Conservazione dei monumenti storici e protezione del paesaggio e degli insediamenti. Tornare alla ripartizione dei compiti prevista dalla NPC I e dalla Costituzione
25.3153 · Mozione · 2025-03-19
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Con ogni probabilità il progetto «Dissociazione 27» della Confederazione e dei Cantoni porterà con sé anche adeguamenti legislativi. In questo contesto (o eventualmente in un progetto separato), il Consiglio federale è incaricato di tornare alla ripartizione dei compiti nell’ambito della conservazione dei monumenti storici e della protezione del paesaggio e degli insediamenti prevista inizialmente dal messaggio concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC; oggetto 01.074), secondo cui la responsabilità per gli oggetti d’importanza nazionale spetta alla Confederazione (cap. 6.2.6). Anche in futuro, questo compito andrà attuato mediante l’Elenco dei monumenti, complessi e siti archeologici d’importanza nazionale.
La protezione degli insediamenti e gli oggetti d’importanza regionale e locale saranno di competenza esclusiva dei Cantoni.
Begründung
Il progetto «Dissociazione 27» prevede una riattribuzione più chiara dei compiti. La protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici rientrano nel mandato congiunto di Confederazione e CdC. Nel messaggio concernente la NPC (01.074) sono state stabilite chiare linee direttrici per la conservazione dei monumenti storici e la protezione del paesaggio e degli insediamenti (cfr. cap. 6.2.6).L’articolo 5 e seguenti della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) parlano in merito di oggetti.L’ordinanza riguardante l’inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (451.12) e la giurisprudenza vigente alterano sempre più la ripartizione prevista dalla NPA I: l’inventario ISOS rappresenta ormai un’ingerenza notevole nelle competenze cantonali.L’ISOS non considera singoli edifici, ma piuttosto insediamenti nel loro complesso, tenendo conto di strade, piazze, giardini e altre aree verdi, nonché della relazione tra costruzioni e ambiente. Il raggio d’azione di questo strumento è quindi molto ampio.Sebbene l’ISOS non sia una misura di protezione assoluta o di pianificazione, ma funga solo da base decisionale, considerando la giurisprudenza del Tribunale federale (obbligo di tenerne conto conformemente alla DTF 135 II 209 e applicazione diretta in caso di ingerenza in compiti federali), nella pratica il suo impatto è enorme. Alla Confederazione vengono di fatto attribuite competenze che originariamente non le spettavano. La loro portata non è opportuna dato che i servizi specializzati di Cantoni, Città e Comuni sono perfettamente in grado di assicurare la protezione degli insediamenti ed effettuare le relative classificazioni.In particolare è deplorevole che, ignorando completamente l’influenza effettiva dell’ISOS sulla (successiva) pianificazione settoriale e dell’utilizzazione, non si consultino i proprietari durante l’elaborazione e la revisione dell’Inventario, con la motivazione che non si tratterebbe di uno strumento per questi tipi di pianificazione.Attualmente, ad esempio, tre quarti del territorio della Città di Zurigo sono interessati dagli obiettivi di protezione dell’ISOS dato che, in base alla giurisprudenza più recente, l’Inventario è applicabile direttamente anche quando una domanda di costruzione interessa un compito della Confederazione (p. es. le acque sotterranee). In un comunicato stampa del 26 giugno 2024 la Città di Zurigo ha quindi lanciato un chiaro allarme: si rischia il blocco dei cantieri. A ciò si aggiunge la notevole burocrazia che tale sviluppo comporta per i progetti edilizi: sempre più spesso è infatti necessario sottoporre le domande di costruzione anche agli enti federali.Dato che il problema interessa ormai tutti i Cantoni è necessario agire con urgenza e tornare alla ripartizione dei compiti prevista inizialmente dalla NPC I.Spetterà ancora alla Confederazione definire gli edifici, gli impianti e i siti archeologici d’importanza nazionale e inserirli nell’Elenco che funge da base per il calcolo degli aiuti finanziari federali di cui all’articolo 13 LPN.Ma si dovrà porre fine agli ulteriori abusi nella pianificazione e alle eccessive regolamentazioni. Nel rispetto della sussidiarietà e della competenza tecnica, dovrebbe spettare ai Cantoni identificare gli insediamenti protetti e gli oggetti meritevoli di protezione di importanza cantonale e comunale e quindi esaminare anche gli insediamenti elencati nell’attuale ISOS.Peraltro, con questo nuovo assetto si rispetterebbe quanto sancito dalla Costituzione, ossia che ai Cantoni spetta la pianificazione territoriale (art. 75 cpv. 1 Cost.) e compete la protezione della natura e del paesaggio (art. 78 cpv. 1 Cost.).
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
La mozione chiede che la Confederazione non si occupi più della protezione degli insediamenti, il che rappresenta un’ingerenza nelle competenze sancite dalla Costituzione federale. Secondo l’articolo 78 capoverso 2 della Costituzione, nell’adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. La Costituzione menziona come oggetti da proteggere o preservare i paesaggi, i siti caratteristici, i luoghi storici nonché i monumenti naturali e culturali. L’attuazione della mozione comporterebbe pertanto una modifica della Costituzione. La mozione si focalizza in particolare sulle criticità emerse di recente nell’applicazione diretta dell’ISOS da parte di Cantoni e Comuni. Il Consiglio federale è consapevole della necessità di intervenire in questo ambito e ha avviato i lavori per adempiere la mozione Stark 23.3435 «L’ISOS deve guidare, non impedire lo sviluppo edilizio e la densificazione». D’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, il Dipartimento federale dell’interno ha convocato una tavola rotonda sull’ISOS a cui hanno partecipato Cantoni, Città, Comuni, settore privato e società civile. Già quest’estate dovrebbero essere disponibili raccomandazioni per avviare misure concrete e, contrariamente a quelle richieste dalla mozione, attuabili a breve e medio termine per affrontare le criticità nell’applicazione pratica dell’ISOS. La dissociazione parziale dei compiti nella protezione del paesaggio e nella conservazione dei monumenti storici, originariamente prevista nel primo messaggio concernente la NPC (FF 2002 2065), è stata abbandonata nel messaggio concernente la legislazione esecutiva della NPC (FF 2005 5349), in quanto è stata giudicata inadeguata, soprattutto dai Cantoni. L’attuale ripartizione delle competenze è stata ritenuta appropriata anche nel rapporto del Consiglio federale del 28 settembre 2018 concernente la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni in adempimento della mozione 13.3363 della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale «Separazione dei compiti tra Confederazione e cantoni». Verrà inoltre riesaminata nell’ambito del progetto «Dissociazione 27». Accogliere la presente mozione appare prematuro in considerazione dell’esame previsto.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.