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26.3042 · Interpellanza urgente · 2026-03-04

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Da un punto di vista tossicologico, da tempo sarebbe necessario fissare valori limite per le acque superficiali per tre principi attivi di pesticidi particolarmente problematici. Ciononostante, il consigliere federale Rösti rinuncia alla loro introduzione. L’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha definito tale modo di procedere illecito.

Fissare valori limite non comporta automaticamente un divieto. Secondo l’articolo 9 LPAc, se i valori limite sono ripetutamente e ampiamente superati, viene innanzitutto verificata l’omologazione. Un divieto viene preso in considerazione unicamente se i valori limite non possono essere rispettati nemmeno con misure supplementari. Senza un valore limite vincolante, tuttavia, le autorità cantonali non dispongono degli strumenti necessari per applicare efficacemente la protezione delle acque.

Parallelamente, la gestione delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) presenta una problematica strutturalmente simile: a partire dallo scorso autunno, a causa dell’eccessivo inquinamento da PFAS, il pesce persico e il luccio del lago di Zugo non possono più essere venduti e non potranno essere consumati per anni. La contaminazione potrebbe riguardare anche pesci di altri laghi, tanto che in diversi Cantoni sono in corso accertamenti. Qualora i valori limite vengano superati, spetta ai Cantoni adottare le misure adeguate. A livello cantonale, tuttavia, si attendono risposte dalla Confederazione in merito ai valori limite, alla riduzione delle immissioni, agli indennizzi, eccetera.

L’impressione è che i Cantoni siano lasciati soli nell’attuazione del diritto in materia di protezione delle acque e di derrate alimentari, mentre l’intervento a livello federale è lento, se non addirittura assente. Ne conseguono così regolamentazioni cantonali divergenti, incertezze per i produttori e i consumatori nonché una perdita di fiducia.

Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. Su quale metodo si è fondata la ponderazione tra gli interessi in materia di protezione e quelli in materia di utilizzazione per quanto riguarda i valori limite per i pesticidi?

2. Per quali motivi (giuridici) la valutazione del Consiglio federale si discosta da quella dell’UFG?

3. Perché l’attuale meccanismo di cui all’articolo 9 LPAc non è sufficiente a tutelare gli interessi agricoli?

4. Il consumo di un prodotto naturale come il pesce svizzero è ormai associato a tanta incertezza o addirittura non è più possibile. Come si è potuti arrivare a questo punto?

5. Ritiene necessario intervenire a livello federale per contrastare le lacune sistematiche nell’attuazione e nella tutela della protezione delle acque?

Stellungnahme des Bundesrates

1) Esperti in agricoltura dell’Unione svizzera dei contadini (USC) e dei Servizi fitosanitari cantonali (SFC) hanno verificato se sono disponibili alternative per i principi attivi di pesticidi per i quali sarebbe necessario fissare nuovi valori limite ecotossicologici nell’allegato 2 dell’ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201). Hanno inoltre esaminato per quali principi attivi potrebbero verificarsi in futuro dei superamenti ampi e ripetuti dei nuovi valori limite e a tale scopo hanno valutato anche la possibilità di ridurre detti superamenti attraverso prescrizioni d’uso supplementari. Sulla base di questa valutazione, il Consiglio federale ha deciso di rinunciare a proporre nuovi valori limite nell’OPAc per tre principi attivi. Non appena saranno disponibili alternative, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) verificherà di nuovo la necessità di definire valori limite per i tre principi attivi in questione. Procedendo in tal modo, il Consiglio federale persegue l’obiettivo, da un lato, di proteggere meglio le acque e, dall’altro, di non indebolire la produzione indigena di generi alimentari. I tre principi attivi per i quali il Consiglio federale rinuncia a proporre nuovi valori limite ecotossicologici sono per il momento irrinunciabili nell’agricoltura. Senza di essi, colture importanti quali ortaggi, colza e barbabietole da zucchero non possono essere protette in misura sufficiente.

2) Né la legge federale sulla protezione delle acque (LPAC; RS 814.20) né l’OPAc prescrivono il momento in cui definire nuovi valori limite ecotossicologici per i pesticidi.

3) In linea di principio, la procedura secondo l’articolo 9 capoversi 3–6 LPAc tiene conto degli interessi agricoli: se i principi attivi dei prodotti fitosanitari superano ripetutamente e ampiamente i valori limite giustificati dal profilo ecotossicologico, il Servizio di omologazione per i prodotti fitosanitari dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) verifica se occorre adattare l’omologazione. Se le prescrizioni d’uso non sono sufficienti, l’omologazione del prodotto fitosanitario deve essere revocata. Se, tuttavia, detto divieto d’uso dovesse pregiudicare fortemente l’approvvigionamento indigeno in importanti colture agricole, il Consiglio federale potrebbe prescindere dalla revoca per un periodo limitato, accordando quindi maggiore rilievo alla protezione delle colture indigene rispetto alla protezione delle acque.

Con la rinuncia provvisoria a definire nuovi valori limite per tre principi attivi di pesticidi, il Consiglio federale intende proteggere in misura preventiva la produzione agricola, creare una sicurezza di pianificazione ed evitare limitazioni d’uso che potrebbero portare a una riduzione della coltivazione di determinati prodotti.

4) Nel 2020, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha stabilito che già l’ingestione di piccole quantità di quattro determinate PFAS (PFOS, PFOA, PFNA e PFHxS) è pericolosa per la salute. Queste nuove conoscenze scientifiche hanno modificato la valutazione dei residui di PFAS nel pesce.

5) Il Consiglio federale non vede lacune sistematiche nell’attuazione e nella tutela della protezione delle acque. Intende tuttavia obbligare i Cantoni a designare entro il 2050 i settori di alimentazione delle captazioni d’acqua sotterranea, in modo che i Cantoni e le aziende di approvvigionamento idrico possano adottare misure destinate alla protezione dell’acqua potabile. Il Consiglio federale intende inoltre aumentare la capacità di depurazione degli impianti di depurazione delle acque, rafforzando quindi ulteriormente la protezione delle acque. Una modifica in tal senso della LPAc è stata sottoposta a consultazione fino al 12 marzo 2026. Ulteriori misure volte a ridurre i rischi di deriva e dilavamento di prodotti fitosanitari estremamente pericolosi per gli organismi acquatici sono attualmente in fase di preparazione presso l’USAV.