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25.4593 · Mozione · 2025-12-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Fine delle discussioni della Commissione del Consiglio nazionale

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare il termine di cui all’articolo 219 capoverso 4 del Codice di procedura penale di modo che l’arrestato sia liberato o tradotto dinanzi al pubblico ministero entro 48 ore; se l’arresto è stato preceduto da un fermo, la durata di quest'ultimo è computata nel termine.

Begründung

Nell’ottobre 2025, e non si è trattato di un caso isolato, manifestazioni propalestinesi a Berna sono degenerate e vi sono stati numerosi arresti, feriti e danni materiali per vari milioni di franchi. A posteriori si constata che le grandi manifestazioni con scontri violenti impegnano importanti risorse umane e forensi e danno luogo a estesi controlli d’identità e arresti provvisori. La polizia ha raggiunto i propri limiti e non ha potuto assicurare tutte le prove.

Simili incidenti evidenziano che in situazioni di questo tipo l'attuale durata massima di 24 ore dell'arresto è insufficiente, in quanto le autorità inquirenti devono assicurare e analizzare numerose tracce digitali, visionare materiale video e determinare i contributi dei singoli autori ai diversi reati. Prorogare questo termine a 48 ore darebbe alle autorità inquirenti il tempo necessario per prevenire l’inquinamento delle prove e acquisire il materiale probatorio in maniera ordinata, senza precipitare gli accertamenti.

Nel contempo, un tale prolungamento esige chiare garanzie procedurali. Le 48 ore devono essere intese come limite massimo assoluto. La persona arrestata va personalmente tradotta dinanzi a un’autorità giudiziaria indipendente entro 48 ore dall’arresto. Se l’arresto è stato preceduto da un fermo, quest’ultimo va computato nel termine. Durante la custodia di polizia occorre garantire senza indugio l’accesso a un difensore, l’informazione sui motivi dell’arresto, un esame medico e la messa a verbale di tutto quanto pertinente.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l’articolo 219 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0), la polizia può fermare una persona al massimo per 24 ore, dopo di che la persona va liberata oppure – se sussistono motivi che depongono a favore di una carcerazione preventiva – tradotta dinanzi al pubblico ministero. Dal canto suo, il pubblico ministero dispone di 48 ore dal fermo per proporre al giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare la carcerazione preventiva (art. 224 cpv. 2 CPP). Quest’ultimo deve decidere in merito alla carcerazione preventiva al più tardi entro 48 ore da quando ha ricevuto la proposta del pubblico ministero (art. 226 cpv. 1 CPP). L’imputato resta in detenzione fino alla decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi. Questa normativa garantisce che un giudice decida in merito alla legittimità del fermo al più tardi entro 96 ore dall'arresto. Questa durata massima risulta dalle disposizioni della Costituzione federale (Cost.; RS 101) e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), che esigono che la persona fermata sia tradotta immediatamente dinanzi a un giudice (art. 31 cpv. 3 Cost. e art. 5 par. 3 CEDU). Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto a comparire senza indugio dinanzi a un giudice è leso prima facie se intercorrono più di 96 ore tra il fermo di polizia e l'ordine di carcerazione da parte del giudice. Secondo il diritto vigente, la polizia e il pubblico ministero dispongono quindi già di oltre 48 ore per effettuare gli accertamenti necessari nella prima fase procedurale. Inoltre, la polizia non può comunque effettuare autonomamente gli accertamenti in quanto si tratta di misure che possono essere ordinate o eseguite soltanto dal pubblico ministero (audizione di testimoni, perquisizioni domiciliari, analisi del DNA, visite mediche). L'estensione della durata del fermo di polizia non modificherebbe la situazione. In occasione dell’ultima revisione del CPP è stata esaminata la praticabilità di questa normativa, che ha dimostrato la sua efficacia. Il Consiglio federale è tuttavia disposto ad approfondire la questione in un rapporto in adempimento dei postulati 25.4719 Po. Gmür-Schönenberger e 25.4820 Po. Nause, che propone di accogliere entrambi.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.