96.1042 · Interrogazione ordinaria · 1996-06-05
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
ad 1.L'edificazione fuori delle zone edificabili è uno dei temi noti, che il legislatore federale - indipendentemente dalla circostanza che, in materia di pianificazione del territorio gli spetta unicamente competenza legislative sui principi - in ampia misura può disciplinare da sé. Il mandato del diritto costituzionale, di tenere separati comprensorio edificato e comprensorio non edificato, impone una stretta applicazione delle relative disposizioni. Poiché il diritto federale è prominente sul diritto cantonale, il Consiglio federale non è vincolato da decisioni cantonali emanate in applicazione del diritto federale, ove tali decisioni non rispettino l'ambito fissato dal diritto federale.
La decisione del Consiglio federale è motivata in particolare come segue: mediante la separazione di comprensori con abitati tradizionalmente sparsi, che avvenga nel piano direttore, si intende conservare i paesaggi culturali specifici e garantire i bisogni vitali della popolazione residente in tali siti. Le premesse della designazione dei comprensori con abitati tradizionalmente sparsi sono adempiute allorquando nell'ambito di un'interpretazione attuale dell'articolo 24 capoverso 1 dell'ordinanza del 2 ottobre 1989 sulla pianificazione del territorio (OPT):
- al di fuori dei villaggi - nucleo sono date strutture d'approvvigionamento ed equipaggiamento per la popolazione colà residente,
- la gestione di tali impianti è minacciata in ragione di insufficiente sfruttamento (popolazione di base troppo poco numerosa),
- la conservazione di siffatte strutture d'approvvigionamento ed equipaggiamento è oggetto di obiettivi di sviluppo territoriale.
Questi requisiti sono adempiuti dai Comuni interessati dalla concezione di sviluppo "Pro Zürcher Berggebiet" (a favore della regione montana zurighese). In merito alle regioni non approvate dal Consiglio federale, tale non è chiaramente il caso.
ad 2 La revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio, cui si riferisce l'autore dell'intervento, prevede un'apertura della zona agricola per scopi estranei all'agricoltura, in vista di spazio e paesaggio: tale apertura è però soltanto moderata. Questa revisione di legge non ha però per obiettivo un rafforzamento speciale dei comprensori con abitati tradizionalmente sparsi. In merito alla questione dell'ammissibilità di possibili trasformazioni d'utilizzazione di edifici esistenti vale tuttora l'articolo 24 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio, che si applica unicamente in comprensori qualificati e nel rispetto di determinate condizioni quadro pianificatorie. La revisione parziale dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. luglio 1996, comprendeva anche l'articolo 24 OPT: tale revisione non ha però per contenuto una qualsivoglia modificazione materiale della disposizione, bensì soltanto una precisazione del diritto finora vigente. Si è così rinunciato al criterio dell'esodo, come a più riprese richiesto dai Cantoni; condizioni quadro modificate (riduzione del numero dei comprensori colpiti dall'esodo vero e proprio) hanno fatto apparire necessaria una nuova interpretazione a favore di criteri strutturali nel senso di cui sopra.
In merito alla questione delle future possibilità di riutilizzo di edifici vuoti siti in tali comprensori, occorre rilevare quanto segue: la modificazione strutturale nel settore agricolo ha in effetti per conseguenza che numerosi edifici nella zona agricola perdono lo scopo al quale erano destinati. Nel contesto del principio della separazione e delle condizioni quadro d'ordine giuridico, alle possibilità di cambiamento d'utilizzazione sono però posti limiti stretti. La discussione in merito a sapere in quale misura saranno ammissibili, in futuro, possibilità di riutilizzo di edifici esistenti al di fuori della zona edificabile, sarà di conseguenza oggetto dei dibattiti parlamentari relativi alla revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio, trasmessa al Parlamento dal Consiglio federale, con decisione del 22 maggio 1996.