociali, le assicurazioni d’indennità giornaliera in caso di malattia e altri soggetti interessati, un rapporto che faccia chiarezza in merito alle assenze e ai congedi per malattia sul posto di lavoro nonché alla copertura assicurativa e all’evoluzione dei premi per l’indennità giornaliera in caso di malattia. È inoltre invitato a presentare misure elaborate e verificate di concerto con gli attori interessati al fine di ridurre le assenze e i congedi per malattia sul posto di lavoro.

Begründung

Per il mercato del lavoro le assenze e i congedi per malattia sono un problema che si va acuendo. I datori di lavoro sono tenuti per legge a continuare a versare lo stipendio ai lavoratori se questi ultimi sono incapaci al lavoro a causa di malattia o gravidanza. È possibile coprire questo rischio stipulando un’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera secondo la legge del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione (LCA). In questo modo le spese che prima non erano preventivate dai datori di lavoro diventano uscite calcolabili per prestazioni assicurative. Così facendo, i datori di lavoro proteggono al contempo i propri collaboratori da un’eventuale perdita di salario. Di recente i media hanno riferito di datori di lavoro che non sono più in grado di stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia secondo la LCA o che devono far fronte a massicci aumenti dei premi. A essere colpite da questa situazione sono in genere le piccole aziende, che in breve periodo di tempo si ritrovano a gestire numerosi casi di malattia. A seguito di queste notizie di cronaca è stata ribadita la necessità di introdurre l’obbligatorietà di un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia. Non sembra però opportuno intervenire su un mercato che, di regola, funziona bene; non è così che si risolverebbe il problema di fondo, ossia l’aumento del numero di assenze sul mercato del lavoro. Per poter definire le misure pertinenti, occorre innanzitutto elaborare una base decisionale adeguata. Il Consiglio federale è pertanto incaricato di raccogliere, congiuntamente con le parti sociali, le assicurazioni d’indennità giornaliera in caso di malattia e altri soggetti interessati, i dati relativi alle assenze e ai congedi per malattia sul posto di lavoro nonché alla copertura assicurativa e all’evoluzione dei premi per l’indennità giornaliera in caso di malattia. In accordo con tutti gli attori interessati elaborerà inoltre eventuali misure volte a ridurre le assenze e i congedi per malattia sul posto di lavoro.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

