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Maggiore certezza del diritto nella legge federale sull’imposta preventiva (LIP) e nella legge federale sulle tasse di bollo (LTB)

25.3940 · Mozione · 2025-06-24

Dipartimento delle Finanze

Trasmesso al Consiglio federale

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica della legge federale sull’imposta preventiva (RS 642.21) e della legge federale sulle tasse di bollo (RS 641.10) che:

  1. riprenda le disposizioni dell’articolo 42 capoversi 3 e 6 della legge sull’IVA (LIVA, RS 641.20) concernenti la prescrizione relativa e assoluta;

  2. riprenda l’obbligo di pubblicare senza indugio la prassi delle autorità secondo l’articolo 65 capoverso 3 LIVA;

  3. garantisca la protezione contro le sanzioni per analogia con l’articolo 96 capoverso 3 LIVA.

Una minoranza (Bendahan, Amoos, Michaud Gigon, Roth David, Ryser, Wermuth, Widmer Céline) propone di respingere i punti 2 e 3 della mozione.

Begründung

Le tre principali imposte federali indirette sono l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta preventiva e le tasse federali di bollo. Tra queste, tuttavia, solo l’imposta sul valore aggiunto presenta disposizioni legislative chiare in materia di prescrizione assoluta e l’obbligo dell’AFC di pubblicare la propria prassi amministrativa.

Per quanto concerne l’imposta preventiva e le tasse di bollo, invece, esistono disposizioni pratiche non pubblicate dall’AFC, che in parte vengono comunicate soltanto in occasione di convegni specialistici o in pubblicazioni specializzate. Questo incide sulla certezza del diritto dei contribuenti ed è in contrasto con l’articolo 5 capoverso 3 della Costituzione federale, che esige che gli organi dello Stato e i privati agiscano secondo il principio della buona fede.

Al fine di creare un contesto giuridico uniforme e di concretizzare il principio dello Stato di diritto potrebbero pertanto essere apportate, ad esempio, le seguenti modifiche:

  • riprendere il tenore dell’articolo 42 capoversi 3 e 6 LIVA
    → inserire quale articolo 17 capoversi 3 e 5 LIP e quale articolo 30 capoversi 3 e 5 LTB;

  • riprendere il tenore dell’articolo 65 capoverso 3 LIVA
    → inserire quale articolo 34 capoverso 1bis LIP (nuovo) e quale articolo 31 LTB (integrazione);

  • riprendere il tenore dell’articolo 96 capoverso 3 LIVA
    → inserire quale aggiunta nell’articolo 61 lettera c LIP (integrazione) e nell’articolo 45 capoverso 1 LTB (integrazione).

Tale armonizzazione garantirebbe maggiore trasparenza, parità di trattamento e certezza del diritto sia nel settore dell'imposta preventiva, sia in quello delle tasse di bollo.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale riconosce che il principio di legalità richiede una base legale formale per la prescrizione di un credito fiscale e non si oppone categoricamente a un termine assoluto di prescrizione. Tuttavia, ritiene che un termine di prescrizione assoluto di dieci anni per l’imposta preventiva, come quello attualmente previsto per l’IVA, sia troppo breve (cfr. anche la mozione 17.3227); l’imposta preventiva ha infatti una funzione di garanzia delle imposte dirette (a livello di Confederazione, Cantoni e Comuni). Un termine di prescrizione dell’imposta preventiva di dieci anni comprometterebbe la sua funzione di garanzia, poiché il termine di prescrizione per l’imposta preventiva sarebbe inferiore rispetto a quello delle imposte cantonali e comunali e dell’imposta federale diretta, che è di 15 anni. Al contempo, il Consiglio federale teme un possibile aumento delle prescrizioni dei crediti fiscali. Senza un aumento delle risorse all’interno delle unità amministrative coinvolte, ciò renderebbe più difficile garantire una tassazione ai sensi della legge, in alcuni casi addirittura ne escluderebbe la possibilità, e comporterebbe una riduzione delle entrate. Per quanto concerne le tasse di bollo, il Consiglio federale ritiene che il numero di contribuenti tenuti al versamento di questa tassa sia contenuto e che perciò non sia necessaria una revisione del relativo termine di prescrizione.

