Se la celiachia esiste anche in Svizzera, allora perché il suo trattamento non è rimborsato?
25.3097 · Interpellanza · 2025-03-13
Dipartimento dell'interno
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
La celiachia, conosciuta anche come intolleranza al glutine, è una malattia infiammatoria cronica autoimmune che può manifestarsi a qualsiasi età, colpisce circa l’1 per cento della popolazione e, una volta diagnosticata, dura tutta la vita. L’unico trattamento della celiachia consiste in una ferrea dieta priva di glutine. Se questa non viene seguita, si producono lesioni dell’intestino tenue che portano a un malassorbimento, il quale causa diverse patologie (anemia, malassorbimento, osteoporosi, linfomi dell’intestino, ...).
Le persone intolleranti al glutine devono quindi consumare imperativamente prodotti senza glutine o ripiegare su alimenti alternativi, ma la loro vita sociale ne risulta fortemente impattata dato che la popolazione e il settore della ristorazione non conoscono abbastanza la malattia. Spesso, i ristoranti e le mense scolastiche non propongono un’offerta senza glutine.
I prodotti senza glutine che si trovano in commercio (pane, pasta, biscotti) sono da due a tre volte più costosi rispetto ai prodotti «normali» (6 volte di più per la farina!). Al ristorante, l’offerta di pizza o pasta senza glutine è modesta e comporta un sovrapprezzo.
L’Italia compensa tali costi supplementari con un assegno mensile di circa 90 euro per l’acquisto di prodotti senza glutine. In Germania è possibile ottenere una sovvenzione per coprire le spese di una dieta priva di glutine, mentre in altri Paesi europei esistono diversi approcci per indennizzarle.
Bisogna essere coscienti del fatto che la dieta priva di glutine è un TRATTAMENTO che deve essere seguito obbligatoriamente per tutta la vita e non un capriccio legato a una moda. Come tutti i trattamenti prescritti da un medico, anche i relativi costi dovrebbero poter essere rimborsati dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Tenuto conto di quanto esposto, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1) È disposto a riconoscere la celiachia come malattia cronica, come è già il caso ad esempio in Italia?
2) Le persone alle quali è stata diagnosticata la celiachia potrebbero beneficiare di un finanziamento per compensare i costi legati al trattamento della malattia?
- Assegno mensile emesso dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie?
- Indennizzo da parte dell’AI?
3) Cosa ne pensa il Consiglio federale di un’altra pista, ovvero di sovvenzionare i produttori di alimenti speciali senza glutine al fine di abbassarne i prezzi?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L’obbligo di assunzione delle prestazioni da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) è subordinato alla condizione che sia presente una malattia ai sensi dell’articolo 3 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1). Secondo tale articolo è considerato malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro. La celiachia corrisponde a suddetta definizione di malattia ai sensi della LPGA. Nel caso della celiachia, l’AOMS assume i costi di esami del sangue e spesso di una gastroscopia con biopsia, nonché di controlli medici di follow-up e di consulenze nutrizionali prescritte da un medico.
2. Il Consiglio federale è consapevole che le persone celiache devono evitare alimenti contenenti glutine. Come già illustrato nella sua risposta all’interpellanza Feri Yvonne 21.3851 «Celiachia. Quando il glutine fa ammalare», le persone affette da celiachia non dipendono tuttavia esclusivamente da prodotti dietetici speciali. In Svizzera sono disponibili per la vendita al dettaglio numerosi alimenti senza glutine, come riso, patate, mais, miglio, legumi e quinoa, che possono essere impiegati in sostituzione dei cereali contenenti glutine. Sono privi di glutine anche molti altri gruppi di alimenti importanti per un’alimentazione equilibrata, come uova, latte, carne e pesce, noci nonché frutta e verdura fresca.
Il Consiglio federale riconosce che un’alimentazione priva di glutine può essere onerosa e può comportare, in determinati casi, un costo della vita più elevato. I contributi forfettari al costo della vita, in presenza di una malattia cronica, non rientrano nel campo di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (RS 832.10) e non possono quindi essere finanziati dall’AOMS.
Nell’ambito dell’ulteriore sviluppo dell’assicurazione per l’invalidità, la celiachia è stata stralciata dall’elenco delle infermità congenite poiché si tratta di una malattia autoimmune multifattoriale e non rappresenta pertanto una malattia congenita ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (RS 831.20). Il Consiglio federale lo ha già esposto in pareri precedenti, ad esempio nella risposta all’interrogazione Romano 22.1001 «Celiaci. Abbandonati a loro stessi?». Di conseguenza, un indennizzo da parte dell’assicurazione per l’invalidità non è possibile.
3. Oggi, un eventuale costo della vita più elevato dovuto a una malattia cronica può essere compensato mediante deduzioni fiscali cantonali o prestazioni complementari.
Affinché la Confederazione ovvero un’autorità amministrativa federale possa erogare aiuti finanziari in un determinato ambito è necessaria un’autorizzazione corrispondente a livello di legge. La Confederazione deve inoltre risultare competente in materia secondo la Costituzione federale (Cost.; RS 101). In virtù dell’articolo 118 capoverso 2 lettera b Cost., la Confederazione può emanare prescrizioni sulla lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne dell’uomo e degli animali. Il Consiglio federale ritiene che la celiachia non soddisfi tali requisiti e che la Confederazione non abbia pertanto la competenza di erogare aiuti finanziari nell’ambito della celiachia.
Anche altre malattie croniche come il diabete o l’insufficienza cardiaca possono richiedere un adeguamento dell’alimentazione. Come già esposto nel parere in risposta al postulato Feri Yvonne 21.4399 «Compensare i costi supplementari dovuti alla celiachia», il Consiglio federale ritiene che un trattamento di favore dei malati di celiachia rispetto alle persone affette da altre malattie croniche sia inopportuno.
In Svizzera è garantito l’accesso a prodotti alimentari di uso quotidiano naturalmente privi di glutine. Il Consiglio federale ritiene pertanto che non vi siano i presupposti per concedere un aiuto finanziario ai produttori di alimenti speciali senza glutine.