Contingente ticinese per acquisto residenze secondarie da parte di persone domiciliate all'estero
94.3176 · Interpellanza · 1994-05-30
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale non intende, per il momento, modificare sostanzialmente le disposizioni di legge che riguardano gli acquisti di residenze secondarie da parte di persone residenti all'estero.
Nel Cantone Ticino le comunità locali, i Comuni, hanno liberamente stabilito norme pianificatorie atte a stabilire il numero massimo di residenze secondarie. Le autorità ticinesi, il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio, hanno chiesto a più riprese all'autorità federale di aumentare i contingenti annuali; a medio termine si chiede l'abrogazione della legge. La risposta federale è sempre stata negativa e si è limitata a "benevolmente" rinunciare alla riduzione del contingente.
Già oggi, fine aprile 1994, il contingente ticinese risulta totalmente utilizzato; l'attività economica del settore è bloccata. Altri Cantoni potrebbero non utilizzare il contingente a loro riservato.
Chiedo pertanto al Consiglio federale:
1. se intende liberare un contingente supplementare per l'anno in corso (la legge lo permette come indica il Consiglio federale nella sua risposta alla mia interpellanza 92.3462 del 30 novembre 1992, punto 3);
2. se intende dirottare parte del contingente probabilmente non utilizzato altrove per sostenere le aspirazioni delle autorità ticinesi;
3. se intende esaminare urgentemente con le autorità cantonali ticinesi le ragioni che stanno alla base delle loro rivendicazioni; le imposizioni dell'autorità federale dettata da pretesi interessi superiori non corrispondenti agli interessi di un Cantone rappresentano un pericolo per la comprensione nazionale.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Ai sensi dell'articolo 11 LAFE il Consiglio federale stabilisce il numero massimo di contingenti per ogni biennio e detto limite deve venire gradualmente ridotto. Questo numero può essere mantenuto o temporaneamente aumentato, per il biennio successivo e non per quello in corso, solamente se gli interessi economici del Paese lo esigono imperativamente e non vi contrastano interessi superiori dello Stato.
2. Nel 1992 il Consiglio federale ha deciso di non diminuire i contingenti per il biennio 1993/94, ma un eventuale aumento non si è rivelato attuabile. Esso può infatti essere eseguito solo nell'interesse dell'intero Paese e non di singole regioni ed a tale proposito è giusto segnalare che a livello nazionale lo sfruttamento dei contingenti è abbastanza limitato. Già un aumento generale dei contingenti porterebbe quindi il Consiglio federale ad allontanarsi eccessivamente dal mandato legale.
3. Inoltre, un aumento dei contingenti 1993/94 comporterebbe una nuova modifica dell'allegato 1 dell'OAFE ed una consultazione dei Cantoni. Quest'ultima potrebbe però creare situazioni difficili, dacché ben 17 Cantoni, in occasione dell'ultima procedura di consultazione, si sono addirittura dichiarati favorevoli ad una diminuzione delle unità di contingente. Per diversi Cantoni potrebbe pertanto risultare inaccettabile un aumento della quota limitatamente al Cantone Ticino, visto che ciò provocherebbe inevitabilmente una modifica della chiave di ripartizione.
4. Analoghi problemi potrebbero sorgere per l'attribuzione ad alcuni Cantoni di unità di contingente non sfruttate da altri Cantoni, poiché una simile misura non è contemplata dalla base legale e costituirebbe de facto un aumento del numero massimo per alcune regioni con, indirettamente, una modifica della chiave di ripartizione (la quale tiene del resto già largamente conto dei bisogni dei principali Cantoni turistici, cui è attribuito il 77 percento del contingente).
5. Il problema dell'aumento della domanda di acquisto di residenze secondarie non è limitato al Cantone Ticino, ma concerne diverse regioni turistiche. Occorre tuttavia segnalare che sono in corso i lavori parlamentari inerenti al progetto di revisione della Lex Friedrich (v. messaggio del Consiglio federale del 23 marzo 1994, FF 1994 II 461) e detto progetto prevede varie agevolazioni anche nell'ambito delle residenze di vacanza, così come una valutazione del numero di unità di contingente attribuite ai vari Cantoni sulla base della chiave di ripartizione. Inoltre, verrranno considerate le misure di pianificazione del territorio adottate a livello cantonale o comunale. Ciò induce il Consiglio federale a ritenere giuridicamente e politicamente non opportuna, al momento attuale, la parallela apertura di una procedura di revisione dell'allegato 1 OAFE per modificare i contingenti già stabiliti.