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96.3272 · Mozione · 1996-06-13

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il promovimento della proprietà abitativa costituisce già attualmente un obiettivo politico dello Stato sancito dalla Costituzione. L'articolo 34sexies capoverso 1 Cost. obbliga la Confederazione a prendere provvedimenti per incoraggiare la costruzione e l'acquisto di abitazioni. Inoltre, l'articolo 34quater capoverso 6 Cost. prevede il ricorso a provvedimenti fiscali per promuovere la previdenza individuale.

Sia il legislatore sia il Consiglio federale prendono sul serio, anche nell'ottica fiscale, questi mandati costituzionali. Al riguardo evidenziamo che il vigente ordinamento giuridico promuove già ora in modo rilevante l'accesso alla proprietà abitativa mediante provvedimenti fiscali a livello federale, cantonale e comunale.

Infatti dal 1990 esiste la possibilità di utilizzare, a condizioni fiscali privilegiate, i fondi risparmiati nell'ambito della previdenza individuale vincolata (3 pilastro) per acquistare o ammortizzare la proprietà d'abitazioni. Gli importi massimi che possono essere impiegati annualmente a tale scopo da ogni contribuente che eserciti un'attività lucrativa e dedotti ai fini delle imposte federali dirette, sono considerevoli: 5 587 franchi per i contribuenti affiliati a una cassa pensioni del 2 pilastro e 27 936 franchi per i contribuenti senza secondo pilastro. Se fino al 1994 era possibile prelevare questi fondi di principio una sola volta, dal 1995 è possibile utilizzare il capitale risparmiato nel terzo pilastro ogni cinque anni per l'acquisto o l'ammortamento della proprietà d'abitazione. Per proprietà d'abitazioni sono attualmente ammesse anche partecipazioni sotto forma di acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni nonché di azioni di una società anonima di locatari. Proprio quest'ultima possibilità rende accessibile la proprietà d'abitazioni anche a coloro che percepiscono redditi modesti.

Inoltre, dal 1995, grazie alla legge federale del 17 dicembre 1993 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, è data anche la possibilità di utilizzare i fondi risparmiati nell'ambito della previdenza professionale (2 pilastro) fino a concorrenza di un determinato ammontare (pari al massimo alla prestazione di libero passaggio all'età di 50 anni oppure alla metà della prestazione di libero passaggio) pure privilegiato fiscalmente per acquistare o ammortizzare la proprietà di abitazioni. L'espressione "proprietà d'abitazioni" comprende peraltro, come per il pilastro 3a, le partecipazioni a cooperative di costruzione di abitazioni e a società anonime di locatari.

2. L'istituto del leasing non è disciplinato né nel codice delle obbligazioni svizzero né in una legislazione speciale. Nella dottrina è tuttavia incontestato che ogni contratto di leasing si fonda di principio su un unico e medesimo schema basilare: una parte (concedente del leasing) accorda all'altra (utilizzatore del leasing) per un determinato periodo, a suo rischio e dietro pagamento di un canone periodico, il godimento di un bene economico con facoltà di usarlo liberamente, ma non di disporne a piacimento. L'utilizzatore del leasing versa il canone periodicamente (a rate), e dalla sua capitalizzazione al termine del contratto risulta un importo che corrisponde al valore venale (valore di fabbricazione o d'acquisto, quota alle spese generali e rispettivo utile) calcolato al momento della conclusione del contratto e maggiorato da interessi.

Questo schema basilare rende possibili molteplici varianti. Due formule usate frequentemente sono, da un lato, la concessione temporanea di un bene, come nel caso della locazione, o, dall'altro, la sua cessione definitive, come nel caso della vendita. Soprattutto quest'ultima variante viene spesso completata da una qualsiasi forma di accredito come pure da una corrispondente partecipazione di un terzo, che si assume il finanziamento (leasing di finanziamento). I contratti di leasing si suddividono anche secondo il genere dell'oggetto del leasing, ovverosia in leasing di beni di consumo e in leasing di beni d'investimento.

3. Con riferimento al trattamento fiscale delle rate di leasing occorre rilevare quanto segue:

Nella misura in cui le rate di leasing concernono beni ad uso privato, il Tribunale federale ha in due recenti sentenze del 4 ottobre 1991 e 30 settembre 1992 espressamente conferito ad esse il carattere di interessi passivi e pertanto escluso la loro deduzione fiscale, anche solo parziale. Esso ha anzi qualificato tali oneri pienamente come costi di mantenimento privati e quindi non deducibili (cfr. sentenze del 4.10.1991 e del 30.9.1992 del Tribunale federale, pubblicate nella Rivista fiscale 1993, pag. 280 segg. nonché in Archivio vol. 61, pag. 250 e vol. 62, pag. 683).

Diverso è l'apprezzamento fiscale nell'ambito del leasing di beni usati a scopo commerciale. Purché si tratti di equipaggiamenti industriali, eccettuati gli immobili, i canoni di leasing pagati possono di principio essere iscritti al passivo nel conto profitti e perdite e ammessi fiscalmente in deduzione nella loro totalità come oneri giustificati dall'uso commerciale. Una simile deduzione è perlomeno giustificabile fintantoché la durata del contratto di leasing non è notevolmente più breve della durata di vita del corrispondente bene posto in leasing, come è deducibile dalle vigenti aliquote d'ammortamento determinanti ai fini fiscali. Per quanto concerne il leasing immobiliare, le rate del leasing, costituite dalle quote degli interessi passivi e da quelle di ammortamento, distribuite sull'intera durata del contratto, sono invece deducibili al massimo secondo l'entità degli ammortamenti ammessi fiscalmente. Questo poiché di regola gli immobili, diversamente dagli investimenti mobili, alla fine della durata del contratto, vale a dire al giorno di scadenza dell'opzione registrano un valore venale di gran lunga superiore al prezzo d'acquisto residuo.

