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Per un finanziamento più equo e trasparente delle prestazioni in favore dell’economia generale fornite dagli ospedali svizzeri

25.3664 · Interpellanza · 2025-06-18

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il finanziamento delle prestazioni in favore dell’economia generale (PEG) da parte dei Cantoni rappresenta un pilastro fondamentale del sistema ospedaliero svizzero. Vari studi e rapporti rivelano tuttavia una mancanza di trasparenza in relazione a questo strumento di finanziamento, caratterizzato anche da un’ampia eterogeneità cantonale, il che provoca distorsioni della concorrenza. Stando a un rapporto pubblicato dall’economista sanitario Stefan Felder nel 2024, i contributi versati dai Cantoni per le PEG nel 2022 sono aumentati di oltre 18 milioni di franchi rispetto al 2021, raggiungendo un importo di 2,21 miliardi di franchi. In questo contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande: Intende proporre una definizione uniforme e vincolante a livello nazionale delle PEG, al fine di garantire una migliore comparabilità tra i Cantoni ed escludere interpretazioni divergenti? In caso affermativo, entro quando? In caso negativo, perché no?Quali misure potrebbe adottare per migliorare la trasparenza sugli importi versati e sulle prestazioni effettivamente finanziate nell’ambito delle PEG?Riconosce che l’eterogeneità del finanziamento delle PEG tra i Cantoni distorce la concorrenza tra gli ospedali, il che è in contrasto con l’obiettivo del nuovo finanziamento ospedaliero? Quali misure sta valutando per contrastare questa eterogeneità?È favorevole alla pubblicazione di bandi pubblici per l’attribuzione di determinate PEG, al fine di evitare che queste ultime si trasformino in sovvenzioni occulte e di garantire una concorrenza equa tra gli ospedali?Intende introdurre un meccanismo nazionale di vigilanza e valutazione delle PEG, compresa una banca dati consolidata, al fine di garantire un impiego efficiente dei fondi pubblici?

Stellungnahme des Bundesrates

1.–5. Il Consiglio federale condivide l’esigenza di garantire prestazioni trasparenti ed efficienti in tutto il settore sanitario. In linea di principio è inoltre favorevole alla concorrenza, nella misura in cui promuova l’efficienza e la qualità dell’assistenza. In base alla ripartizione federalista delle competenze, l’assistenza sanitaria compete ai Cantoni. Ai sensi della Costituzione federale (Cost.; RS 101), l’unico aspetto di competenza della Confederazione è l’emanazione di prescrizioni relative all’assicurazione malattie e infortuni, mentre il disciplinamento delle condizioni quadro per l’aggiudicazione di prestazioni economicamente di interesse generale nel settore ospedaliero spetta ai Cantoni. Di conseguenza, la Confederazione non dispone delle basi legali per intervenire. Come già indicato dal Consiglio federale nel suo parere in risposta al postulato Burgherr 19.3887 «Obbligo di bando per le prestazioni economicamente di interesse generale nel settore sanitario», in caso di superamento dei valori soglia cantonali per un bando pubblico gli acquisti di prestazioni economicamente di interesse generale possono essere soggetti al diritto sugli appalti pubblici. Inoltre, la legge federale sul mercato interno (LMI; RS 943.02) prescrive l’obbligo di pubblicare gli appalti cantonali e sancisce il divieto di discriminazione in tale ambito. Il Consiglio federale ribadisce la sua opinione secondo cui l’introduzione di un obbligo di bando per le prestazioni economicamente di interesse generale nel settore sanitario a livello federale sarebbe inappropriata e, alla luce di quanto sopra esposto, anticostituzionale. Lo stesso vale anche per una banca dati nazionale nonché per una sorveglianza e valutazione delle prestazioni economicamente di interesse generale da parte della Confederazione. Secondo il Consiglio federale, i Cantoni dovrebbero piuttosto aggiudicare dette prestazioni nel settore ospedaliero e nell’intero settore sanitario in modo trasparente e comprensibile a terzi. All’articolo 49 capoverso 3 della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) il mantenimento di capacità ospedaliere per motivi di politica regionale come pure la ricerca e l’insegnamento universitario vengono menzionati come due importanti esempi di prestazioni economicamente di interesse generale. Nel quadro della modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) concernente il completamento dei principi di determinazione delle tariffe è previsto di elencare esplicitamente ulteriori prestazioni nell’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre; RS 832.104). Durante la procedura di consultazione sono stati citati ad esempio i costi per il personale di sicurezza, le relazioni pubbliche e il marketing. I lavori per la modifica dell’OAMal, svolti in collaborazione con i Cantoni e i partner tariffali, sono ancora in corso. Per garantire la trasparenza e la comparabilità delle prestazioni economicamente di interesse generale si dovrebbe stabilire in modo definitivo quali singole prestazioni rientrano in tale novero. Tuttavia, un catalogo esaustivo delle prestazioni è difficilmente realizzabile, in quanto – come precedentemente indicato – ciascun Cantone ha la competenza di definire cosa considerare come prestazioni economicamente di interesse generale e in quale misura. Ne conseguono quindi contributi di finanziamento molto diversi da parte del settore pubblico, come illustrato anche nel rapporto del Consiglio federale del 3 luglio 2019 in adempimento della mozione CSSS-S 16.3623 «Trasparenza del finanziamento ospedaliero incombente ai cantoni». Secondo l’articolo 49 capoverso 3 LAMal, gli ospedali devono operare una distinzione tra i costi delle prestazioni economicamente di interesse generale e i costi per le prestazioni assicurate ai sensi della LAMal basandosi sulle disposizioni dell’OCPre. Negli strumenti dei partner tariffali per la contabilità analitica e la determinazione delle tariffe sono previste corrispondenti unità finali d’imputazione o possibilità di deduzione. Queste quote di costi non dovrebbero quindi rientrare nella comparazione dei costi per singolo caso, svolta per verificare il principio di efficienza e nella quale si simulano le condizioni di concorrenza tra gli ospedali. In tal modo, la concorrenza tra ospedali nell’ambito delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e della loro rimunerazione non viene compromessa. Per quanto riguarda altre offerte degli ospedali, come le prestazioni coperte dalle assicurazioni complementari o i servizi accessori, non è possibile escludere un eventuale influsso da parte delle prestazioni economicamente di interesse generale. In questi ambiti i prezzi sono tuttavia fissati sulla base di altre regole.

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