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25.4437 · Interpellanza · 2025-12-02

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Con la sua adesione alla Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità e alla Convenzione di Istanbul, la Svizzera riconosce che le donne e le ragazze con disabilità possono essere vittima di svantaggi multipli. Essendo dipendenti da chi si prende cura di loro, dai membri della famiglia, da sistemi di assistenza e da istituzioni (ad es. comunità abitative, istituti), le persone che necessitano di sostegno nella gestione del loro quotidiano, che vivono in istituzioni, che hanno una capacità di discernimento limitata, nonché bambini, donne, ragazze e persone anziane con disabilità sono particolarmente esposti al rischio di violenza. Ulteriori fattori di rischio possono essere la difficoltà a riconoscere la violenza, a difendersi, a cercare aiuto e ad accettarlo. In generale, gli studi mostrano che le donne con disabilità sono vittime di violenza sessuale con una frequenza da due a tre volte maggiore e subiscono violenza fisica o psicologica quasi due volte più spesso (Schröttle & Glammeier 2014: 288).

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Nel suo rapporto in adempimento del postulato Roth Franziska 20.3886 aveva annunciato l’attuazione entro la fine del 2025 o entro il 2026 di diverse misure, in particolare l’elaborazione di uno strumento per sviluppare offerte di consulenza e aiuto prive di barriere e l’approfondimento del concetto di violenza domestica nel contesto delle istituzioni. Queste misure sono state avviate e portate a termine entro la fine del 2025 come era stato annunciato?

2. Come e in che forma si è potuto migliorare la disponibilità di dati nazionali sulla violenza nei confronti dei gruppi particolarmente vulnerabili (ad es. donne con disabilità) considerata come un presupposto necessario per un lavoro di sensibilizzazione più efficace? La presentazione dei risultati intermedi era stata annunciata al Parlamento per il 2025. [1]

3. In che misura è stato possibile potenziare gli approcci intersezionali nell’attuazione della Convenzione di Istanbul?

4. I Cantoni sono responsabili dell’attuazione di progetti quali lo Standard Grigioni per la registrazione e l’elaborazione strutturate delle violazioni dei limiti nelle istituzioni [2] [3]. Sarebbe tuttavia necessario introdurre un obbligo nazionale a livello federale (ad es. nella LIPIn). Il Consiglio federale sarebbe disposto a elaborare una legge nazionale che colmasse le lacune relative agli standard minimi richiesti dalle convenzioni nei contesti istituzionali e ambulatoriali, tenendo conto dell’aspetto dell’intersezionalità? [4]

Fonti:
[1] L’importanza di colmare queste lacune e di tenere conto delle esperienze di violenza vissute dalle donne e dalle ragazze con disabilità è stata rilevata sia dal gruppo di esperti GREVIO sia dal Comitato dell’ONU per i diritti delle persone con disabilità nelle loro rispettive valutazioni dell’attuazione della Convenzione di Istanbul e della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità da parte della Svizzera (2022). Il credito per l’esecuzione è stato approvato dal Parlamento nella sessione invernale del 2022.

[2] La CDOS è disposta a rilevare i piani di protezione e le direttive disponibili nei Cantoni, ad analizzarli e a lavorare sulla loro verificabilità a livello nazionale.

[3] Lo Standard Grigioni è uno strumento per la registrazione strutturata e la gestione professionale delle violazioni dei limiti in un contesto organizzato, come le istituzioni per persone adulte con disabilità.

[4] Rete Carta per la prevenzione: rapporto di approfondimento sul tema della disabilità allegato al rapporto della Rete Convenzione di Istanbul

Begründung

A causa della loro maggiore dipendenza, le donne e le ragazze con disabilità sono particolarmente vulnerabili e necessitano quindi di particolare protezione. La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità ci impegna a garantire che le donne e le ragazze con disabilità possano godere pienamente e su un piano di parità di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali. Nel suo rapporto in adempimento del postulato 20.3886, i cui risultati sono confluiti nell’elaborazione degli obiettivi della Strategia Parità 2030, il Consiglio federale rileva che le offerte destinate a questo gruppo target sono insufficienti. I servizi di consulenza risultano, infatti, troppo poco conosciuti, mentre l’accesso alle case protette per donne vittime di violenza e ai siti web presenta barriere. A tutto questo si aggiunge che in particolare le donne che vivono in istituzioni per persone con disabilità hanno un accesso limitato a offerte di sostegno indipendenti. Il lavoro con gli autori o le autrici di violenza è ancora lungi dall’essere una pratica standard in tutti i Cantoni. Ancora oggi la violenza è considerata troppo spesso una questione privata oppure, nel caso della violenza di genere nei confronti di persone con disabilità, un’esperienza individuale. Molte istituzioni non dispongono ancora di piani di sicurezza, di offerte di sensibilizzazione per residenti e dipendenti ecc. [5]. La protezione dalla violenza e l’accesso ai servizi di consulenza e di segnalazione devono essere garantiti indipendentemente dalla forma abitativa.


