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26.3578 · Mozione · 2026-06-04

Dipartimento delle Finanze

Depositato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l’articolo 2 capoverso 2 della legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza (LTras; RS 152.3), affinché solo la Banca nazionale svizzera (BNS) sia completamente esclusa dal campo d’applicazione della legge, mentre l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) dovrà invocare una delle eccezioni previste dalla legge per sottrarsi all’obbligo di trasparenza.

Begründung

La vigente LTras si applica all’intera Amministrazione federale, alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o privato esterne all’Amministrazione federale, nella misura in cui emanino atti normativi o emettano decisioni, nonché ai Servizi del Parlamento.

Solo la BNS e la FINMA sono completamente esentate dagli obblighi previsti dalla legge. Se è comprensibile che la BNS sia esclusa dagli effetti della legge, considerato che svolge la politica monetaria nell’interesse superiore del Paese, un’analoga protezione accordata alla FINMA non solo appare ingiustificata, ma contribuisce ad alimentare l’opacità di un’attività che incide sul funzionamento di importanti attori finanziari, come gli istituti bancari e le imprese di assicurazione private, e rafforza negli attori della FINMA la convinzione di godere di piena sovranità nei settori di vigilanza ad essa attribuiti.

Questa totale esclusione non è giustificata, soprattutto alla luce dei recenti avvenimenti che hanno evidenziato le lacune esistenti nella vigilanza della FINMA. Essa deve essere trattata alla stregua degli altri attori dell’amministrazione, molti dei quali operano in settori altrettanto sensibili di quello dei mercati finanziari, in particolare nei settori della sicurezza e della difesa.

La modifica di legge proposta consentirà nondimeno alla FINMA, come a qualsiasi altro attore dell’amministrazione, di invocare, qualora lo ritenga giustificato, una delle eccezioni previste dall’articolo 7 LTras, in particolare:

- la perturbazione dell’esecuzione appropriata di misure concrete di un’autorità (lett. b);

- il rischio di compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. c);

- il rischio di compromettere gli interessi della politica economica o monetaria della Svizzera (lett. f);

- il rischio di comportare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o d’affari (lett. g);

- il rischio di divulgare informazioni fornite liberamente da terzi a un’autorità che ne ha garantito il segreto (lett. h).

Alla luce di quanto precede, l’eccezione riconosciuta alla FINMA, posta sullo stesso piano della BNS, non è giustificata e deve essere abolita.