24.457 · Iniziativa parlamentare · 2024-09-27
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull’articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull’articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:
L’articolo 25 della legge federale sulla coercizione va modificata come segue:
Art. 25
Cpv. 1
I medicamenti possono essere impiegati in luogo e vece di mezzi ausiliari se sono necessari all’esecuzione di rinvii coatti, segnatamente quando la persona rischia di costituire un pericolo per se stessa o per terzi.
Cpv. 2
I medicamenti possono essere prescritti, dispensati o somministrati soltanto da persone autorizzate ai sensi della legislazione sugli agenti terapeutici.
Begründung
Per una politica dell’asilo credibile ed efficace è centrale garantire un’esecuzione rigorosa. L’impossibilità a eseguire i rinvii coatti a causa della resistenza fisica potrebbe rappresentare un problema per lo Stato di diritto e comprometterebbe l’applicazione del diritto d’asilo. Occorre pertanto ampliare gli strumenti per l’esecuzione dei rinvii coatti. Uno dei metodi più efficaci e più semplici per tutte le parti coinvolte è costituito dall’impiego di sedativi.
Secondo le disposizioni in vigore i medicamenti possono essere impiegati soltanto su indicazione medica. In passato vi sono stati casi in cui, per evitare che il richiedente l’asilo diventasse un pericolo per se stesso o per gli altri, si è fatto ricorso a iniezioni di tranquillanti. Occorre sancire nella legge la possibilità di impiegare medicamenti come ultima ratio per procedere ai rinvii coatti.