96.3324 · Interpellanza · 1996-06-20
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
La strategia decisa dal Consiglio federale il 9 settembre 1994 per l'attuazione dell'articolo per la tutela delle Alpi si basa sui principi della non discriminazione e dell'impiego di strumenti di economia di mercato. Il trasferimento del traffico merci transalpino dalla strada alla rotaia dovrebbe essere raggiunto mediante la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni come misura di base, accompagnata da un ulteriore prelievo ai valichi alpini principali (tassa sui valichi alpini) e da un'offerta attrattiva con la ferrovia ovvero da un programma di incentivazione del trasporto merci su rotaia.
Nella propria strategia di attuazione, il Consiglio federale, nello spirito della non discriminazione e della tutela delle Alpi, parte dal presupposto che non solo il traffico di transito, ma tutto il volume del traffico corrispondente al traffico di transito, ripartito fra tutti i tipo di traffico, debba essere trasferito su rotaia. Per questo la tassa sui valichi alpini verrà applicata anche al traffico interno, di importazione e di esportazione. In tal modo si intende realizzare sia la volontà di fondo di tutelare la regione alpina espressa nel primo capoverso dell'articolo della Costituzione, sia l'obiettivo del secondo capoverso di trasferire parte del volume del traffico.
È volontà del Consiglio federale far valere il principio della non discriminazione anche fra le regioni della Svizzera. Eventuali penalizzazioni più gravi della media a discapito di singole regioni dovute alla tassa sui valichi applicata al traffico interno e dell'import-export dovranno essere compensate con provvedimenti adeguati.
Tra la fine del 1996 e l'inizio del 1997 il DFTCE sottoporrà in consultazione al Consiglio federale un progetto concernente l'attuazione dell'articolo per la tutela delle Alpi. Esso tratterà in concreto i singoli problemi e le possibilità di soluzione.
Il Consiglio federale attualmente può pronunciarsi come segue in merito alle singole domande dell'interpellanza:
1. L'iniziativa delle Alpi è stata accolta dalla maggioranza del popolo e degli Stati. È fuori di dubbio che il dettato dell'articolo 36 sexies della Costituzione federale debba essere adempiuto. Questo è in primo luogo un compito della politica ambientale, per salvaguardare la regione alpina dai danni causati dal traffico pesante. Il Consiglio federale intende far proprio questo compito con la strategia di attuazione descritta in apertura, nonostante le innegabili difficoltà.
2. Le misure di attuazione rivolte esclusivamente al traffico merci in transito da un confine all'altro vanno escluse per la discriminazione nei confronti dei paesi esteri e la violazione del diritto internazionale (Accordo sul traffico di transito) che esse comporterebbero.
Il Consiglio federale, con la sua strategia di attuazione non discriminatoria diretta tanto al traffico interno e dell'import-export quanto al traffico di transito, intende perseguire nel modo migliore gli obiettivi dell'articolo per la tutela delle Alpi. Gli impegni di diritto internazionale e il dettato costituzionale vanno adempiuti parallelamente.
3.-5. Già nel settembre 1994 il Consiglio federale ha deciso e annunciato una strategia di attuazione non discriminatoria diretta a tutti i tipi di trasporto e volta ad escludere discriminazioni all'interno della Svizzera. Il progetto da sottoporre in consultazione per l'attuazione dell'articolo di tutela delle Alpi illustrerà più in concreto la strategia già descritta.
Il Consiglio federale intende così rispettare sia il pensiero di fondo di salvaguardia dell'ambiente espresso nel capoverso 1 dell'articolo costituzionale, sia l'obiettivo del trasferimento del traffico indicato nel capoverso 2. Eventuali oneri eccessivi a carico di singole regioni dovranno essere compensati. Il Consiglio federale ritiene con questa strategia di perseguire l'attuazione dell'articolo della tutela delle Alpi nel miglior modo e compatibilmente con il diritto costituzionale.
Risposta del Consiglio federale.