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96.3245 · Interpellanza · 1996-06-05

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti (UICM) non è sottoposto all'autorità del Consiglio federale. Tale organo dipende direttamente dalla competenza die Cantoni. Il Consiglio federale non ha quindi la possibilità d'intervenire riguardo alla pubblicità dei ribassi sui medicamenti non rimborsati dell'elenco C, vietata dall'UICM.

2. La nuova ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre) del 29 settembre 1995 stabilisce che i medicamenti iscritti nell'elenco delle specialità (ES), vale a dire quelli rimborsati dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, devono essere riesaminati dopo quindici anni dall'iscrizione in quest'elenco. Tale riesame è volto a verificare se le condizioni d'ammissione nell'ES sono ancora adempite, in particolare per quel che riguarda il carattere economico del medicamento, e deve essere concluso entro il 1999. Tutti i medicamenti iscritti da 15 anni nell'ES (circa 1000 medicamenti) sono sottoposti al riesame, sia che appartengano all'elenco A o B che all'elenco C o D. Con il riesame si dovrebbero ottenere in particolare riduzioni dei prezzi, in quanto, ai sensi dell'articolo 35 OPre, il prezzo di un medicamento non deve superare la media dei prezzi applicati in tre paesi il cui settore farmaceutico presenta strutture economiche comparabili alle nostre. Attualmente, l'UFAS effettua tali confronti con la Germania, la Danimarca e i Paesi Bassi, paesi selezionati in accordo con la Sorveglianza dei prezzi la quale era direttamente associata all'elaborazione di queste nuove norme di confronto internazionale dei prezzi dei medicamenti.

Viste le conseguenze economiche che tale riesame cagiona alle ditte interessate (Interpharma, Basilea, ha stimato che le casse e gli assicurati potranno realizzare risparmi dell'ordine di 500 milioni di franchi entro il 1999 mediante le riduzioni dei prezzi conseguenti al riesame) nonché il lavoro amministrativo che esso rappresenta, l'UFAS ha deciso di procedere a tappe. Pertanto, nel 1996 saranno esaminati circa 300 medicamenti iscritti nell'ES tra il 1955 (prima edizione dell'ES) e il 1965. Questo riesame terminerà nel 1999, conformemente alle disposizioni legali.

L'autore dell'interpellanza asserisce che i medicamenti hanno un ruolo fondamentale in quanto fattori di costo. A tale proposito, occorre sottolineare che nel 1992 essi rappresentavano solamente il 10,6 per cento dei costi della salute in Svizzera (Pharma Information, "La santé publique en Suisse, prestations, coûts, prix", edizione 1995, pag. 43, fonte: Ufficio federale di statistica, Berna 1995). Rispetto al 1985, questa percentuale è addirittura diminuita.

Secondo l'autore dell'interpellanza, i prezzi dei medicamenti in Svizzera sono anche assolutamente sproporzionati in quanto l'UICM dipende mentalmente dall'industria chimica e farmaceutica. Occorre a questo punto dire che dal 1. gennaio 1995 l'UICM non si pronuncia più sul prezzo dei medicamenti, ma si limita, al momento della loro iscrizione, a controllarne gli effetti positivi e negativi secondo criteri puramente scientifici.

Inoltre, l'autore dell'interpellanza ritiene che i prezzi dei medicamenti in Svizzera sono elevati in quanto i farmacisti svizzeri realizzano cospicui guadagni sui medicamenti. Ne risulterebbero profitti che vanno dal 30 al 50 per cento: cosa palesemente eccessiva. Secondo il regolamento in vigore sull'ordine di mercato nel commercio dei medicamenti, il farmacista ha un margine di guadagno del 37,5 per cento su un medicamento che costa meno di fr. 19.95. Più il medicamento è caro, più tale margine diminuisce. Quindi per un medicamento il cui prezzo si situa tra fr. 300.- e fr. 352.15 il margine di guadagno è del 27 per cento, mentre per un medicamento di fr. 633.40 o più, il farmacista ne ricava solamente un margine fisso di fr. 95.-. Occorre far notare che questo margine non costituisce un guadagno netto per il farmacista, ma che serve ance a coprire le spese d'azienda quali l'affitto, i costi salariali, l'immagazzinamento ecc.

Risposta del Consiglio federale.

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