97.3598 · Interpellanza · 1997-12-11
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Ad domanda 1 sul temuto aumento del numero di domande d'asilo:
Il 1° settembre 1997 è entrata in vigore la " Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle comunità europee " (detta Convenzione di Dublino). Attualmente gli sforzi dell'Unione europea sono diretti a elaborare le necessarie prescrizioni d'esecuzione e le premesse tecniche - in tale contesto va menzionato in particolare l'EURODAC (Banca europea di dati per il confronto di impronte digitali) - per trasporre nella pratica detta Convenzione. Già oggi e segnatamente dopo la fase di trasposizione la Svizzera dovrà attendersi a un numero molto più rilevante di domande d'asilo da parte delle persone le cui domande sono state trattate da uno Stato membro secondo la Convenzione di Dublino e alle quali è stato poi negato l'accesso a una procedura d'asilo negli altri Stati membro. Anche se al momento non è possibile valutare l'esatto numero delle domande d'asilo suppletive, bisogna prevedere un notevole aumento di queste ultime. Questa supposizione rispecchia l'esperienza dacché spesso i richiedenti l'asilo presentano una domanda d'asilo in più Stati dell'Europa occidentale, contemporaneamente oppure successivamente.
Ad domanda 2 sui provvedimenti:
In quanto non membro dell'Unione europea, per la Svizzera non è possibile aderire a pieno titolo alla Convenzione di Dublino. In seguito alla conclusione della Convenzione di Dublino, il Dipartimento federale di giustizia e polizia si è quindi impegnato a negoziare una convenzione parallela. Benché in un primo tempo abbia fatto sperare alla Svizzera l'avvio dei negoziati su una convenzione parallela in concomitanza con l'entrata in vigore della Convenzione di Dublino, l'Unione europea fa ora dipendere questo passo dalla conclusione positiva delle trattative bilaterali. Con l'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam le disposizioni rilevanti in materia di asilo sono trasposte nel primo pilastro dell'Unione europea e gradatamente inserite nel diritto comunitario.
Oltre agli sforzi per avviare i negoziati su questa convenzione parallela, il Consiglio federale ha preso altri provvedimenti per prevenire gli effetti negativi derivanti per la Svizzera dalla Convenzione di Dublino.
Uno di questi provvedimenti è costituito dalla conclusione di accordi bilaterali sulla riammissione. Il loro scopo è di contrastare i movimenti migratori illegali mediante patti internazionali.
Nel quadro delle trattative con Francia, Italia e Austria su una maggiore collaborazione transfrontaliera nell'ambito della sicurezza interna, il Consiglio federale sta negoziando con i tre Stati la conclusione di accordi sulla riammissione. Il Consiglio federale dà particolare importanza ai colloqui con l'Italia, poiché finora - in assenza di un accordo sulla riammissione - le persone entrate illegalmente in Svizzera attraverso l'Italia hanno potuto essere rinviate verso l'Italia soltanto in numero limitato. Con la Germania è stato possibile concludere un accordo aggiornato sulla riammissione già il 20 dicembre 1993 (RS 0.142.111.368).
Anche se non eliminano completamente gli effetti negativi della non adesione svizzera alla Convenzione di Dublino, gli accordi sulla riammissione conclusi con i nostri Stati limitrofi consentono almeno di rinviare senza formalità le persone entrate da questi Stati in Svizzera senza il diritto di dimorarvi.
Ad domanda 3 sull'importanza delle trattative bilaterali in relazione all'adesione alla Convezione di Dublino:
Contrariamente a precedenti dichiarazioni, l'Unione europea non è più disposta a inserire la Svizzera nel meccanismo di Dublino unicamente mediante l'apertura di negoziati su una convenzione parallela. Anzi, l'Unione europea fa oggi dipendere questo inserimento dalla conclusione positiva delle trattative bilaterali in corso. Queste trattative settoriali tra la Svizzera e l'Unione europea potranno tuttavia essere portate a termine soltanto quando tutte le parti avranno trovato soluzioni eque e soddisfacenti per ognuna di esse. Fino ad allora non è possibile evitare alla Svizzera ripercussioni negative (come nel caso Zaoui) risultanti dall'entrata in vigore della Convenzione di Dublino.
Ad domanda 4 sull'applicazione unilaterale della Convenzione di Dublino:
Un'applicazione unilaterale da parte della Svizzera della Convenzione di Dublino non sarebbe indicata né per motivi giuridici né per motivi pratici. Infatti ci dichiareremmo unilateralmente disposti ad assumerne gli obblighi, senza però poter usufruire - a causa della mancanza della reciprocità - dei diritti contrattuali. In pratica, la Svizzera dovrebbe accettare dagli Stati parte alla Convenzione di Dublino anche le persone per le cui domande d'asilo sarebbe competente nel caso di un'adesione alla Convenzione. Il meccanismo inverso in favore della Svizzera sarebbe per contro bloccato. Infatti per la Svizzera non esisterebbe la possibilità di un rinvio unilaterale in un altro Stato competente poiché questo Stato non è obbligato verso la Svizzera ad accettare una tale persona.
Inoltre, nella maggior parte dei casi la Svizzera non sarebbe messa a conoscenza del fatto che un richiedente l'asilo abbia già presentato domanda d'asilo in uno Stato membro della Convenzione di Dublino. Infatti la Svizzera, non essendo parte alla Convenzione di Dublino, non avrebbe accesso allo scambio d'informazioni sistematico previsto dalla Convenzione. Questo accesso è però assolutamente necessario per l'applicazione della Convenzione.
Un'applicazione unilaterale della Convenzione di Dublino non porta nessuna agevolazione alla Svizzera anche in ragione della sua situazione giuridica interna. Se la Svizzera fosse tenuta al disciplinamento di Dublino, non dovrebbe entrare nel merito di una domanda d'asilo secondo l'articolo 16 capoverso 1 lettera c della legge sull'asilo del 5 ottobre 1979 (RS 142.31), nella misura in cui un altro Stato fosse competente contrattualmente per il trattamento di tale domanda. Poiché la Svizzera non può aderire alla Convenzione di Dublino, attualmente questa possibilità di non entrata nel merito non esiste.
Risposta del Consiglio federale.