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96.3406 · Interpellanza · 1996-09-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Domanda 1

Il Consiglio federale condivide l'opinione espressa nell'interpellanza, secondo la quale la situazione economica in cui versa attualmente l'agricoltura è preoccupante. Consiglio federale e Parlamento non sono tuttavia rimasti inattivi. Mediante l'introduzione e lo sviluppo dei pagamenti diretti è stato possibile evitare che le persistenti difficoltà di smercio le quali caratterizzano i principali mercati si ripercuotessero smisuratamente sui redditi. Il Consiglio federale intende mantenere questo corso. Il 26 giugno 1996, ha infatti sottoposto al Parlamento il messaggio concernente la seconda fase della riforma agraria (Politica agricola 2002).

Alla luce della precaria situazione sul mercato della carne di manzo e del bestiame d'allevamento, il 16 settembre 1996 ha preso decisioni volte a contenere le ripercussioni economiche a breve termine della crisi della BSE sui contadini. A favore della Cooperativa svizzera per l'approvvigionamento con bestiame da macello e con carne (CBC) ha stanziato un importo di 25 milioni di franchi destinato a finanziare misure immediate di alleggerimento del mercato. Ha inoltre proposto al Parlamento un decreto federale urgente il sui obiettivo consiste nell'ottenimento, entro il 1999, dello statuto di paese esente da BSE. In tal modo vengono nel contempo creati i presupposti per un sensibile miglioramento delle condizioni sul mercato del bestiame da macello, da reddito e da allevamento nonché riconquistata la fiducia dei consumatori.

Domanda 2

Il Consiglio federale non è rimasto inattivo di fronte alle misure restrittive concernenti l'importazione di bestiame e di carne di manzo adottate dai nostri tradizionali paesi acquirenti. Misure sono state adottate a tutti i livelli, compreso quello dei capi di governo, al fine di indurre le autorità dei paesi interessati ad annullare i provvedimenti adottati nei nostri confronti. Il Consiglio federale non intende ridimensionare il suo impegno e continuerà le trattative con gli altri paesi, affinché aboliscano le misure restrittive in materia di importazione di prodotti svizzeri.

Domanda 3

Le misure adottate dalle Germania nei confronti della Svizzera sono oggetto di intensi colloqui avviati con questo paese. Il Consiglio federale ritiene quindi poco opportuno introdurre, a questo stadio, misure di ritorsione. Nel quadro dei provvedimenti proposti dal Consiglio federale al Parlamento con il decreto federale urgente concernente la BSE è tuttavia prevista l'adozione di misure adeguate di protezione relative alle importazioni di bovini, di carne di manzo e di prodotti a base di carne di manzo. Conformemente all'articolo 24 capoverso 2 della legge sulle epizoozie spetta all'Ufficio federale di veterinaria ordinare tali misure. Esso è tenuto ad applicare in modo differenziato e non discriminatorio, secondo il principio della proporzionalità. Tale Ufficio deciderà le misure in conformità degli impegni assunti dal nostro paese a livello internazionale, tenendo segnatamente in considerazione i consueti meccanismi di consultazione e d'informazione.

Domanda 4

Non è ancora stato appurato se le misure adottate dalla Germania e dell'Austria costituiscono una violazione delle norme OMC vigenti in quest'ambito specifico. Finora le divergenze d'opinione in materia di politica commerciale e di diritto veterinario sorte con l'UE e altri partners commerciali sono sempre state composte su base bilaterale. Un cambiamento della politica nei confronti dei nostri vicini è attualmente inopportuno.

Domanda 5

Per principio, il Consiglio federale ritiene che non vi sia alcuna possibilità di sostenere mediante contributi le esportazioni di carne fresca verso paesi in sviluppo e Stati dell'Europa orientale, poiché la Svizzera violerebbe gli impegni contratti con l'OMC. E' attualmente all'esame l'eventualità di esportare carne di manzo nel quadro dell'aiuto alimentare. In particolare trattasi di analizzare l'aspetto della legittimità di tali misure dal profilo della politica dello sviluppo. E' tuttavia opportuno sottolineare che l'esportazione di carne di manzo senza contributi può aver luogo in qualsiasi momento.

Domanda 6

Mancano le basi legali che consentirebbero al Consiglio federale di promuovere l'esportazione di carne di manzo sotto forma di operazioni di scambio su base volontaria.

Domanda 7

Gli articoli 37 e 38 di cui al disegno della nuova legge sull'agricoltura disciplinano esclusivamente il promovimento dello smercio a livello indigeno e l'esportazione di prodotti dell'economia lattiera. L'articolo 12 di tale legge consentirebbe invece al Consiglio federale di adottare, in casi eccezionali, misure volte ad alleviare il mercato indipendentemente dalle misure di autosostegno prese dai produttori o dalle organizzazioni settoriali. In virtù dell'articolo 25 della vigente legge sull'agricoltura, quest'anno il Consiglio federale ha già concesso alla CBC un importo complessivo di 80 milioni di franchi (di cui 60 a fondo perso) allo scopo di alleggerire il mercato della carne di manzo.

Domanda 8

Le possibilità di cui dispone l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) per migliorare i controlli sulle importazioni sono limitate. Viste l'entità del traffico (giornalmente si registrano oltre 10'000 autocarri e da 200'000 a 300'000 automobili in entrata) e le risorse disponibili, l'AFD deve limitarsi ad eseguire prove saltuarie. I rischi, soprattutto per quanto concerne le merci più sensibili, sono noti; il sistema di controllo è quindi stato elaborato in funzione di ciò. Lo dimostra il fatto che nel 1995 sono state comminate, con procedura abbreviata, oltre 7000 multe per importazioni illegali di carne (piccoli quantitativi nell'ambito del traffico viaggiatori) nonché inflitte, con procedura ordinaria, 150 pene (casi di maggiore entità).

Va osservato che secondo quanto rilevato dall'AFD nella primavera 1996, il quantitativo, riferito ad un anno, die carne e prodotti di carne importati nel quadro del traffico viaggiatori e di confine (per il consumo personale) ammonta a circa 11'000 tonnellate, di cui un terzo sotto forma di carne e prodotti di carne di coniglio, pollame, selvaggina, pesce, crostacei e molluschi. Se si confronta questo quantitativo con le 590'000 tonnellate di carne (= media degli ultimi cinque anni) consumate annualmente in Svizzera, le importazioni effettuate nel quadro del traffico viaggiatori e di confine rappresentano una quota dell'1,9 per cento.

Risposta del Consiglio federale.