97.3449 · Raccomandazione · 1997-10-06
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale non ha ancora deciso in merito alla revisione dell'articolo 17 capoverso 3 OIF concernente la proroga del termine di risanamento per le strade e gli impianti ferroviari.
Dopo l'entrata in vigore della legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'am-ministrazione militare (LM), fra le altre, fu adattata anche l'ordinanza sul tiro fuori del servizio (O sul tiro). Dalla sua entrata in vigore (15.2.1996), detta ordinanza permette un'esecuzione più flessibile degli esercizi di tiro volontari senza rischio di conflitto con la legislazione federale in materia di protezione dell'ambiente.
Il 6 dicembre 1996, il Consiglio federale ha modificato l'ordinanza del 27 marzo 1991 sugli impianti per il tiro fuori dal servizio (O sugli impianti). In tale modificazione ha conservato le disposizioni relative alle esigenze imposte dal diritto sulla protezione dell'ambiente. Non ha riscontrato alcun motivo per prorogare, per singoli aspetti quali per esempio la protezione contro il rumore, il termine dell'obbligo di adattamento.
Una proroga dei termini risulterebbe incomprensibile a quei Cantoni e Comuni che si sono finora impegnati nel risanamento dei loro impianti di tiro e che promuovono in modo conseguente l'esecuzione dei compiti loro derivanti dal diritto federale.
Se si confrontano per l'intera Svizzera i costi per il risanamento delle strade e degli impianti ferroviari con quelli per il risanamento degli impianti di tiro, i primi superano di parecchie volte i secondi. Senza contare che il risanamento degli impianti di tiro può essere ottenuto anche con sole misure d'esercizio, per esempio concentrando gli orari di tiro o abolendo i tiri di domenica. Tali misure non sono affatto onerose, ma presuppongono la disponibilità al coordinamento e alla cooperazione da parte di tutti gli interessati. Inoltre, dall'entrata in vigore della LM 95, il numero dei tiri obbligatori è diminuito del 10% circa. Sul totale della munizione sparata, quella dei tiri obbligatori rappresenta il 12% circa.
La sospensione o la soppressione di un impianto di tiro è compiutamente regolata dall'articolo 22 dell'O sugli impianti. Premessa per una garanzia di continuazione dell'esercizio è l'adempimento delle esigenze legali in materia di protezione ambientale. Di conseguenza un impianto di tiro che già rispetta i valori limite per il rumore o che ha già realizzato il risanamento - eventualmente con facilitazioni autorizzate - non può venir soppresso a causa del carico fonico.
Le emissioni eccessive derivanti dall'esercizio del tiro provocano ripercussioni economiche. Gli impianti di tiro che producono emissioni foniche critiche e che non vengono risanati o lo saranno soltanto entro tempi lunghi, non soltanto sono molesti per la popolazione che abita nei dintorni, ma possono anche provocare danni alla salute; inoltre tali impianti possono portare a una diminuzione del valore degli immobili esistenti oppure rendere più ardua l'elaborazione dei piani direttori o di utilizzazione. Può capitare che si rinunci a costruire su parcelle già pronte oppure che zone di ricreazione non possano essere utilizzate come si dovrebbe; ci sono insomma ripercussioni sull'utilizzazione e sullo sviluppo di zone d'abitazione e di ricreazione. Un'eccessiva proroga dei termini di risanamento degli impianti di tiro porterebbe così - in contravvenzione all'obbligo di usare il suolo in modo avveduto ed economico - a una pressione sulla delimitazione di nuove zone edificabili.