Lexipedia

97.1129 · Interrogazione ordinaria · 1997-10-02

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Una registrazione impeccabile del traffico degli animali ad unghia fessa serve anzitutto a determinare la provenienza degli animali contaminati al fine di lottare contro le epizoozie dalle quali sono colpiti. Tale registrazione rappresenta altresì una condizione per poter fornire garanzie sulla salute dell'animale destinato all'esportazione. Inoltre, sono i consumatori stessi a chiedere sempre più di conoscere la provenienza della carne e di essere informati sul luogo e sul modo in cui l'animale da macello, all'origine della carne, è stato tenuto. Ciò presuppone un sistema che consenta di ritracciare il percorso dell'animale.

Il controllo del traffico degli animali è disciplinato interamente nella legge sulle epizoozie e soddisfa i bisogni della lotta tradizionale contro le epizoozie. L'esperienza accumulata nella lotta contro l'ESB (encefalopatia spongiforme bovina) e le nuove esigenze dei consumatori hanno indotto il Consiglio federale a proporre, nel suo messaggio del 26 giugno 1996 sulla riforma della politica agricola, una modifica della legge sulle epizoozie al fine di modernizzare il controllo del traffico degli animali. Tale modifica sarà verosimilmente discussa dalle Camere federali nella sessione di dicembre.

Al fine di facilitare l'accesso del bestiame svizzero di allevamento al mercato europeo, la trasposizione nel diritto svizzero delle disposizioni dell'UE riveste una notevole importanza. Tale trasposizione sarebbe stata possibile al momento dell'approvazione del messaggio. Nel frattempo, tuttavia, il Consiglio dell'UE ha adottato un regolamento (n. 820/97 del 21 aprile 1997) che modifica e completa la regolamentazione sulla marcatura e la registrazione dei bovini nonché sull'etichettatura della carne bovina e dei prodotti a base di carne bovina. Il regolamento in questione obbliga gli Stati membri a installare, al più tardi entro la fine del 1999, una banca nazionale di dati nella quale registrare man mano l'insieme del traffico degli animali a unghia fessa. Una nuova disposizione nella legge sulle epizoozie sarebbe necessaria per introdurre una tale banca dati nel nostro Paese e per obbligare i detentori di animali ad annunciare le modifiche dell'effettivo.

Per quanto riguarda le domande poste, rispondiamo come segue:

1.Già nel 1995, in occasione della revisione totale dell'ordinanza sulle epizoozie, il Consiglio federale aveva emanato delle prescrizioni relative a un registro cantonale di controllo dell'effettivo degli animali e a liste di animali con l'indicazione, da parte del detentore, delle variazioni di effettivo. Gli uffici federali coordinano inoltre gli sforzi delle organizzazioni dei detentori di animali e dei distributori di carne intesi ad approntare un sistema che consenta di ritracciare il percorso dell'animale. Nella misura del possibile, è opportuno ancorare nelle direttive tecniche dell'Ufficio federale di veterinaria i punti sui quali è stata trovata un'intesa.

Per i motivi surriferiti, non è attualmente possibile adattare interamente il sistema svizzero alle prescrizioni dell'UE sulla marcatura e la registrazione, emanate nella primavera 1997. La Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale ha invitato gli uffici federali competenti a sottometterle un rapporto sulla situazione effettiva, affinché la questione possa essere dibattuta nel corso della sessione invernale delle Camere federali. Nonostante ciò, la Confederazione proseguirà i suoi sforzi per ottenere la riapertura del mercato europeo al bestiame svizzero di allevamento.

2.Secondo il diritto attualmente in vigore e il progetto di messaggio relativo alla modifica della legge sulle epizoozie, spetta ai detentori degli animali finanziare la registrazione e la marcatura degli animali a unghia fessa. A nostro avviso, tale principio è difendibile sotto l'aspetto del principio della causalità. Se le Camere federali dovessero optare per la registrazione, in una banca dati, del traffico di animali per tutta la Svizzera, il Consiglio federale sarebbe disposto a esaminare la possibilità di un finanziamento parziale da parte della Confederazione dei costi di sviluppo e di utilizzazione della banca dati.

Risposta del Consiglio federale.