La statistica del volume di lavoro dell’Ufficio federale di statistica fornisce informazioni sulle ore di lavoro effettive e sulle assenze dal posto di lavoro (https://www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Lavoro e reddito > Attività professionale e orario di lavoro > Ore di lavoro, assenze e vacanze > Assenze). Le assenze e i congedi per malattia sul posto di lavoro sono dovute a numerose cause e dipendono da diversi fattori. Le indagini europee sulle condizioni di lavoro (European Working Conditions Survey, EWCS), condotte a cadenza regolare e pubblicate nel 2017 in un rapporto della Segreteria di Stato dell’economia, rilevano che il 20,8 per cento delle persone che esercitano un’attività lucrativa ritiene che i loro problemi di salute siano causati o peggiorati dal lavoro (2,2 giorni all’anno per persona; https://www.seco.admin.ch > Servizi e pubblicazioni > Pubblicazioni > Lavoro > Condizioni di lavoro > Studi e rapporti > Sesta indagine europea sulle condizioni di lavoro 2015). Il legislatore ha previsto una protezione dei lavoratori contro il rischio di una perdita di salario agli articoli 324a e 324b del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220). Sono incluse anche le assenze per malattia indipendenti da cause e fattori presenti sul posto di lavoro. Oltre a questa protezione giuridica, oggigiorno esistono vari contratti su misura e soluzioni di partenariato sociale per ridurre ulteriormente il rischio di perdita di guadagno e contenere i costi a carico dei datori di lavoro. Attualmente l’assicurazione d’indennità giornaliera facoltativa, che assicura l’incapacità lavorativa per malattia, è disciplinata dalla legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) e dalla LCA. Spesso i datori di lavoro si impegnano a stipulare una simile assicurazione nei contratti collettivi di lavoro. La stragrande maggioranza dei contratti (95 %) si fonda sulle disposizioni della LCA. Il motivo è principalmente riconducibile alla maggiore flessibilità nella definizione dell’assicurazione secondo la LCA rispetto alla LAMal, che rappresenta un caso particolare di assicurazione sociale su base volontaria. Ogni anno nel reporting degli assicuratori la FINMA pubblica informazioni sul volume dei premi nel settore dell’assicurazione d’indennità giornaliera secondo la LCA (https://vrep.finma.ch/reports/it/navigation/221.229.1CAT1 > Reporting degli assicuratori > 3. Assicuratori contro i danni > 3.1 Affari diretti in Svizzera > 3.1.2 Assicurazione contro le malattie (premi, pagamenti, variazione delle riserve). La quota danni per l’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera secondo la LCA, pari all’85 per cento circa, è relativamente stabile. Il regolare aumento del volume dei premi e delle spese a copertura dei danni è riconducibile a diversi fattori, quali ad esempio l’incremento del numero di assicurati o dei singoli salari assicurati, oppure termini d’attesa convenuti tendenzialmente più brevi. Per le assicurazioni collettive d’indennità giornaliera va precisato che, anziché convenire un premio fisso, è possibile applicare anche la tariffazione empirica. Di conseguenza il premio può essere adeguato durante il periodo assicurativo in funzione dell’andamento dei sinistri. Per la tariffazione empirica si applicano le disposizioni dell’articolo 123 dell’ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza (OS; RS 961.011). Queste prevedono in particolare che per la determinazione dei premi si tenga debitamente conto sia dell’andamento individuale dei sinistri del singolo contratto sia dell’andamento collettivo dei sinistri. In tal modo è possibile attenuare la crescita dei premi. Per di più, le società assicurative propongono ai datori di lavoro soluzioni di case management, che contribuiscono a contrastare le prestazioni potenzialmente maggiori, descritte nel postulato.Per ridurre le assenze e i congedi per malattia sul posto di lavoro e garantire la protezione della salute è fondamentale rispettare le disposizioni della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro (LL; RS 822.11) e della e della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20). Per quanto riguarda le misure aziendali, è inoltre importante tenere adeguatamente conto del diritto di partecipazione dei lavoratori e della loro rappresentanza all’interno dell’azienda. In aggiunta l’associazione Compasso, patrocinata dall’Unione svizzera degli imprenditori, mette a disposizione il profilo di integrazione orientato alle risorse (PIR; https://rep.compasso.ch), ovvero un certificato di lavoro più dettagliato che non attesta soltanto l’incapacità al lavoro, ma informa anche sui requisiti e sulla capacità lavorativa e sui relativi limiti. Il PIR viene compilato dal datore di lavoro, dal lavoratore e dal medico curante. Questo strumento consente di promuovere in maniera mirata la reintegrazione e di ridurre le assenze e i rispettivi costi. Inoltre il datore di lavoro può annunciare all’assicurazione per l’invalidità (AI) le persone che presentano un’incapacità al lavoro o che sono minacciate da un’incapacità al lavoro di durata prolungata. Nell’ambito dei provvedimenti d’intervento tempestivo, l’AI può fornire sostegno mirato ai lavoratori e ai datori di lavoro interessati. Questo sistema, contraddistinto da soluzioni di partenariato sociale, si è dimostrato valido: garantisce una sufficiente protezione assicurativa a gran parte delle persone esercitanti un’attività lucrativa, sia dipendente sia indipendente. Le misure esistenti per ridurre le assenze e i congedi per malattia sul posto di lavoro sono sufficienti. Il Consiglio federale ritiene che il rilevamento sistematico dei dati concernenti le assenze e i congedi per malattia sul posto di lavoro, richiesto dal presente postulato, sarebbe di difficile realizzazione e implicherebbe un maggiore impiego di risorse finanziarie e in termini di personale. I benefici che tale rilevamento produrrebbe, rispetto ai rilevamenti già esistenti, non sarebbero tali da giustificare questo dispendio di risorse. L’Esecutivo respinge pertanto la redazione del rapporto richiesto dal postulato.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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