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96.1063 · Interrogazione ordinaria · 1996-06-21

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Introduzione

La Svizzera ha aderito al Patto internazionale concernente i diritti economici, sociali e culturali (qui di seguito Patto I) il 18 giugno 1992, e questo strumento è entrato in vigore nel nostro Paese il 18 settembre 1992.

Giusta l'articolo 16 di questo Patto, la Svizzera ha presentato ultimamente, per esame, al Comitato per i diritti economici, sociali e culturali il suo Rapporto iniziale che esamina in modo dettagliato, dal profilo giuridico, empirico e statistico, l'attuazione in Svizzera dei diritti garantiti dal Patto. In questo rapporto viene affrontata la questione delle tasse d'iscrizione all'università. In occasione della presentazione orale del Rapporto, la Svizzera, conformemente alla prassi usuale in materia, non mancherà di esporre i cambiamenti intervenuti in Svizzera dopo la redazione del Rapporto. Se il Comitato dovesse ritenere che l'introduzione di tasse scolastiche o di tasse universitarie pone problemi nei confronti dell'articolo 13 del Patto I, non esiterà ad attirare l'attenzione della Svizzera su questo punto.

Ad domanda 1

Il Consiglio federale ci tiene a rammentare che sebbene la Costituzione federale sancisca il carattere obbligatorio dell'istruzione primaria, essa non conosce il diritto generale all'educazione. La gratuità dell'insegnamento pubblico è prevista solamente per l'istruzione primaria (Cost. art. 27 cpv. 2). I Cantoni, essendo essenzialmente sovrani in materia di educazione, determinano il loro sistema scolastico mediante leggi scolastiche che vadano sensibilmente da un Cantone all'altro.

Il Consiglio federale ritiene che i diritti contemplati nel Patto I sono fondamentalmente di natura programmatica, per cui sono destinati ad essere realizzati progressivamente, in particolare mediante l'adozione di misure legislative interne. Nel suo messaggio del 30 gennaio 1991 sull'adesione della Svizzera ai due Patti del 1966 (FF 1991 I 925), il Consiglio federale ha affermato che "... le disposizioni del Patto I non sono rivolte ai cittadini, bensì ai legislatori delle Parti contraenti, che devono quindi considerare tali disposizioni come linee d'orientamento per la loro attività legislative." Il messaggio si basa sulla giurisprudenza del Tribunale federale in materia di applicabilità diretta. Ne deriva che le disposizioni del Patto I non creano per principio alcun diritto soggettivo di cui i privati potrebbero valersi davanti alle autorità amministrative o giudiziari.

Da quanto precede emerge che le autorità legislative, federali o cantonali, dispongono di un margine di manovra alquanto ampio nella scelta dei mezzi che consentono di realizzare gli scopi prescritti dal Patto I. Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, il Tribunale federale ha ritenuto, in una decisione pronunciata l'11 febbraio 1994, che l'accesso all'insegnamento superiore poteva essere garantito con mezzi diversi dalla gratuità e segnatamente mediante la concessione di borse di studio agli studenti che hanno bisogno di un sostegno finanziario.

Nella fattispecie, il Consiglio federale non è a conoscenza di elementi che consentano di mettere in dubbio la buona fede delle autorità cantonali zurighesi e la loro volontà di conformarsi allo scopo prescritto dall'articolo 13 § 2 del Patto I che consiste nell'assicurare, con tutti i mezzi appropriati, l'accesso ad ognuno all'insegnamento secondario.

Ad domanda 2

Il Consiglio federale non ritiene che il disegno di legge zurighese costituisca una violazione del Patto I. Di conseguenza, esso reputa che né il rispetto degli obblighi internazionali da parte della Svizzera né l'immagine del nostro Paese siano minacciati.

Ad domanda 3

Spetta all'organo di controllo del Patto determinare i casi di violazione di questo strumento.

Siccome il Consiglio federale non è a conoscenza di pratiche contrade all'articolo 13 § 2 del Patto I, la questione dei mezzi giuridici che potrebbe mettere in atto per opporsi ad una violazione del diritto internazionale non si pone. Se, tuttavia, si dovesse costatare un tale caso, il Consiglio federale potrebbe inviare un lettera circolare ai Cantoni rammentando loro gli obblighi derivanti dal Patto, che costituisce parte integrante dell'ordine giuridico svizzero.

Ad domanda 4

Spetta in ultima analisi ai tribunali e in particolare al Tribunale federale decidere, in ogni caso specifico, circa l'applicabilità diretta di una disposizione convenzionale nell'ordinamento giuridico svizzero. Nella sua sentenza dell'11 febbraio 1994, il Tribunale federale ha preso posizione in merito all'applicabilità diretta dell'articolo 13 capoverso 2 lettera c del Patto I, secondo il quale l'istruzione superiore deve essere accessibile a tutti su un piano d'uguaglianza. Secondo il Tribunale federale spetta alle autorità legislative decidere quando, con quali mezzi e in che lasso di tempo deve essere raggiunto l'obiettivo posto da questa disposizione. Nondimeno, il Tribunale federale si è chiesto se questa disposizione non possa avere un effetto direttamente applicabile se il legislatore prevede un aumento delle tasse d'iscrizione, ciò che costituisce a priori un passo indietro rispetto all'obiettivo prefissato. A tale domanda il Tribunale federale ha risposto negativamente, arguendo che l'articolo 13 capoverso 2 lettera c del Patto non è abbastanza preciso per essere direttamente applicabile. Esso ha ritenuto, come già menzionato, che l'accesso all'istruzione superiore potesse essere assicurato con mezzi diversi dalla gratuità, in particolare attraverso la concessione di borse di studio per gli studenti che necessitano di un sostegno finanziario.

Ad domanda 5

Conformemente ai principi della separazione dei poteri e dell'indipendenza delle autorità giudiziarie contemplati nella Costituzione federale non spetta al Consiglio federale controllare il contenuto delle sentenze in cui il Tribunale federale ha semplicemente esercitato il suo potere d'apprezzamento. Il Consiglio federale non prevede quindi di sottoporre un disegno di legge alle Camere sulla questione sollevata dall'autore della presente interrogazione ordinaria.

Ad domanda 6

L'8 maggio 1996 il Consiglio federale ha approvato il Rapporto iniziale della Svizzera sul Patto I. Esso è stato oggetto di un'ampia procedura di consultazione presso i Cantoni, i partner sociali, le organizzazioni non governative e altre cerchie interessate. Il rapporto è stato largamente diffuso in Svizzera e sarà pubblicato e distribuito come documento delle Nazioni Unite. Esso è stato sottoposto per esame al Comitato dei diritti economici, sociali e culturali. I Rapporti successivi devono essere presentati ogni cinque anni.

Il Rapporto iniziale sarà presentato oralmente da un delegazione svizzera davanti al Comitato dei diritti economici, sociali e culturali presumibilmente nel corso del 1998. Questa presentazione non costituisce un atto puramente formale, bensì l'occasione di aprire un vero dialogo con il Comitato e di presentare i cambiamenti e le evoluzioni sia di fatto che giuridiche che interverranno in Svizzera prima di allora.