24.4268 · Mozione · 2024-11-04
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una legge che funga da fondamento giuridico per l’aiuto all’Ucraina.
Begründung
Nella ponderazione tra trattato internazionale e legge il Consiglio federale predilige la forma del trattato internazionale. Tale scelta è inopportuna, e questo per i motivi seguenti:
un trattato è un atto bilaterale; l’aiuto all’Ucraina rappresenta essenzialmente l’attuazione della strategia svizzera di sostegno all’Ucraina.
un trattato internazionale può essere soltanto approvato o respinto: rispetto a una legge, il margine di manovra del Parlamento è molto più ristretto.
un trattato internazionale è concepito per il lungo periodo; a una legge può invece essere conferita una durata di validità limitata, opzione da prendere chiaramente in considerazione nel caso dell’Ucraina (analogamente alla legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est, pure di durata limitata).
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Nei prossimi 12 anni la cooperazione con l’Ucraina dovrà essere intensificata. Lo ha deciso il Consiglio federale nella riunione del 10 aprile 2024. Entro il 2036 il Collegio prevede pertanto di investire a tal fine un importo complessivo di 5 miliardi di franchi. Il 26 giugno 2024 l’Esecutivo ha inoltre deciso di coinvolgere maggiormente il settore privato nella ricostruzione dell’Ucraina. Molte misure per la ricostruzione dell’Ucraina potrebbero già essere attuate a partire dal 2025 in virtù delle basi giuridiche esistenti (legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali [RS 974.0], legge federale del 21 luglio 2019 sugli appalti pubblici [LAPub; RS 172.056.1], legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità [Legge sui sussidi, LSu; RS 616.1]).Queste misure comprendono la tradizionale cooperazione internazionale allo sviluppo e la cooperazione con aziende svizzere che sono già attive in loco e le cui attività creano un valore aggiunto sotto il profilo della politica di sviluppo (p. es. mantenimento o creazione di posti di lavoro, formazione professionale o transizione ecologica).Per una cooperazione sistematica e durevole con le aziende svizzere interessate – comprese quelle che non sono ancora attive in Ucraina – è necessaria una nuova base giuridica che chiarisca tra l’altro certe questioni di diritto in materia di appalti pubblici. A tal fine sarebbe ipotizzabile integrare con nuove disposizioni la legge federale sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali. Una soluzione di questo tipo, ritagliata esclusivamente sull’Ucraina, non può tuttavia essere inserita in una legge volta a disciplinare in generale tutte le possibili misure a favore di una moltitudine di Stati beneficiari. D’altro canto, la creazione di una legge specifica non sarebbe sufficiente, perché la Svizzera deve poter contare sull’impegno vincolante dell’Ucraina a rispettare determinate regole. Il legislatore svizzero non può però obbligare un altro Stato a comportarsi in un certo modo.Il Consiglio federale ritiene quindi che la nuova base giuridica debba essere costituita da un trattato internazionale con l’Ucraina, presumibilmente a tempo determinato fino al 2036. Questo trattato dovrà contenere norme di diritto ed essere soggetto a referendum facoltativo. Secondo i principi di Lugano, le misure di sostegno della Svizzera a favore dell’Ucraina devono essere attuate nell’ambito di un partenariato. In altre parole: devono giovare a entrambe le parti. Un trattato internazionale negoziato insieme all’Ucraina permetterebbe di tener conto in modo mirato delle esigenze di questo Paese. L’Ucraina conosce bene questo processo, anche perché quest’anno ha già concluso un trattato internazionale con la Francia per disciplinare contenuti simili. Il Consiglio federale è quindi fiducioso che il Paese potrà concludere rapidamente i relativi negoziati con la Svizzera. Un trattato internazionale può anche rafforzare la visibilità del nostro Paese. A questo scopo sarà possibile usare la struttura di progetto recentemente creata sotto la guida del Delegato del Consiglio federale e rappresentare all’esterno in modo mirato gli interessi del Parlamento e del Consiglio federale.Quanto al mandato negoziale, il Consiglio federale consulterà le commissioni preposte alla politica estera. Il trattato dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea federale e sarà soggetto a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.