Abrogazione dell'articolo 3 della legge federale concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati
24.402 · Iniziativa parlamentare · 2024-03-01
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
La legge federale concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati (RS 172.121) e la relativa ordinanza (RS 172.121.1) devono essere adeguate di modo che i magistrati siano trattati come gli altri assicurati sul piano del diritto della previdenza. La normativa modificata deve anche essere sottoposta a referendum.
Begründung
La popolazione non comprende perché i magistrati (consiglieri federali, cancelliere della Confederazione e giudici federali) siano trattati in modo privilegiato rispetto agli assicurati normali. Gli stipendi assicurati relativamente elevati sono già un privilegio sufficiente. Durante la campagna per la votazione sulla 13esima mensilità AVS la popolazione ha messo in discussione il regime pensionistico generoso e vitalizio per un importo equivalente alla metà della retribuzione di un magistrato in carica secondo lʼarticolo 3 e seguenti dellʼordinanza concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati (RS 172.121.1), ritenendolo un anacronismo superato. Non vi è un motivo oggettivamente convincente per voler mantenere simili privilegi per i magistrati. E non vi è certamente alcun motivo ragionevole, dal punto di vista democratico, per non permettere alla popolazione di votare su un simile regime.