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25.3355 · Mozione · 2025-03-21

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di garantire che il rimborso della nutrizione artificiale rimanga conforme alle direttive attualmente vigenti. In particolare, le prestazioni aggiuntive, ossia i processi e le prestazioni necessarie per la nutrizione artificiale a domicilio, devono continuare a essere incluse nel prezzo dei prodotti nutrizionali artificiali. Il rimborso necessario a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere garantito.

Begründung

Grazie alla possibilità di effettuare la nutrizione artificiale a domicilio, è possibile evitare o almeno ridurre le (ri)ospedalizzazioni e spesso anticipare le dimissioni dall’ospedale. Affinché qualsiasi tipologia di nutrizione artificiale possa essere somministrata a domicilio, sono necessarie le cosiddette prestazioni aggiuntive: queste prestazioni sono attualmente erogate da centri di consegna specializzati in nutrizione artificiale, detti anche fornitori di assistenza a domicilio, una soluzione che trova il consenso anche del personale che opera nel settore sanitario.Attualmente, la fatturazione di queste prestazioni è inclusa nel prezzo dei rispettivi prodotti nutrizionali. Dal 1° gennaio 2026, la situazione cambierà con il previsto trasferimento dell’intero ambito della nutrizione artificiale in un nuovo sistema di rimborso, segnatamente nell’elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), nell’elenco delle specialità (ES) e nell’ordinanza sulle prestazioni (OPre).Anziché includere anche le prestazioni aggiuntive, nell’EMAp dovrebbero figurare solo gli accessori destinati alla nutrizione orale ed enterale. Sarebbe più appropriato continuare a rimborsare le prestazioni additive per evitare lacune nell’assistenza e impedire che i pazienti non possano più essere curati a domicilio. Il passaggio al nuovo sistema di rimborso previsto per il 1° gennaio 2026 comporterebbe un aumento dei costi e un peggioramento dell’assistenza medica, eppure, al centro dovrebbero esserci la garanzia della qualità e della terapia, evitando al contempo un rincaro nel sistema sanitario.È quindi indispensabile un rapido adeguamento delle direttive o un’eventuale modifica dell’ordinanza in modo da ripristinare lo stato attuale per quanto riguarda le prestazioni aggiuntive nel settore della nutrizione artificiale. L’approccio attualmente adottato e la pratica di rimborso seguita da anni sono più sensati sia dal punto di vista medico sia finanziario rispetto alla modifica prevista: occorre mantenere lo status quo.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il vigente disciplinamento relativo alla rimunerazione obbligatoria della nutrizione artificiale non è conforme alla legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10). Come dichiarato nella sua risposta all’interpellanza Rumy 24.34222 «Il cambio di sistema per il rimborso della nutrizione clinica non deve portare a lacune nell’approvvigionamento», il Consiglio federale ritiene pertanto necessario un adeguamento.Nell’elenco dei mezzi e degli apparecchi (art. 52 cpv. 1 lett. a n. 3, LAMal; art. 20a dell’ordinanza sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie [OPre; RS 832.112.31]) è disciplinata la rimunerazione di mezzi e apparecchi (EMAp; www.bag.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco dei mezzi e degli apparecchi [EMAp]). Il 17 giugno 2024, il Dipartimento federale dell’interno, dopo aver consultato la Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi, ha deciso di integrare nell’EMAp i mezzi d’applicazione necessari alla nutrizione artificiale nonché le soluzioni nutritive orali ed enterali dal 1° gennaio 2026.Per contro, le prestazioni di assistenza domiciliare (Home Care) corrispondono sostanzialmente a quelle dei farmacisti, dei fornitori di prestazioni di cura e della consulenza nutrizionale. Tali prestazioni non rientrano nell’EMAp. Per quanto riguarda i fornitori di prestazioni di cura, all’articolo 7 capoverso 2 lettera b numero 8 OPre è definita la «somministrazione enterale e parenterale di soluzioni nutritive». Le prestazioni erogate da personale non medico possono essere assunte dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), purché siano elencate nell’OPre, erogate da un fornitore di prestazioni ai sensi della LAMal e conformi ai criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità di cui all’articolo 32 capoverso 1 LAMal. I servizi di nutrizione a domicilio devono essere erogati da fornitori di prestazioni autorizzati e rimunerati in conformità dei relativi disciplinamenti e delle tariffe vigenti. In questo modo si garantisce anche la parità di trattamento di tutti i fornitori di prestazioni. Nel sistema attuale, i fornitori di prestazioni di assistenza domiciliare (Home Care) sono perlopiù centri di consegna ai sensi dell’articolo 55 dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102), ma non sono autorizzati né in qualità di fornitori di prestazioni di cura né in qualità di farmacisti. Tuttavia, i fornitori di prestazioni di assistenza domiciliare (Home Care) impiegano personale specializzato adeguatamente formato per somministrare la nutrizione artificiale.La modifica della forma organizzativa dei fornitori di prestazioni di assistenza domiciliare (Home Care) in organizzazioni per cure medico-sanitarie e assistenza a domicilio e/o consulenza nutrizionale autorizzate permetterà di garantire la fornitura di cure ambulatoriali e la loro qualità anche dal 1° gennaio 2026. Altri fornitori qualificati possono inoltre erogare prestazioni di nutrizione artificiale a carico dell’AOMS.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.