Fonte:

[5] La rete Carta per la prevenzione afferma che il Codice civile svizzero prevede misure di protezione specifiche per le vittime di violenza domestica (art. 28b CC / principio del «chi picchia se ne va!»), ma che queste disposizioni non si applicano alle persone residenti in istituti.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le misure annunciate dal Consiglio federale nel rapporto del 16 giugno 2023 in adempimento del postulato Roth 20.3886 «Violenza nei confronti delle persone con disabilità in Svizzera» sono in gran parte concluse o in fase di attuazione. L’Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD) metterà a disposizione, a partire dalla primavera del 2026, uno strumento online che agevolerà i servizi di aiuto alle vittime, le strutture di accoglienza protette e i servizi di consulenza sociale nel migliorare l’accessibilità delle loro offerte per le persone con disabilità. Gli accertamenti previsti in merito alla violenza domestica in istituzioni per persone con disabilità sono stati effettuati nell’ambito di una perizia giuridica esterna, pubblicata nell’estate del 2025 (disponibile in tedesco, con sintesi in italiano e francese, su www.ebgb.admin.ch/it > Temi delle pari opportunità > Tema prioritario «Alloggio» > Perizia giuridica: Violenza domestica in istituzioni per persone con disabilità). L’UFPD discuterà i risultati nel corso del 2026 con i gruppi interessati ed esaminerà le opzioni per i prossimi passi. 2. Nel quadro dei lavori successivi relativi alla Convenzione di Istanbul (RS 0.311.35), l’Ufficio federale di statistica, in collaborazione con l’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo, sta elaborando una nuova indagine sulla prevalenza della violenza di genere e di altre forme di violenza interpersonale. La fase pilota si svolgerà nel 2026, mentre la rilevazione principale avrà luogo nel 2027. L’indagine adotta un approccio intersezionale e integra il modulo standard «Minimum European Health Module» per raccogliere informazioni relative alla salute. Con un campione sufficientemente ampio, la prevalenza delle esperienze di violenza tra le persone con disabilità può essere rappresentata in modo differenziato. Inoltre, sarà possibile ricavare primi indicatori di eventuali nessi causali tra violenza e disabilità. In questo modo si migliora la base di dati nazionale sulla violenza nei confronti di gruppi particolarmente vulnerabili, quali le donne con disabilità, creando una base solida per misure di sensibilizzazione. 3. Nell’elaborazione del Piano d’azione nazionale per l’attuazione della Convenzione di Istanbul 2022–2026 (www.parita-svizzera.ch > Violenza contro le donne e violenza domestica > Pubblicazioni sulla violenza contro le donne > Convenzione di Istanbul) è stato preso in considerazione un approccio intersezionale. Diverse misure sono direttamente rivolte a gruppi che subiscono forme specifiche di discriminazione, come le donne con disabilità. Le ONG sono state coinvolte nell’attuazione affinché siano considerate tutte le possibili forme di discriminazione (cfr. secondo rapporto della Svizzera sull’attuazione delle raccomandazioni del Comitato delle Parti della Convenzione di Istanbul, disponibile in tedesco e francese su: www.parita-svizzera.ch > Violenza contro le donne e violenza domestica > Pubblicazioni sulla violenza contro le donne > Convenzione di Istanbul). Esempi recenti sono la campagna nazionale, accessibile e senza barriere, di prevenzione contro la violenza domestica, sessuale e di genere, avviata l’11 novembre 2025 (www.senza-violenza.ch), nonché lo strumento online previsto dall’UFPD relativo alle offerte senza barriere di consulenza sociale. 4. Conformemente alla legge federale sulle istituzioni che promuovono l’integrazione degli invalidi (RS 831.26) i Cantoni sono responsabili della protezione contro abusi e maltrattamenti delle persone con disabilità che vivono in istituzioni. Nel rapporto del 16 giugno 2023 in adempimento del postulato 20.3886, il Consiglio federale ha formulato raccomandazioni volte a migliorare la protezione dalla violenza e, in particolare, il sistema di segnalazione attraverso servizi dedicati, sia interni sia esterni. L’assemblea plenaria della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali sostiene queste valutazioni del Consiglio federale nella sua posizione ufficiale del 14 giugno 2024 (disponibile in tedesco e francese su www.sodk.ch > Themen > Behindertenpolitik > Wohn- und Arbeitsangebote), ma rinuncia a definire uno standard minimo proprio, invitando a raccogliere e mettere a disposizione dei Cantoni esempi di buone pratiche, lasciando loro libertà nella scelta dello standard. In virtù dell’articolo 112b capoverso 3 della Costituzione federale, la Confederazione dispone unicamente di una competenza legislativa limitata ai principi e, in questo ambito, non può imporre ai Cantoni prescrizioni che vadano oltre obiettivi e principi generali, né emanare standard minimi nazionali vincolanti per il settore istituzionale o addirittura per quello ambulatoriale.