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24.4611 · Mozione · 2024-12-20

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Con la presente mozione chiedo un allentamento dei requisiti materiali e formali nonché una riduzione dei controlli derivanti dall’ordinanza sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso (OPCNP; RS 817.032). Per l’agricoltura alpestre (zone di montagna), tali controlli andrebbero effettuati al massimo ogni cinque anni (anziché ogni due come oggi).

Begründung

Nel dicembre del 2023, su richiesta della Confederazione, la stagione alpestre è stata iscritta nel patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO. Questo riconoscimento premia il lavoro degli alpigiani, che «riuniscono le competenze, le usanze e i rituali legati all’economia alpina». Pur beneficiando di questo riconoscimento «culturale», chi lavora negli alpeggi è paradossalmente soggetto a un numero considerevole di controlli e requisiti. Tali requisiti snaturano l’attività secolare negli alpeggi e anche le costruzioni in cui viene prodotto il formaggio d’alpe, ad esempio quando impongono la trasformazione dei locali (obbligo di posare delle piastrelle, costruzione di pareti ecc.). Gli oneri amministrativi e i controlli, apparentemente previsti almeno ogni due anni, scoraggiano inoltre gli alpigiani in un contesto di «politica agricola» peraltro già assai complicato. La stagione alpestre è stata riconosciuta dall’UNESCO perché la Confederazione è diventata consapevole del valore immateriale di questa tradizione fortemente radicata in Svizzera e del suo contributo positivo, in particolare sotto il profilo dell’immagine che riesce a veicolare. Occorre tutelare questo patrimonio e far sì che il riconoscimento dell’UNESCO non abbia soltanto una valenza astratta e teorica, ma vada invece a beneficio degli alpigiani e consenta di rafforzare la tradizione in questione e le rispettive attività.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale sottolinea l’importanza dell’iscrizione della «stagione alpestre» nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’UNESCO. La candidatura permetteva di dare visibilità a questa tradizione, di consolidare la collaborazione tra i settori interessati e di introdurre misure mirate di sostegno. Tuttavia, non vi è alcuna correlazione diretta tra i requisiti e i controlli in materia di protezione degli animali e sicurezza alimentare e la conservazione delle abilità, degli usi e costumi e dei riti legati alla «stagione alpestre». Pertanto, l’allentamento di tali requisiti e controlli non rientra tra le misure di conservazione identificate come prioritarie da chi difende questa tradizione e inserite nel dossier di candidatura. L’ordinanza sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso (OPCNP; RS 817.032) disciplina i controlli ufficiali effettuati lungo la filiera agroalimentare e fissa gli intervalli massimi che possono intercorrere tra due controlli per ciascuna categoria di azienda. Le disposizioni dell’ordinanza sono volte a garantire la sicurezza delle derrate alimentari, indipendentemente dagli usi e costumi legati all’economia alpestre. Nell’ambito della produzione primaria, l’intervallo massimo tra due controlli di base è fissato a otto anni per le aziende di estivazione (allegato 1 elenco 1 OPCNP), mentre per la sicurezza alimentare è fissato a quattro anni per le aziende di estivazione con caseificio d’alpeggio (allegato 1 elenco 3 OPCNP). Gli intervalli di tempo sono quindi più lunghi di quelli indicati nella mozione e sono stati deliberatamente scelti in modo da poter effettuare diversi controlli (ad es. sulla protezione degli animali e sulla sicurezza alimentare) in un unico passaggio, riducendo così l’onere per l’azienda di estivazione. Un intervallo di cinque anni non avrebbe più tale vantaggio e comporterebbe costi aggiuntivi. L’ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI; RS 817.024.1) contiene disposizioni speciali sulla trasformazione del latte nelle aziende di estivazione, al fine di rispondere alle sfide dell’economia alpestre e garantire una produzione sicura di derrate alimentari (cap. 6 ORI). In particolare sono previste eccezioni per l’equipaggiamento dei locali in cui si fabbricano derrate alimentari; ad esempio, come materiale è consentito il legno in condizioni ineccepibili (art. 60 cpv. 3 ORI). La legislazione sulle derrate alimentari tiene quindi già conto delle condizioni particolari dell’economia alpestre e non è necessaria un’ulteriore modifica. Le richieste formulate nella presente mozione sono già soddisfatte.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.