L’esperienza con le disposizioni in materia di prescrizione nell’ambito dell’IVA ha dimostrato inoltre che, a causa del termine di prescrizione assoluto di dieci anni, soprattutto nei casi in cui sono in gioco ingenti riscossioni posticipate dell’imposta senza speranze di rimborso per i contribuenti, questi ultimi possono essere spinti a rallentare il procedimento ricorrendo a tutte le vie giuridiche disponibili, in modo da fare cadere in prescrizione l’imposizione dei periodi fiscali in questione. Il termine di prescrizione assoluto di dieci anni si ripercuote anche sui tribunali, che ora devono dare priorità a questioni in materia di IVA rispetto a quelle riguardanti altri ambiti giuridici (cfr. messaggio del 25.2.2015 concernente la revisione parziale della legge sull’IVA, FF 2015 2161).

2. La trasparenza attraverso la pubblicazione delle definizioni delle prassi è anche nell’interesse del Consiglio federale. Infatti, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) già oggi pubblica documenti esaustivi nell’ambito dell’imposta preventiva e delle tasse di bollo. Le definizioni delle prassi non pubblicate trattano principalmente questioni specifiche che riguardano solo pochi contribuenti o, ad esempio, casi di forme giuridiche abusive. Inoltre, il Consiglio federale fa riferimento alla prassi esistente e pubblicata riguardante gli accordi fiscali preliminari (la prassi riguardante i cosiddetti «ruling»), in cui le possibili conseguenze fiscali di casi concreti possono essere sottoposte preventivamente all’AFC per essere esaminate. Il Consiglio federale riconosce però che le pubblicazioni della prassi sull’imposta preveniva e sulle tasse di bollo sono attualmente meno chiare e strutturate rispetto a quelle sull’IVA. L’AFC si impegna quindi a formulare e pubblicare in futuro le definizioni delle prassi concernenti queste imposte in modo che siano più sistematiche, orientate ai clienti e alle esigenze. Pertanto, non è opportuno adeguare il quadro normativo esistente.

3. Secondo il Consiglio federale non è necessario riprendere il tenore dell’articolo 96 capoverso 3 LIVA in merito alla protezione contro le sanzioni, in quanto i contribuenti hanno già oggi gli strumenti previsti dalla legge per contestare un parere divergente dall’interpretazione giuridica dell’AFC (chiarimenti tramite accordi fiscali preliminari, i cosiddetti «ruling», dichiarazioni e pagamenti con riserva nonché autodichiarazioni in seguito a omissione di dichiarazione). Non è quindi necessario introdurre la combinazione di una dichiarazione errata effettuata consapevolmente (che è punita dalla legge) e di una notifica preventiva (che esonera la punibilità).

Se la mozione verrà accolta dal Consiglio nazionale, il Consiglio federale intende presentare una richiesta di modifica alla seconda Camera, proponendo di stabilire il termine di prescrizione assoluto a 15 anni per l’imposta preventiva, le tasse di bollo e l’IVA. In questo modo il termine di prescrizione assoluto verrebbe allineato a quello delle imposte dirette. Secondo il Consiglio federale, questa armonizzazione è adeguata, poiché da un lato permetterebbe all’imposta preventiva di continuare a garantire le imposte dirette e, dall’altro, introdurrebbe per tutti i tipi d’imposta gestiti dall’AFC una disposizione uniforme in materia di prescrizione assoluta. Il termine di prescrizione più esteso rispetto a quello proposto nella mozione riduce inoltre il rischio di minori entrate dovute a ritardi procedurali. Per quanto concerne le altre richieste presentate dagli autori della mozione, il Consiglio federale chiede alla seconda Camera di mantenere la normativa nel suo stato attuale.


Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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