Il saccheggio del Congo, della Costa d'Avorio o della Guinea non può essere una variabile per "aggiustare" i bilanci federali e cantonali. Per una ridistribuzione dei beni confiscati e per risarcimenti a favore delle popolazioni lese
24.3989 · Postulato · 2024-09-25
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Con il presente postulato chiedo al Consiglio federale di prendere in considerazione misure per garantire che i beni confiscati e i risarcimenti ordinati alle multinazionali con sede in Svizzera per reati commessi all’estero vadano a beneficio delle popolazioni dei Paesi in cui i reati sono stati commessi. Tali restituzioni non dovrebbero più essere subordinate alla condizione che gli Stati abbiano prestato assistenza nei procedimenti che hanno portato alle condanne. Il Consiglio federale dovrà inoltre esaminare la possibilità di destinare questi fondi a progetti umanitari, di sviluppo o di tutela dei diritti umani promossi dalla società civile di questi Paesi o, in alternativa o in aggiunta, dalla Confederazione (cooperazione internazionale) o da organizzazioni governative o non governative internazionali.
Begründung
Vi sono società con sede in Svizzera che sono collegate ad attività criminali all’estero. Diverse cause penali che coinvolgono Gunvor e Glencore ne attestano la portata. In base al diritto penale, le autorità giudiziarie possono, oltre a comminare multe a queste società, ordinare loro di pagare un risarcimento e confiscarne i beni. In questo modo si impedisce alle aziende di arricchirsi con queste attività. Per esempio, Gunvor è stata condannata a pagare un risarcimento di 82,3 milioni di franchi nel 2024 e di 90 milioni di franchi nel 2019, mentre Glencore ha dovuto pagare un risarcimento di 150 milioni di franchi nel 2024. I reati su cui si basano queste sanzioni peggiorano la situazione delle popolazioni dei Paesi interessati. La corruzione è un flagello che contribuisce a impedire lo sviluppo di sistemi sanitari, educativi e di sicurezza sociale efficienti. In molti casi, queste somme non possono essere restituite perché i Paesi interessati non collaborano nei procedimenti penali. In pratica, spesso le restituzioni avvengono quando si verifica un cambio di regime. In caso contrario, queste sanzioni vanno a beneficio dei bilanci dei Cantoni o della Confederazione. E poiché è impensabile che leader di regimi corrotti traggano profitto da questo denaro, occorrerebbe destinarlo a progetti gestiti da organizzazioni indipendenti.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il postulato si riferisce a casi in cui società con sede in Svizzera sono state condannate, nel quadro di procedimenti penali svizzeri, per non aver adottato tutte le misure organizzative ragionevoli e necessarie per impedire al proprio personale o a intermediari di corrompere funzionari pubblici stranieri. Le società sono state condannate a versare un risarcimento affinché non potessero trarre vantaggio dalle loro mancanze. Il postulato chiede di prendere in esame misure che permettano, in questi casi, (1) di non far dipendere la restituzione dei proventi della confisca o dei risarcimenti dal sostegno dato dallo Stato estero al procedimento penale svoltosi in Svizzera; e (2) di utilizzare tali proventi per progetti umanitari, di sviluppo o di tutela dei diritti umani a beneficio della popolazione dello Stato estero interessato. Per quanto riguarda il punto (1): conformemente all’articolo 374 del Codice penale, i proventi delle confische o dei risarcimenti pronunciati ai sensi del Codice appartengono ai Cantoni o alla Confederazione (a seconda della giurisdizione per il procedimento penale). Sono fatte salve le disposizioni della legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC; RS 312.4). Secondo gli articoli 11 e seguenti della LRVC questi importi possono essere attribuiti in parte o – in presenza di fondati motivi – totalmente a uno Stato estero. Ciò è possibile, tuttavia, solo se questo Stato ha sostenuto il procedimento penale e di confisca che si è svolto in Svizzera. L’obiettivo è incoraggiare gli Stati esteri a cooperare con la Svizzera offrendo loro la prospettiva di una partecipazione ai ricavi. Rinunciare a questa condizione sarebbe in contraddizione con il senso e lo scopo della LRVC e comprometterebbe la cooperazione internazionale, che è anche nell’interesse del nostro Paese, nonché il sistema di perseguimento penale che opera su questa base. Per quanto riguarda il punto (2): il Consiglio federale ha già analizzato e respinto la proposta di destinare i proventi delle confische penali o dei risarcimenti a uno scopo specifico nell’ambito del messaggio relativo alla LRVC (FF 2002 389). La decisione concernente l’uso di questi importi deve essere lasciata alle collettività beneficiarie. È stata quindi una scelta deliberata quella di non introdurre, a livello federale, una disposizione a favore del sostegno a progetti che vadano a vantaggio delle popolazioni straniere interessate.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.