Appalti pubblici. Porre fine alle disparità tra gli appalti pubblici cantonali/comunali e federali per quanto riguarda le regole per la protezione dei lavoratori
24.3262 · Mozione · 2024-03-14
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento una modifica della legge federale sul mercato interno (LMI) che consenta ai Cantoni di applicare il principio del «luogo di esecuzione» per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni sulla protezione dei lavoratori per gli appalti cantonali e comunali, analogamente a quanto previsto dalla legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) per gli appalti pubblici federali.
Begründung
Il 21 giugno 2019 il Parlamento svizzero ha adottato una revisione totale della LAPub e ha deciso di mantenere, all’articolo 12 capoverso 1 LAPub, il principio del «luogo di esecuzione» per il rispetto delle disposizioni relative alla protezione dei lavoratori. Tuttavia, questa legge si applica solo agli appalti pubblici «federali». Per le commesse pubbliche «cantonali e comunali» si applica il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP). Contrariamente alla LAPub, quest’ultimo sancisce nell’articolo 12 capoverso 1 il principio del «luogo d’origine» per il rispetto delle disposizioni sulla protezione dei lavoratori. Questa differenza di trattamento si spiega formalmente con il fatto che il CIAP, in quanto accordo intercantonale e contrariamente alla LAPub, deve rispettare la LMI, che sancisce anche il principio del «luogo d’origine».Ad esempio, se un’impresa con sede a Zurigo svolge lavori a Losanna, dovrà rispettare le norme del Cantone di Vaud sulla protezione dei lavoratori se l’appalto pubblico è federale, mentre dovrà rispettare «solo» le norme del Cantone di Zurigo sulla protezione dei lavoratori se l’appalto pubblico è cantonale o comunale.Questa differenza di trattamento ha conseguenze pesanti se si considera che esistono, da un lato, numerose legislazioni cantonali diverse in materia di protezione dei lavoratori e, dall’altro, CCL e contratti normali di lavoro applicabili soltanto a uno o soltanto a determinati Cantoni. Inoltre, le differenze in termini di oneri o di salario dei collaboratori, che a prima vista possono sembrare minime, possono alla fine fare una grande differenza sul prezzo totale dell’appalto, soprattutto se quest’ultimo è voluminoso, e quindi dare un vantaggio sleale alle imprese di altri Cantoni durante il processo di selezione.È quindi necessario modificare la LMI per eliminare la coesistenza di due regimi antinomici.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il principio del luogo di origine è uno dei principali pilastri del mercato interno svizzero. Questo principio viene applicato anche nel settore privato e permette alle imprese di operare in altri Cantoni senza ulteriori oneri amministrativi. Per quanto riguarda le condizioni di lavoro menzionate nella mozione nel quadro degli appalti pubblici cantonali e comunali, il principio del luogo d’origine presenta i seguenti vantaggi rispetto a quello del luogo di esecuzione.L’adattamento alle condizioni di lavoro locali può comportare un onere amministrativo maggiore, soprattutto per le PMI. Per un’impresa può essere complicato applicare ai dipendenti regole diverse (ad es. in materia di retribuzione, durata del lavoro, equipaggiamento, uniformi) a seconda del luogo di esecuzione.Il principio del luogo di esecuzione può quindi dissuadere le aziende di altri Cantoni dal partecipare ad appalti pubblici. Il fatto di avere meno offerenti (locali) in un appalto pubblico porta a una minore concorrenza e favorisce il rischio di formazione di cartelli, il che comporta a sua volta un aumento dei prezzi.Il principio del luogo di origine impedisce che il criterio dell’osservanza delle condizioni di lavoro nel quadro degli appalti pubblici sia utilizzato in maniera abusiva per difendere interessi protezionistici locali.Il principio del luogo di origine si applica senza restrizioni agli appalti privati. La modifica richiesta nella mozione comporterebbe quindi l’applicazione di principi diversi per gli appalti privati e gli appalti pubblici dei Cantoni e dei Comuni.In sintesi, una modifica della legge federale sul mercato interno (LMI; RS 943.02) non sarebbe favorevole all’economia in quanto aumenterebbe gli oneri amministrativi per le imprese e indebolirebbe la concorrenza sul mercato interno.Il Consiglio federale ritiene che i vantaggi offerti dal principio del luogo di origine siano superiori agli svantaggi menzionati nella mozione, soprattutto se si considera che non esistono grandi disparità tra i singoli Cantoni per quanto riguarda le condizioni di lavoro. Non sono note esperienze negative nel nostro Paese per quanto riguarda l’osservanza delle condizioni salariali e lavorative quando viene applicato il principio del luogo di origine. La LIM consente inoltre ai Cantoni di derogare a tale principo in casi eccezionali, in particolare se nel luogo di origine non vi sono prescrizioni equivalenti e se vi è un interesse pubblico preponderate che giustifica la deroga.La situazione è invece diversa nei casi di appalti federali con possibili offerenti internazionali, nell’ambito dei quali l’applicazione di condizioni di lavoro estere non risulta adeguata.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.