4. La mozione chiede che le persone fisiche le quali usufruiscono della proprietà d'abitazioni privata sulla base di un contratto di leasing possano dedurre gli interessi passivi compresi in ogni rata del leasing (ma non l'ammortamento). In contropartita a questa novità la persona che ricorre al leasing dovrebbe lasciarsi tassare il valore locativo come un proprietario. Considerata in termini economici una simile ripresa fiscale del reddito di un valore locativo presso chi ricorre al leasing sarebbe logica ma solleva rilevanti problemi giuridici. Per questa ripresa il diritto fiscale si ricollega infatti al diritto reale e presuppone di conseguenza che la proprietà o almeno un diritto reale limitato (usufrutto, diritto di abitazione) sia iscritto in modo corrispondente a registro fondiario (cfr. ad es. art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD). Nel caso del leasing - anche e proprio riguardo alla proprietà d'abitazioni - il proprietario rimane evidentemente il concedente del leasing. Scostarsi da questo principio implicherebbe quindi anche una modifica fondamentale del diritto reale civile, poiché il diritto fiscale non è in grado di modificare da solo la normativa di diritto civile sulla proprietà. A prescindere da ciò resterebbe aperta la questione a sapere se la proposta di ripresa di un valore locativo sul reddito imponibile sia sufficiente. Di conseguenza, dovrebbe essere effettuata anche una ripresa sulla sostanza imponibile di chi ricorre al leasing. In questi casi sorgerebbe però il pericolo di una doppia imposizione, poiché in mancanza di una revisione del diritto civile il bene del leasing rimarrebbe sempre di proprietà del concedente del leasing, dovrebbe essere iscritto nei suoi libri contabili e tassato presso lo stesso locatore.

5. Il modello proposto solleva una serie di altri quesiti.

Il modello sarebbe attrattivo se esistesse una grossa differenza tra la quota degli interessi passivi - deducibili - contenuta nella rata del leasing e il valore locativo - da riprendere. Solo se esistesse una differenza rilevante tra queste due grandezze sarebbe possibile conseguire l'auspicata riduzione duratura del reddito imponibile e quindi anche un corrispondente notevole alleggerimento dell'onere fiscale. Ciò presuppone un valore locativo imponibile il più basso possibile. In caso di un allineamento coerente del valore locativo alle condizioni del mercato - principio che per legge è applicato nella prassi dell'imposta federale diretta e dalla maggioranza dei Cantoni - la misura proposta diverrebbe anche molto meno attraente per chi ricorre al leasing. Il privilegio fiscale, che dovrebbe risultare dalla deduzione della parte di interessi passivi contenuta nella rata del leasing, avrebbe successo soprattutto nei Cantoni i cui valori locativi imponibili sono sensibilmente inferiori al valore di mercato. Si creerebbe così una situazione assolutamente indesiderata nell'ottica dell'armonizzazione fiscale, ove le deduzioni possibili a livello di Confederazione e Cantoni ai fini della promozione della proprietà d'abitazioni risulterebbero completamente diverse, soprattutto anche fra i Cantoni stessi. Pertanto il modello proposto dovrebbe suscitare interesse solo in pochi Cantoni.

In questi Cantoni sorgerebbero inevitabilmente problemi con l'imperativo costituzionale dell'imposizione secondo la capacità economica (parità di trattamento) nei confronti dei locatari. Ciò tanto più poiché secondo la variante proposta chi ricorre al leasing potrebbe recedere dal contratto in qualsiasi momento, per cui il rapporto giuridico scaduto somiglierebbe fortemente ad un contratto di locazione. Ci si dovrebbe dunque attendere che anche in questi Cantoni i locatari chiedano di poter dedurre una parte della loro pigione. In queste circostanze non sarebbe più possibile mantenere la correlazione legale finora vigente "imponibilità del valore locativo / non detraibilità della pigione".

6. Alla luce degli esistenti provvedimenti fiscali giusta il numero 1 sulla promozione della proprietà d'abitazioni, ampliati ulteriormente nel 1995, non v'è alcuna impellente necessità di introdurre nella legge altre nuove misure di promovimento. E ciò tanto più che il modello proposto è diretto in modo preponderante ai beneficiari dei redditi più elevati. In definitiva, si dovrebbero accettare perdite di imposte proprio da quei contribuenti che in ragione del loro reddito possono comunque accedere più facilmente alla proprietà d'abitazioni in virtù degli attuali provvedimenti di promovimento. Infine, rileviamo che la novità proposta presupporrebbe una modificazione della legge sull'imposta federale diretta nonché di quella sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni. Simili modifiche esigono, conformemente all'articolo 42quinquies della Costituzione federale, la collaborazione dei Cantoni. Trattandosi di modifiche fondamentali la cui utilità non può essere esaustivamente dimostrata, sarebbe naturalmente difficile ottenere l'approvazione dei Cantoni.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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