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97.3087 · Mozione · 1997-03-12

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a proporre una modifica della legislazione fiscale vigente per introdurre il principio dell'amnistia fiscale, nel senso di una rinuncia al recupero di imposta e alla multa, a favore degli eredi quando essi presentano un inventario completo dei beni posseduti dal defunto. Tale amnistia va prevista per l'imposta federale diretta e deve essere resa possibile anche a livello cantonale mediante modifica dell'articolo 57 LAID.

Begründung

Il Consiglio degli Stati ha approvato il 14 giugno 1995 un'iniziativa parlamentare che prevede che la Confederazione può procedere negli anni 1995-1999 ad un'amnistia fiscale unica, con effetto sulle imposte federali, cantonali e comunali. Come noto, appare difficile trovare un consenso su di un progetto concreto di amnistia unica, sia a causa dell'opposizione di numerosi cantoni, sia per motivi etici.

L'amnistia fiscale a favore degli eredi che presentano un inventario completo dei beni del defunto sembra porre molto meno problemi ed appare anche del tutto sostenibile dal punto di vista etico. Gli eredi che si trovano improvvisamente in presenza di beni non dichiarati si sentono spesso indotti a perseverare nella sottrazione fiscale, sia per l'ammontare del recupero delle imposte arretrate e della multa sia perché non è possibile mettersi d'accordo tra gli eredi.

Il Cantone Ticino conosce l'amnistia fiscale a favore degli eredi ed i risultati di tale normativa sono estremamente soddisfacenti: le procedure evase negli anni 1993, 1994 e 1995 sono state circa 220; in questi tre anni i capitali venuti alla luce a seguito dell'amnistia agli eredi ammontano complessivamente a oltre 120 milioni di franchi. Per il 1996 a seguito di 94 casi sono stati dichiarati a nuovo capitali per oltre 108 milioni di franchi. Tali capitali, sottoposti all'imposta cantonale di successione, hanno aumentato il substrato fiscale e hanno potuto essere immessi più facilmente nell'economia locale. Con la vigente LAID, il Cantone Ticino sarebbe costretto a rinunciare a tale normativa a partire dal 2001.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nella sua seduta del 19 marzo 1997, il Consiglio degli Stati ha dato la preferenza con 27 voti favorevoli e 13 contrari all'introduzione dell'autodenuncia non punibile ("amnistia individuale") piuttosto che all'esecuzione di un'amnistia fiscale secondo il modello di quella realizzata nel 1969. Il Consiglio degli Stati ha dunque seguito la sua Commissione degli affari giuridici che aveva deciso di preparare un'iniziativa secondo la quale l'autodenuncia non punibile dovrebbe poter essere realizzata grazie all'introduzione di disposizioni corrispondenti nella legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e nella legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID). Secondo tale iniziativa, il contribuente che inoltra spontaneamente la denuncia dovrebbe versare soltanto il recupero d'imposta e gli interessi moratori, mentre non gli sarebbe inflitta alcuna pena fiscale.

2. Con la presente mozione è chiesta una modifica della legge secondo la quale occorrerebbe rinunciare alla riscossione del recupero d'imposta e alla pena, qualora gli eredi presentino un inventario completo dei beni posseduti dal defunto. Tale richiesta è in contraddizione con le intenzioni espresse al Consiglio degli Stati, secondo le quali agli eredi dovrebbe essere concessa sì la possibilità di autodenuncia non punibile di sottrazioni fiscali operate dal defunto, ma non anche l'esenzione dal pagamento dell'imposta ordinaria sottratta dal defunto (recupero d'imposta) e degli interessi moratori. In tal modo, infatti, gli eredi sarebbero liberati da ogni responsabilità per le imposte ordinarie legalmente dovute dal defunto.

Due sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo di fine agosto 1997 stabiliscono che l'inflizione di multe agli eredi per delitti fiscali commessi dal defunto è inammissibile. Le sentenze si riferiscono tuttavia esclusivamente alle multe fiscali, mentre non riguardano in nessun modo il recupero d'imposta.

3. Come esposto dall'autore della mozione, i beni dichiarati dagli eredi a nuovo al fisco ticinese sono sottoposti all'imposta cantonale di successione. Lo stesso principio sarebbe applicabile agli altri cantoni che riscuotono un'imposta di successione. La Confederazione non ha tuttavia il diritto di prelevare un'imposta di successione. Di conseguenza, una modifica della legge, nel senso richiesto dall'autore della mozione, causerebbe alla Confederazione solamente delle perdite finanziarie.

Occorre inoltre ricordare che, secondo il diritto fiscale federale vigente, l'inventario della successione è allestito e presentato d'ufficio dalle autorità competenti e non dagli eredi. Questi ultimi hanno unicamente l'obbligo di cooperare all'allestimento dell'inventario.

4. La mozione prevede, mediante modifica dell'articolo 57 LAID, di dare la possibilità ai cantoni di introdurre una tale amnistia fiscale totale per gli eredi anche a livello cantonale e comunale. Se, però, solo alcuni cantoni dovessero fare uso di questa possibilità, si andrebbe contro lo scopo dell'armonizzazione fiscale ancorato all'articolo 42quinquies della costituzione.

5. La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha iniziato le consultazioni sulla sua iniziativa riguardante l'autodenuncia non punibile. Pertanto, nell'ambito di queste consultazioni, le Camere federali hanno ora la possibilità di sottomettere a un più attento esame gli scopi della presente mozione.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

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