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Troppi controlli nell'agricoltura. Attuazione di misure federali per limitarne il numero

24.3830 · Interpellanza · 2024-09-09

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

La legislazione federale, in particolare l’OPD, esige vari controlli delle aziende agricole che percepiscono pagamenti diretti.Al fine di coordinare tutte queste ispezioni, nel 2018 il Consiglio federale ha varato l’ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC). Tuttavia, sembra che questa non abbia praticamente alcun effetto. Infatti le aziende agricole subiscono ancora troppi controlli ogni anno. Spesso alcuni punti sono controllati a più riprese, mentre altri sono oggetto di controlli separati anziché essere esaminati in un’unica occasione. Questa situazione ha già spinto molti deputati a depositare interventi parlamentari nei quali chiedono che i controlli vengano ridotti.Il rapporto esplicativo concernente la modifica dell’OCoC indica che si tratta di controlli «in funzione del rischio», i Cantoni sono tenuti a controllare almeno il 5 per cento delle aziende agricole all'anno.Alla luce di quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande. Il tasso di controllo del 5 per cento menzionato nel rapporto esplicativo concernente la modifica dell’OCoC è tuttora attuale? Se no, qual è il tasso applicabile? Questo tasso del 5 per cento si applica ai controlli menzionati all’articolo 4 capoverso 1 lettere b, c e d OCoC? Se no, a quali? Come controlla il Consiglio federale / l’UFAG che i Cantoni rispettino questo tasso del 5 per cento, o che non lo superino sproporzionatamente?Se un Cantone nella sua legislazione definisce un tasso di controllo massimo più elevato del 5 per cento (p.es. 7 %) per i controlli di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere b, c e d OCoC, adempie la legislazione federale?Se un’azienda agricola si iscrive a un nuovo programma per i pagamenti diretti, come avviene quasi ogni anno, questo è considerato sistematicamente un «cambiamento sostanziale in azienda» e necessita di un controllo in virtù dell’articolo 4 capoverso 1 lettera c OCoC oppure può essere oggetto di un controllo di base?Se viene rilevata un’azienda è sufficiente un controllo di base oppure occorrono vari controlli «in funzione del rischio» ai sensi dell’articolo 4 OCoC? Un controllo conformemente all’articolo 9a OCoC può essere effettuato in occasione di un controllo di base? Se no, perché non è possibile?

Stellungnahme des Bundesrates

Il sistema dei controlli nel settore agricolo ha subito una profonda riforma finalizzata a sgravare le aziende dai controlli di diritto pubblico già nel 2020 con lo sviluppo, da parte dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) in collaborazione con i Cantoni, gli enti di controllo e l’Unione svizzera dei contadini, dell'attuale sistema di controlli in funzione del rischio nel settore dei pagamenti diretti e l’entrata in vigore, quell’anno appunto, della revisione totale dell’ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC; RS 910.15). Una modifica sostanziale è stata l'estensione da quattro a otto anni degli intervalli tra i controlli di base. Da allora i controlli concernenti sia la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate sia ogni singolo programma nell’ambito dei pagamenti diretti devono essere svolti soltanto una volta ogni otto anni. D’altro canto, però, sono prescritti controlli supplementari in funzione del rischio sulla base di determinati criteri. A questo proposito il Consiglio federale rimanda al parere espresso in merito alla mozione Page 24.3020 «Basta soffocare gli agricoltori con controlli e burocrazia!».

  1. Sì, i Cantoni ogni anno devono svolgere un controllo in funzione del rischio in almeno il 5 per cento delle aziende (art. 5 cpv. 3 OCoC).

  2. In almeno il 5 per cento delle aziende devono essere svolti controlli secondo i criteri di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere b e d (art. 5 cpv. 3 OCoC).

  3. L’UFAG verifica l’adempimento della prescrizione minima di cui all’articolo 5 capoverso 3 OCoC nell’ambito dell’alta vigilanza sull’esecuzione a livello cantonale.

  4. Sì, quella del 5 per cento è una prescrizione minima che i Cantoni possono superare. Tuttavia, nessun Cantone nella sua legislazione ha definito una percentuale più elevata.

  5. In caso di prima notifica per un determinato tipo di pagamenti diretti, in linea di principio va svolto un controllo in funzione del rischio (art. 5 cpv. 4 OCoC). Questo può essere combinato con un controllo di base. In caso di notifica di ulteriori nuove colture per un tipo di pagamenti diretti già notificato, come ad esempio per i contributi per i sistemi di produzione «Rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali», non va invece svolto alcun controllo.

  6. Il cambio del capoazienda è considerato un cambiamento sostanziale. La Confederazione non impone ai Cantoni di svolgere un controllo dopo un simile cambio. Spetta loro decidere se controllare l'azienda e, in tal caso, è sufficiente un controllo.

  7. Sì, un controllo conformemente all’articolo 9a OCoC può essere effettuato in occasione di un controllo di base.

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