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97.1164 · Interrogazione ordinaria urgente · 1997-12-02

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Con la rinuncia a indire una votazione popolare il 15 marzo, nel 1998 rimangono altre tre date riservate alle votazioni federali: il 7 giugno, il 27 settembre e il 29 novembre. La Cancelleria sta attualmente svolgendo il consueto sondaggio presso i Cantoni per accertare le possibili date per le votazioni del 1999. Sarà così possibile valutare l'opportunità di prevedere, nella primavera del 1999, tre date da riservare alle votazioni federali invece delle solite due. Il Consiglio federale potrà prendere una decisione in merito nella primavera del 1998.

In teoria attualmente i seguenti sei oggetti sono pronti per il voto popolare:

a.l'iniziativa popolare federale "S.O.S. - Per una Svizzera senza polizia ficcanaso" (decreto federale del 21 giugno 1996);

b.l'iniziativa popolare federale "Per una politica ragionevole in materia di droga" (decreto federale del 21 marzo 1997);

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c.l'iniziativa popolare federale "Per prodotti alimentari a buon mercato e aziende rurali di coltura ecologica" (decreto federale del 21 marzo 1997);

d.iniziativa popolare federale "per la protezione della vita e dell'ambiente dalla manipolazione genetica (iniziativa protezione genetica)" (decreto federale del 21 marzo 1997);

e.decreto federale del 19 dicembre 1997 che istituisce provvedimenti intesi a equilibrare il bilancio;

f.l'iniziativa popolare federale "Per la 10a revisione dell'AVS senza aumento dell'età di pensionamento" (decreto federale del 19 dicembre 1997).

Per quanto concerne le singole domande:

1.Le ragioni che nel novembre 1997 hanno suggerito di rinunciare a una votazione federale il 15 marzo 1998 sono da ricercare nel contesto dei quattro oggetti allora apparentemente pronti per il voto:

a.con il decreto federale del 21 giugno 1996, l'iniziativa popolare federale "S.O.S. - Per una Svizzera senza polizia ficcanaso" è stata effettivamente sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni con la raccomandazione di respingerla; la legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna quale controprogetto indiretto è stata tuttavia approvata soltanto il 21 marzo 1997. Dagli ambienti vicini agli autori dell'iniziativa popolare è quindi stato lanciato contro di essa un referendum presentato alla Cancelleria federale il 7 luglio 1997. La Cancelleria federale e un gruppo di controllo interdipartimentale hanno quindi accertato che, per poche firme, il quorum delle 50 mila firme valide non era stato raggiunto. In virtù del diritto di essere sentito, con una lettera del 9 novembre 1997 il comitato referendario ha preteso dalla Cancelleria federale l'emanazione di una decisione incidentale impugnabile autonomamente concernente il rifiuto di consultazione delle liste delle firme, decisione poi emanata dalla Cancelleria federale il 17 novembre 1997. Nel frattempo il comitato ha rinunciato ad impugnare la decisione incidentale. Conseguentemente, la Cancelleria federale ha preso una decisione, a sua volta impugnabile con ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale, in merito alla non riuscita del referendum. Al Consiglio federale appare poco ragionevole prevedere una votazione sull'iniziativa popolare prima di avere chiarito il destino del referendum contro il controprogetto indiretto. Per poter decidere, il popolo dovrebbe essere a conoscenza dell'eventuale alternativa;

b.l'iniziativa popolare federale "per una politica ragionevole in materia di droga" è stata posta in votazione con decreto federale del 21 marzo 1997 con la raccomandazione di respingerla. Anche in questo caso, quando popolo e Cantoni saranno chiamati a decidere sull'iniziativa il Consiglio federale vuole potere illustrare almeno a grandi linee, l'alternativa costituita dalla trasposizione legislativa della propria politica dei quattro pilastri;

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c.analogo discorso vale per l'iniziativa popolare federale "per prodotti alimentari a buon mercato e aziende rurali di coltura ecologica" che è stata posta in votazione mediante il decreto federale del 21 marzo 1997 con la raccomandazione agli elettori di respingerla. Il progetto di politica agricola 2002 rappresenta un'alternativa a questa iniziativa popolare; affinché popolo e Cantoni possano quindi decidere in merito all'iniziativa popolare essendo a conoscenza dell'alternativa, è opportuno aspettare che questo progetto venga discusso dal Parlamento;

d.anche per l'iniziativa popolare federale "per la protezione della vita e dell'ambiente dalla manipolazione genetica (iniziativa protezione genetica)" valgono le stesse considerazioni. L'iniziativa è stata posta in votazione popolare mediante il decreto federale del 21 marzo 1997, che ne raccomanda il rigetto. Dopo che le Camere federali avevano chiesto con una mozione l'emanazione di una "genlex", appare poco ragionevole chiamare popolo e Cantoni alle urne per esprimersi sull'iniziativa popolare, proprio mentre è avviata la procedura di consultazione concernente la soluzione alternativa.

2.Il Consiglio federale non può comunque stabilire i testi in votazione prima che siano concluse le deliberazioni parlamentari. Testi che si contraddicono reciprocamente in un punto qualsiasi non possono essere posti in votazione contemporaneamente, poiché potrebbe derivarne un ordinamento giuridico contraddittorio. Per queste ragioni il Consiglio federale definisce i testi per la successiva data libera riservata alle votazioni federali soltanto quattro mesi prima del giorno della votazione. Pertanto attualmente non è possibile fornire un programma dettagliato per il 1998 e il 1999.

3.Il Consiglio federale non può più rivedere la propria decisione del 19 novembre 1997 di non indire votazioni federali il 15 marzo 1998. Per la preparazione tecnica di una votazione federale infatti sono necessarie almeno 13 settimane e mezza di lavoro (elaborazione e adozione, traduzione, composizione, correzione delle bozze, stampa e distribuzione ai Cantoni di 4'700'000 copie delle schede e delle spiegazioni sulle votazioni in tre o quattro lingue; gli aventi diritto al voto devono essere in possesso del materiale di voto al più tardi tre settimane prima della votazione [art. 11 cpv. 3 della legge federale sui diritti politici, RS 161.1]).

Risposta del Consiglio federale.