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96.1057 · Interrogazione ordinaria · 1996-06-20

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il diritto del contratto di lavoro, come tutto il nostro diritto contrattuale, è soggetto al principio della libertà contrattuale. Secondo tale principio soltanto le parti contraenti sono libere di determinare il contenuto del contratto e di decidere, in base a quanto si è potuto negoziare, se conviene firmalo o meno. Un intervento statale nel processo di formazione della volontà delle parti esigerebbe una modifica della nostra concezione stessa del diritto privato. Una tale revisione non è immaginabile. L'UFIAML è tuttavia in contatto con i partner sociali interessati, ai quali mette a disposizione i suoi buoni servizi al fine di giungere il più rapidamente possibile alla conclusione di una nuova convenzione.

2. Per quanto attiene al settore della falegnameria la situazione è diversa. In tale ramo il contratto collettivo e la sua obbligatorietà generale erano validi fino al 31 dicembre 1997. La scorsa primavera i sindacati hanno disdetto anticipatamente questo contratto per il 30 giugno 1996. In seguito a questa rescissione, i partner sociali hanno convenuto di mantenere in vigore una parte del CCL fino alla sua scadenza normale. Si è quindi trattato di una risoluzione parziale del contratto. Giusta l'articolo 17 della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL), il Consiglio federale ha quindi abrogato immediatamente la sua decisione in merito all'obbligatorietà generale, poiché essa riguardava le disposizioni rescisse. Inoltre esso ha mantenuto l'obbligatorietà generale per quanto concerne le disposizioni che i partner sociali hanno deciso contrattualmente di mantenere in vigore. Nell'industria alberghiera e nella ristorazione la situazione è completamente diversa. La decisione relativa all'obbligatorietà generale del CCNL 92 giungeva comunque a scadenza il 30 giugno 1996. Di conseguenza, non è possibile mantenere nemmeno parzialmente un'obbligatorietà scaduta di un testo disdetto. Ogni obbligatorietà generale richiederebbe l'esistenza di un CCL e una domanda di tutti i partner sociali del contratto. Il Consiglio federale fa pertanto appello alla responsabilità dei partner sociali coinvolti, affinché facciano tutto il possibile per addivenire alla conclusione di un nuovo contratto entro i termini più appropriati.

3. Le misure menzionate (diminuzione dell'imposta sul valore aggiunto per il settore alberghiero e della ristorazione) sono manifestamente provvedimenti da cui trae profitto tutto il settore. Tali misure dovrebbero permettergli di far fronte alla difficile congiuntura mondiale in cui ci troviamo attualmente. Il Consiglio federale si rammarica che alcuni ristoratori, rispettivamente albergatori, non diano prova della stessa sollecitudine, nei confronti dei propri dipendenti, di quella manifestata loro da tutta la classe politica ed economica. Esso non può tuttavia condannare l'intero settore turistico a causa dei comportamenti "selvaggi" di una minoranza dei suoi operatori.

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