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25.3064 · Interpellanza · 2025-03-06

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

1. Il Consiglio federale valuta l’interesse superiore del minore secondo la Convenzione sui diritti del fanciullo in caso di rinvii Dublino? Se sì, in che modo? Se no, perché?

2. Alla luce delle allegazioni di trattamenti inumani in Croazia o in altri Paesi, la SEM rivaluta la presa in carico sanitaria dei bambini rinviati?

3. La SEM prevede di far rispettare le raccomandazioni della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) sull’astensione dall’ammanettare i genitori davanti ai figli e sulla designazione di una persona che provveda agli interessi dei minori in caso di rinvii coatti?

4. In che proporzione la Confederazione e i Cantoni applicano la clausola di sovranità (art. 17 del regolamento Dublino III) rinunciando a rinviare bambini?

5. La Confederazione adotta sanzioni finanziarie nei confronti dei Cantoni che applicano la suddetta clausola di sovranità per tutelare i diritti dei bambini minacciati? Se sì, a quanto ammontano tali sanzioni?

Begründung

Il 5 febbraio 2025, 12 medici, pediatri e professionisti della salute pubblica hanno sollecitato, nella Rivista Medica Svizzera, una maggiore umanità nei rinvii coatti di richiedenti l’asilo (Riv Med Svizzera 2025; 21: 243-7). Questi medici hanno esaminato la sorte di bambini rinviati in maniera coatta con le loro famiglie in applicazione dell’Accordo di Dublino. Sono riportate varie testimonianze di violenze o umiliazioni di polizia in Croazia nei confronti di genitori davanti ai loro figli. Queste esperienze traumatiche incidono pesantemente sullo sviluppo di bambini che vivono in una situazione di angoscia e ne compromettono la salute. Le condizioni relative a vari rinvii sono vivamente criticate. Nel suo rapporto del 2023, la CNPT ha controllato i rinvii, constatando l’impatto traumatico dell’ammanettare i genitori davanti ai figli e chiedendo di astenersene. Ha pure raccomandato di designare una persona responsabile di provvedere agli interessi dei minori in caso di rinvii coatti. Vari rinvii di bambini privati di cure mediche adeguate in Croazia portano a pensare che questi gridi di allarme e raccomandazioni non siano presi sul serio. Queste segnalazioni impongono un intervento della SEM per far rispettare la Convenzione sui diritti del fanciullo.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nel quadro della procedura Dublino, i minori sono sempre trasferiti solo insieme ai genitori e se è garantito un accesso adeguato alle cure mediche. Occorre rammentare che gli Stati membri dell’UE hanno recepito, nel loro diritto interno, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (direttiva sull'accoglienza). In virtù di questa direttiva, in sintonia con la Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo (RS 0.107) e con la Carta europea dei diritti fondamentali, questi Paesi devono garantire in via prioritaria l’interesse superiore del bambino. Devono permettere ai genitori e ai loro figli di accedere alle cure mediche necessarie, ossia perlomeno alle cure d’emergenza e ai trattamenti indispensabili in caso di malattie o gravi disturbi mentali. Devono inoltre garantire un alloggio e un’assistenza adeguati e la scolarizzazione dei bambini. L’interesse superiore dei minori è pertanto rispettato.

2. Dato che gli Stati Dublino sono membri dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e il Tribunale amministrativo federale (TAF) partono dal presupposto che in linea di massima i problemi medici vi possano essere trattati in maniera adeguata. Questi Paesi, anche la Croazia, devono quindi permettere ai richiedenti asilo di accedere alle cure mediche necessarie. Prima del trasferimento e dopo aver effettuato una valutazione individuale, la SEM informa le autorità competenti in merito allo stato di salute e alle cure o misure mediche necessarie.

3. Il Consiglio federale sottolinea che le autorità cantonali d’esecuzione fanno il possibile per non ricorrere a mezzi coercitivi, in particolare alle manette, nei confronti dei genitori in presenza di bambini. Non è tuttavia possibile rinunciarvi completamente poiché le autorità d’esecuzione devono reagire immediatamente in caso di comportamento recalcitrante. Il Consiglio federale rifiuta di separare i genitori dai figli durante i rinvii. La legge non prevede di designare una persona incaricata di rappresentare gli interessi dei bambini durante i rinvii. In singoli casi, le autorità competenti valutano tuttavia la possibilità di organizzare un accompagnamento sociale.

4. Per quanto riguarda i minorenni non accompagnati, come chiesto dall’autore dell’interpellanza, in genere la competenza spetta allo Stato in cui è stata presentata la domanda d’asilo, tranne nel caso dei ricongiungimenti familiari. Per questa categoria di persone i trasferimenti Dublino sono quindi per lo più esclusi ed è la Svizzera che in linea di massima entra nel merito delle loro domande.

5. L’applicazione della clausola di sovranità non rientra nella competenza dei Cantoni. Spetta alla SEM esaminare e decidere se la Svizzera è competente per una domanda d’asilo. I Cantoni sono responsabili dei rinvii. Conformemente all’articolo 46 capoverso 1 della legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31), sono obbligati a eseguire le decisioni di allontanamento. Se un Cantone non adempie i suoi obblighi in materia d’esecuzione o li adempie solo parzialmente e niente giustifica tale inadempienza, l’articolo 89b LAsi prevede per la Confederazione la possibilità di esigere il rimborso degli indennizzi forfettari versati o di rinunciare a versarli. La mancata esecuzione dell’allontanamento è considerata giustificata ad esempio se la persona in questione è ospedalizzata. Se invece un Cantone viene deliberatamente meno ai suoi obblighi, il Consiglio federale può esigere la restituzione degli indennizzi forfettari o rinunciare a versarli. Si ricorre a questa possibilità nel caso di qualsiasi inadempienza in materia d’esecuzione e non soltanto quando il Cantone si appella al benessere del minore. Dall’entrata in vigore del suddetto articolo, il 1° ottobre 2016, si è rinunciato al versamento degli indennizzi a titolo forfettario in 467 casi (stato: 31.12.2024), per un importo di 28,5 milioni di franchi.