24.4207 · Interpellanza · 2024-09-27
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Il 4 marzo 2022, a seguito dell’intervento armato avviato dalla Federazione Russa in territorio ucraino iniziato il 24 febbraio 2022, il Consiglio federale, facendo uso delle facoltà che gli sono concesse dalla legge sull’embargo, emanava l’«ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina» (RS 946.231.176.72).
L’intervento armato – che la Federazione Russa, inizialmente, denominava «Operazione Speciale Militare» (OSM), e che oggi definisce «Guerra contro la NATO» – è stato qualificato come «Guerra di aggressione [della Federazione Russa sull’Ucraina]»: ciò rappresentava il fondamento e la giustificazione per l’emanazione delle sanzioni di cui all’ordinanza RS 946.231.176.72.
Nel frattempo, a partire dal 6 agosto 2024, le forze armate ucraine hanno, parimenti, dato avvio ad una «Guerra di aggressione» nei confronti della Federazione Russa, invadendone il territorio. Più precisamente: oltre 1000 km2 nella Regione [«Oblast»] di Kursk.
Chiedo pertanto al CF:
Come mai il CF, in applicazione della neutralità svizzera, non ha ritenuto di sanzionare l’Ucraina per aver a propria volta dato avvio ad una «Guerra di aggressione» nei confronti della Federazione Russa, sul territorio di quest’ultima?
Il CF, nell’ambito del monitoraggio che regolarmente effettua sull’evoluzione del conflitto in atto nei territori di Ucraina e Russia, intende preservare la neutralità elvetica, emanando sanzioni in modo imparziale nei confronti di chi viola la sovranità territoriale altrui? Oppure intende continuare a disattendere la neutralità elvetica, svuotandola di significato e credibilità, per adeguarsi ai desiderata di Bruxelles e Washington?
Quand’anche il CF intendesse perseverare nel disattendere al principio della neutralità, omettendo di decretare sanzioni anche nei confronti dell’Ucraina, ha perlomeno l’intenzione di mantenere le apparenze commutando la denominazione dell’ordinanza RS 946.231.176.72 in «ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina e nella Federazione Russa»?
Stellungnahme des Bundesrates
Ai sensi del diritto internazionale pubblico, l’Ucraina ha il diritto di difendere la propria integrità territoriale, la propria sovranità e la propria esistenza contro l’aggressione militare russa con mezzi necessari e proporzionati. La situazione attuale, comprese le operazioni militari condotte dall’Ucraina a partire dal 6 agosto 2024, è il risultato diretto dell’aggressione militare della Russia. Quest’ultima costituisce una grave violazione del diritto internazionale e dello Statuto delle Nazioni Unite (RS 0.120). Con le sue azioni la Russia infrange in particolare il divieto dell’uso della forza sancito dal diritto internazionale nonché l’integrità territoriale e la sovranità dell’Ucraina. Per questa ragione, il 28 febbraio 2022 il Consiglio federale ha deciso di allinearsi alle sanzioni dell’UE contro la Russia per aumentarne l’impatto. Nelle sue decisioni, l’Esecutivo ha tenuto conto anche della neutralità e degli aspetti della politica di pace. Conformemente al diritto della neutralità, la Svizzera è tenuta a osservare il principio della parità di trattamento per quanto riguarda l’esportazione e il transito di beni e servizi di rilevanza bellica. Secondo la prassi della Svizzera, questo obbligo è limitato alla fornitura di beni e servizi che dal punto di vista militare favoriscono direttamente e in modo significativo la capacità bellica delle parti. Di conseguenza, le sanzioni che soddisfano tale criterio vengono applicate anche all’Ucraina.